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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02704/2022

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ORDINANZA sul ricorso 19066-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrenti - 2256 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1211/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 230/2014 più altre; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,R.G. 19066/2015 Premesso che con sent. n. 1211/2014, pubblicata il 23 febbraio 2015, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, ha respinto le domande, con le quali [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe - premesso di avere prestato attività lavorativa presso l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta sino alla data di autorizzazione all'esonero dal servizio ex art. 72, c. 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla

I. 6 agosto 2008, n. 133 - hanno chiesto il riconoscimento dell'indennità di bilinguismo nel computo del trattamento economico loro spettante ai sensi del comma 3 del medesimo art. 72; - che a sostegno della propria decisione la Corte territoriale ha osservato che l'indennità in questione è collegata dalla contrattazione collettiva di settore alla "professionalità" del personale "in servizio" e "operante" in un ufficio ubicato in un territorio dove sia in vigore il bilinguismo; con la conseguenza che essa non poteva essere attribuita al dipendente esonerato dal servizio ai sensi dell'art. 72 d.l. n. 112/2008, poiché lo status dello stesso è diverso da quello del dipendente in servizio: l'esonerato, infatti, non poteva rientrarvi ed era destinatario di un trattamento economico temporaneo svincolato da ogni rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; - che detta sentenza è impugnata dalla Proment e dagli altri ricorrenti con due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso; rilevato che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 72, commi 1, 3 e 4, d.l. n. 112/2008, per non avere il giudice di appello tenuto conto né del chiaro tenore letterale della norma concernente lo status del dipendente in esonero, là dove era previsto che fosse riconosciuto, durante il periodo di esonero dal servizio, un trattamento economico rapportato in percentuale a "quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione", così da comprendere tutte le componenti salariali fisse ed accessorie presenti nell'ultima busta paga del lavoratore in servizio; né della volontà del legislatore, che era stata quella di incentivare l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per i dipendenti con un'anzianità contributiva prossima al raggiungimento dell'età pensionabile; e per avere altresì errato la Corte nell'equiparare la situazione degli esonerati dal servizio a quella dei dipendenti in quiescenza, in quanto il comma 4 dell'art. 72 stabilisce che, all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio e l'art. 89 C.C.N.L. per le 'Agenzie fiscali 2004 dispone che l'indennità di bilinguismo concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13 lett. b) d.lgs. n. 503/1992; - che con il secondo motivo viene dedotta dai ricorrenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 cod. civ., non avendo la Corte di appello di Torino considerato che l'Agenzia delle Entrate, nell'autorizzare l'esonero, aveva con ciò accettato la proposta del dipendente, conforme alle chiare previsioni dell'art. 72 d.l. n. 112/2008; osservato che è fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso; - che il comma 3 dell'art. 72 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla

I. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che "Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione"; prevede altresì che tale percentuale sia elevata dal cinquanta al settanta per cento, ove durante il periodo di esonero dal servizio il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale e altri soggetti operanti nella promozione sociale e nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo; - che la norma detta un preciso criterio di commisurazione del trattamento economico spettante al dipendente esonerato dal servizio, attraverso l'individuazione di parametri percentuali rapportati al trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione; - che, pertanto, tale essendo l'oggetto della norma, è argomento irrilevante che, una volta ottenuta l'autorizzazione all'esonero, il dipendente non renda più alcuna prestazione lavorativa in un ufficio pubblico situato in un territorio dove vige il bilinguismo e che di conseguenza venga meno ogni sinallagma fra prestazione e trattamento economico, poiché ciò che il legislatore si è proposto, con il comma 3 dell'art. 72, è stato di chiarire al dipendente eventualmente interessato su quale base reddituale avrebbe potuto contare nel periodo di temporaneo esonero dal servizio (che è il periodo compreso "nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni": art. 72, comma 1); - che in tal senso è il chiaro tenore della norma, là dove, ai fini della determinazione del trattamento spettante al dipendente in temporaneo esonero dal servizio, richiama quello "complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie", con la precisazione che tale trattamento deve coincidere con quello in essere "al momento del collocamento nella nuova posizione", vale a dire risultante dall'ultima busta paga del lavoratore in servizio; - che, d'altra parte, non può porsi in dubbio che l'indennità di bilinguismo rientri tra le competenze "accessorie", fondandosi su di una particolare professionalità del dipendente . e, quindi, sul possesso di un requisito che, per sua natura, direttamente e stabilmente inerisce alla prestazione lavorativa, ove resa in un determinato contesto locale; - che dalle competenze "accessorie" devono tenersi distinte le voci della retribuzione "contingente", per la quale - come precisato da Sez.

U n. 7154/2010 - "deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell'attribuzione patrimoniale.

Si ritiene però condivisibile in linea di principio la tesi secondo cui la qualifica di fisse e continuative non può essere riconosciuta a quelle componenti retributive la cui erogazione dipenda dall'avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un determinato risultato, in quanto tale conclusione è rispondente al dato normativo, come confermato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L.23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226"; - che, esaminando il caso di specie, è evidente come l'indennità in discussione non possa ritenersi ancorata ad eventi straordinari o eventuali, ma rappresenti un riconoscimento continuativamente attribuito al lavoratore dotato della necessaria abilitazione, alla condizione che egli renda la propria prestazione in un territorio dove sia in vigore il bilinguismo; - che, pertanto, se l'indennità di bilinguismo ha natura accessoria e non occasionale, nel senso sopra chiarito, non è dato rinvenire alcuna giustificazione plausibile per escluderla dall'ampia categoria di "componente fissa ed accessoria", che va a costituire la base di calcolo del trattamento economico per i soggetti che abbiano fruito dell'esonero ai sensi dell'art. 72, comma 3, di. n. 112/2008; - che il secondo motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo; ritenuto conclusivamente che l'impugnata sentenza n. 1211/2014 della Corte di appello di Torino deve essere cassata in relazione al motivo accolto, assorbito il secondo, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto sopra statuito p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.'Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 giugno 2021. (dott. [OSCURATO:PERSONA]) 7.1arici Giovann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19066-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrenti - 2256 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1211/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 230/2014 più altre; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,R.G. 19066/2015 Premesso che con sent. n. 1211/2014, pubblicata il 23 febbraio 2015, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, ha respinto le domande, con le quali [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe - premesso di avere prestato attività lavorativa presso l'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta sino alla data di autorizzazione all'esonero dal servizio ex art. 72, c. 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla I. 6 agosto 2008, n. 133 - hanno chiesto il riconoscimento dell'indennità di bilinguismo nel computo del trattamento economico loro spettante ai sensi del comma 3 del medesimo art. 72; - che a sostegno della propria decisione la Corte territoriale ha osservato che l'indennità in questione è collegata dalla contrattazione collettiva di settore alla "professionalità" del personale "in servizio" e "operante" in un ufficio ubicato in un territorio dove sia in vigore il bilinguismo; con la conseguenza che essa non poteva essere attribuita al dipendente esonerato dal servizio ai sensi dell'art. 72 d.l. n. 112/2008, poiché lo status dello stesso è diverso da quello del dipendente in servizio: l'esonerato, infatti, non poteva rientrarvi ed era destinatario di un trattamento economico temporaneo svincolato da ogni rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; - che detta sentenza è impugnata dalla Proment e dagli altri ricorrenti con due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso; rilevato che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 72, commi 1, 3 e 4, d.l. n. 112/2008, per non avere il giudice di appello tenuto conto né del chiaro tenore letterale della norma concernente lo status del dipendente in esonero, là dove era previsto che fosse riconosciuto, durante il periodo di esonero dal servizio, un trattamento economico rapportato in percentuale a "quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione", così da comprendere tutte le componenti salariali fisse ed accessorie presenti nell'ultima busta paga del lavoratore in servizio; né della volontà del legislatore, che era stata quella di incentivare l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per i dipendenti con un'anzianità contributiva prossima al raggiungimento dell'età pensionabile; e per avere altresì errato la Corte nell'equiparare la situazione degli esonerati dal servizio a quella dei dipendenti in quiescenza, in quanto il comma 4 dell'art. 72 stabilisce che, all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio e l'art. 89 C.C.N.L. per le 'Agenzie fiscali 2004 dispone che l'indennità di bilinguismo concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13 lett. b) d.lgs. n. 503/1992; - che con il secondo motivo viene dedotta dai ricorrenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1325 cod. civ., non avendo la Corte di appello di Torino considerato che l'Agenzia delle Entrate, nell'autorizzare l'esonero, aveva con ciò accettato la proposta del dipendente, conforme alle chiare previsioni dell'art. 72 d.l. n. 112/2008; osservato che è fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso; - che il comma 3 dell'art. 72 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla I. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che "Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione"; prevede altresì che tale percentuale sia elevata dal cinquanta al settanta per cento, ove durante il periodo di esonero dal servizio il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale e altri soggetti operanti nella promozione sociale e nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo; - che la norma detta un preciso criterio di commisurazione del trattamento economico spettante al dipendente esonerato dal servizio, attraverso l'individuazione di parametri percentuali rapportati al trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione; - che, pertanto, tale essendo l'oggetto della norma, è argomento irrilevante che, una volta ottenuta l'autorizzazione all'esonero, il dipendente non renda più alcuna prestazione lavorativa in un ufficio pubblico situato in un territorio dove vige il bilinguismo e che di conseguenza venga meno ogni sinallagma fra prestazione e trattamento economico, poiché ciò che il legislatore si è proposto, con il comma 3 dell'art. 72, è stato di chiarire al dipendente eventualmente interessato su quale base reddituale avrebbe potuto contare nel periodo di temporaneo esonero dal servizio (che è il periodo compreso "nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni": art. 72, comma 1); - che in tal senso è il chiaro tenore della norma, là dove, ai fini della determinazione del trattamento spettante al dipendente in temporaneo esonero dal servizio, richiama quello "complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie", con la precisazione che tale trattamento deve coincidere con quello in essere "al momento del collocamento nella nuova posizione", vale a dire risultante dall'ultima busta paga del lavoratore in servizio; - che, d'altra parte, non può porsi in dubbio che l'indennità di bilinguismo rientri tra le competenze "accessorie", fondandosi su di una particolare professionalità del dipendente . e, quindi, sul possesso di un requisito che, per sua natura, direttamente e stabilmente inerisce alla prestazione lavorativa, ove resa in un determinato contesto locale; - che dalle competenze "accessorie" devono tenersi distinte le voci della retribuzione "contingente", per la quale - come precisato da Sez. U n. 7154/2010 - "deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell'attribuzione patrimoniale. Si ritiene però condivisibile in linea di principio la tesi secondo cui la qualifica di fisse e continuative non può essere riconosciuta a quelle componenti retributive la cui erogazione dipenda dall'avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un determinato risultato, in quanto tale conclusione è rispondente al dato normativo, come confermato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L.23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226"; - che, esaminando il caso di specie, è evidente come l'indennità in discussione non possa ritenersi ancorata ad eventi straordinari o eventuali, ma rappresenti un riconoscimento continuativamente attribuito al lavoratore dotato della necessaria abilitazione, alla condizione che egli renda la propria prestazione in un territorio dove sia in vigore il bilinguismo; - che, pertanto, se l'indennità di bilinguismo ha natura accessoria e non occasionale, nel senso sopra chiarito, non è dato rinvenire alcuna giustificazione plausibile per escluderla dall'ampia categoria di "componente fissa ed accessoria", che va a costituire la base di calcolo del trattamento economico per i soggetti che abbiano fruito dell'esonero ai sensi dell'art. 72, comma 3, di. n. 112/2008; - che il secondo motivo resta assorbito nell'accoglimento del primo; ritenuto conclusivamente che l'impugnata sentenza n. 1211/2014 della Corte di appello di Torino deve essere cassata in relazione al motivo accolto, assorbito il secondo, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto sopra statuito p.q.m. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.'Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 giugno 2021. (dott. [OSCURATO:PERSONA]) 7.1arici Giovann
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