Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 35390/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13115/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. – ricorrente – contro Comune di Mirandola, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13115/2017 Numero sezionale 604/2021 Numero di raccolta generale 35390/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 di [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio degli ultimi due, giusta procura speciale a margine del controricorso. – controricorrente – avverso la sentenza n. 3268 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell’art. 7 d. l. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modif. dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, e del difensore della parte ricorrente, che ha depositato il memoria, non avendo alcuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3268, depositata il 23/11/2016, la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto dal Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] avverso le decisioni di prime cure che avevano disatteso le autonome impugnazioni di diversi avvisi di accertamento ICI, notificati nel 2010, relativamente agli anni dal 2005 e 2009.

Il giudice del gravame ha rilevato che nei confronti del Consorzio sussisteva il presupposto impositivo, e la correlata soggettività passiva, avuto riguardo alla concessione ex lege dei beni demaniali affidati a 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13115/2017 Numero sezionale 604/2021 Numero di raccolta generale 35390/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 titolo gratuito al Consorzio per l’espletamento delle attività istituzionali, quale possessore e non mero detentore, ed ha escluso l'applicabilità, nella fattispecie, della esenzione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. a), stante il ristretto ambito applicativo di detta disposizione.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] che articola un motivo di ricorso, illustrato con memoria.

Il Comune di Mirandola resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione ed erronea applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, nonché della [OSCURATO:PERSONA], 2 agosto 1984, n. 42, artt. 14 e ss., assumendo il ricorrente, per un verso, che, alla stregua della stessa normativa regionale che definisce il Consorzio quale mero consegnatario delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione, deve escludersi il possesso dei beni qualificato in relazione ad una concessione e, per altro verso, che, avuto riguardo alla funzione pubblica esercitata dal Consorzio, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la fattispecie esentativa di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992.

La CTP di Modena aveva dichiarato inammissibili i ricorsi del Consorzio, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto notificati dopo lo spirare del previsto termine d’impugnazione di 60 giorni (data notifica avvisi di accertamento il 24/9/2009, data notifica ricorsi il 26/11/2009), e la relativa questione, riproposta nel giudizio di appello, è stata ritenuta assorbita dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha deciso nel merito la causa, respingendo l’impugnazione.

Tuttavia, il principio della "ragione più liquida", che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13115/2017 Numero sezionale 604/2021 Numero di raccolta generale 35390/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione attinente al merito della controversia, di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 363/2019, n. 11458/2018, n. 12002/2014).

Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte, il rapporto tra i consorzi di bonifica ed i beni del demanio loro affidati deve essere declinato secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, concessione che consegue dalla stessa legge istitutiva dei consorzi (il r.d. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di «esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica» (art. 54 del r.d. cit.); derivando il titolo direttamente dalla legge, non è necessaria l'emanazione di un conseguente atto amministrativo propriamente concessorio, ed il possesso dei beni è qualificato da detto titolo concessorio, dovendosi escludere la mera detenzione (Cass. n. 16867/2014, n. 19053/2014, n. 4186/2019, n. 23833/2017, n. 22904/2014).

Neppure è applicabile ai consorzi di bonifica l'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, tenuto conto che la norma riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, tra cui non sono compresi i consorzi di bonifica, e considerato che detta disposizione è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate (Cass., 11 ottobre 2017, n. 23833). 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13115/2017 Numero sezionale 604/2021 Numero di raccolta generale 35390/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 3 novembre 2021.

Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA]) 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13115/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. – ricorrente – contro Comune di Mirandola, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13115/2017 Numero sezionale 604/2021 Numero di raccolta generale 35390/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 di [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio degli ultimi due, giusta procura speciale a margine del controricorso. – controricorrente – avverso la sentenza n. 3268 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell’art. 7 d. l. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modif. dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, e del difensore della parte ricorrente, che ha depositato il memoria, non avendo alcuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3268, depositata il 23/11/2016, la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto dal Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] avverso le decisioni di prime cure che avevano disatteso le autonome impugnazioni di diversi avvisi di accertamento ICI, notificati nel 2010, relativamente agli anni dal 2005 e 2009. Il giudice del gravame ha rilevato che nei confronti del Consorzio sussisteva il presupposto impositivo, e la correlata soggettività passiva, avuto riguardo alla concessione ex lege dei beni demaniali affidati a 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13115/2017 Numero sezionale 604/2021 Numero di raccolta generale 35390/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 titolo gratuito al Consorzio per l’espletamento delle attività istituzionali, quale possessore e non mero detentore, ed ha escluso l'applicabilità, nella fattispecie, della esenzione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. a), stante il ristretto ambito applicativo di detta disposizione. Per la cassazione della sentenza ricorre il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] che articola un motivo di ricorso, illustrato con memoria. Il Comune di Mirandola resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione ed erronea applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, nonché della [OSCURATO:PERSONA], 2 agosto 1984, n. 42, artt. 14 e ss., assumendo il ricorrente, per un verso, che, alla stregua della stessa normativa regionale che definisce il Consorzio quale mero consegnatario delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione, deve escludersi il possesso dei beni qualificato in relazione ad una concessione e, per altro verso, che, avuto riguardo alla funzione pubblica esercitata dal Consorzio, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la fattispecie esentativa di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992. La CTP di Modena aveva dichiarato inammissibili i ricorsi del Consorzio, ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto notificati dopo lo spirare del previsto termine d’impugnazione di 60 giorni (data notifica avvisi di accertamento il 24/9/2009, data notifica ricorsi il 26/11/2009), e la relativa questione, riproposta nel giudizio di appello, è stata ritenuta assorbita dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha deciso nel merito la causa, respingendo l’impugnazione. Tuttavia, il principio della "ragione più liquida", che impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13115/2017 Numero sezionale 604/2021 Numero di raccolta generale 35390/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione attinente al merito della controversia, di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 363/2019, n. 11458/2018, n. 12002/2014). Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte, il rapporto tra i consorzi di bonifica ed i beni del demanio loro affidati deve essere declinato secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, concessione che consegue dalla stessa legge istitutiva dei consorzi (il r.d. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di «esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica» (art. 54 del r.d. cit.); derivando il titolo direttamente dalla legge, non è necessaria l'emanazione di un conseguente atto amministrativo propriamente concessorio, ed il possesso dei beni è qualificato da detto titolo concessorio, dovendosi escludere la mera detenzione (Cass. n. 16867/2014, n. 19053/2014, n. 4186/2019, n. 23833/2017, n. 22904/2014). Neppure è applicabile ai consorzi di bonifica l'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, tenuto conto che la norma riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici ivi elencati, tra cui non sono compresi i consorzi di bonifica, e considerato che detta disposizione è di stretta interpretazione, avendo natura derogatoria di previsioni impositive generali, ed è quindi insuscettibile di estensione al di là delle ipotesi tipiche disciplinate (Cass., 11 ottobre 2017, n. 23833). 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 13115/2017 Numero sezionale 604/2021 Numero di raccolta generale 35390/2021 Data pubblicazione 18/11/2021 Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 3 novembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA]) 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D
Sentenza Cassazione n. 35390/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris