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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 12518/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10325-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/02/2021 R.G.N. 779/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Oggetto R.G.N.10325/2021 Cron.

Rep.

Ud.06/03/2024 CC

1. con sentenza n. 129/2021 la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento della nullità/illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 27 novembre 2017 dalla datrice di lavoro Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di plurime contestazioni delle quali la principale ascriveva alla lavoratrice, addetta al magazzino della farmacia della struttura, la violazione dell’obbligo di custodire i farmaci stupefacenti e le sostanze psicotrope, nonché di controllarne la data di scadenza e segnalare immediatamente quest’ultima al fine dello smaltimento dei medicinali scaduti secondo la procedura prevista dalla legge; alcuni farmaci scaduti erano infatti stati trovati all’esterno del reparto adibito a farmacia e precisamente nel locale magazzino dove erano riposti detersivi e materiale di cancelleria;

2. il giudice del reclamo ha ritenuto provata la violazione dell’obbligo di custodia, ascrivendo alla Indelicato una condotta sostenuta da elemento soggettivo colposo, che ha qualificato in termini di colpa specifica; ha ritenuto che il fatto, per la sua gravità, oggettiva e soggettiva, fosse tale da porre in dubbio la futura correttezza della lavoratrice nell’espletamento dei propri compiti;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che

1. con l’unico motivo parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 2119 c.c. e degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 41 c.c.n.l. non medico, dipendenti da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione; premessa la natura di clausola generale della giusta causa di licenziamento, rileva che la Corte di merito, esclusa la imputabilità alla Indelicato dello spostamento dei medicinali dalla farmacia al magazzino, aveva ritenuto sussistentela condotta consistente nella omessa vigilanza sui farmaci custoditi nella farmacia ed in particolare la violazione del dovere di monitorare la reale presenza dei farmaci acquistati dalla clinica all’interno dei locali della farmacia, prima ancora che quello di monitorarne la scadenza; in base a tale ricostruzione, secondo parte ricorrente, l’addebito ascritto doveva essere ricondotto alla fattispecie della grave negligenza in servizio, punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa, laddove l’applicazione della misura espulsiva era riservata alle ipotesi connotate da “particolare gravità”, non ravvisabili nella concreta fattispecie in ragione dell’accertata sussistenza dell’elemento soggettivo doloso e non colposo e dell’assenza di una particolare intensità di quest’ultimo essendo la responsabilità della dipendente configurata come sostanzialmente di carattere oggettivo;

2. il motivo presenta un profilo di inammissibilità perché parte ricorrente non ha prodotto il contratto collettivo su cui esso si fonda(v. elenco documenti in calce al ricorso), né ha riportato il relativo contenuto, come prescritto (Cass., n. 18422/2023, Cass, n. 29521/2021), ed ha inoltre omesso l’indicazione della collocazione del documento nell’ambito del fascicolo dei gradi di merito in tal modo impedendo a questo Collegio la necessaria verifica e valutazione (Cass., n. 18422/2023 e Cass. n. 29521 /2021 cit, e Cass., n. 34976/2021);

2.1. il motivo è altresì infondato nel merito alla stregua della medesima prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale l’applicazione della sanzione espulsiva in luogo di quella conservativa richiederebbe che la grave negligenza in servizio, presenti un profilo di “particolare gravità”; invero la valutazione di “particolare gravità” della violazione risulta comunque implicita nell’apprezzamento della Corte di merito, che ha fatto riferimento all’elevato numero e alla notevole consistenza dei farmacireperiti , alle caratteristiche intrinseche degli stessi, alla violazione di specifiche direttive interne, alla delicatezza delle mansioni che richiedono un più elevato standard di affidamento, tutti elementi destinati a connotare in termini di particolare riprovevolezza il comportamento negligente della dipendente;

2.2. la decisione risulta pertanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la previsione, nella contrattazione collettiva, di unasanzione conservativa consente al giudice di discostarsi da essa e ritenere la legittimità dellicenziamento tutte le volte in cui accerti che le parti non hanno inteso escludere, per i casi di maggiore gravità o per quelli in cui ricorrano elementi aggiuntivi rispetto alla fattispecie tipizzata, l'irrogazione dellasanzione espulsiva; in tali ipotesi è qui ndi necessario che il giudice valuti, in concreto, se il comportamento tenuto dal lavoratore è idoneo a recidere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto e così giustificando il recesso datoriale (Cass. n. 35427/2023); tale valutazione si sottrae alle censure articolate , peraltro in funzione meramente contrappositiva all’apprezzamento del giudice di merito, alla luce dei limiti che il sindacato di legittimità incontra in materia di sanzioni disciplinari, essendo normalmente il giudizio diproporzionalità tra licenziamento e addebito contestato devoluto al giudice di merito (v. tra le altre, da ultimo, Cass.5 n. 107/2024, Cass. n. 8293/2012, Cass. n. 7948/2011, Cass.n. 24349/2006,Cass. n. 3944/2005 , Cass. n. 444 del 2003) ;

3. al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10325-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/02/2021 R.G.N. 779/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Oggetto R.G.N.10325/2021 Cron. Rep. Ud.06/03/2024 CC 1. con sentenza n. 129/2021 la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento della nullità/illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 27 novembre 2017 dalla datrice di lavoro Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di plurime contestazioni delle quali la principale ascriveva alla lavoratrice, addetta al magazzino della farmacia della struttura, la violazione dell’obbligo di custodire i farmaci stupefacenti e le sostanze psicotrope, nonché di controllarne la data di scadenza e segnalare immediatamente quest’ultima al fine dello smaltimento dei medicinali scaduti secondo la procedura prevista dalla legge; alcuni farmaci scaduti erano infatti stati trovati all’esterno del reparto adibito a farmacia e precisamente nel locale magazzino dove erano riposti detersivi e materiale di cancelleria; 2. il giudice del reclamo ha ritenuto provata la violazione dell’obbligo di custodia, ascrivendo alla Indelicato una condotta sostenuta da elemento soggettivo colposo, che ha qualificato in termini di colpa specifica; ha ritenuto che il fatto, per la sua gravità, oggettiva e soggettiva, fosse tale da porre in dubbio la futura correttezza della lavoratrice nell’espletamento dei propri compiti; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con l’unico motivo parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 2119 c.c. e degli artt.1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 41 c.c.n.l. non medico, dipendenti da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione; premessa la natura di clausola generale della giusta causa di licenziamento, rileva che la Corte di merito, esclusa la imputabilità alla Indelicato dello spostamento dei medicinali dalla farmacia al magazzino, aveva ritenuto sussistentela condotta consistente nella omessa vigilanza sui farmaci custoditi nella farmacia ed in particolare la violazione del dovere di monitorare la reale presenza dei farmaci acquistati dalla clinica all’interno dei locali della farmacia, prima ancora che quello di monitorarne la scadenza; in base a tale ricostruzione, secondo parte ricorrente, l’addebito ascritto doveva essere ricondotto alla fattispecie della grave negligenza in servizio, punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa, laddove l’applicazione della misura espulsiva era riservata alle ipotesi connotate da “particolare gravità”, non ravvisabili nella concreta fattispecie in ragione dell’accertata sussistenza dell’elemento soggettivo doloso e non colposo e dell’assenza di una particolare intensità di quest’ultimo essendo la responsabilità della dipendente configurata come sostanzialmente di carattere oggettivo; 2. il motivo presenta un profilo di inammissibilità perché parte ricorrente non ha prodotto il contratto collettivo su cui esso si fonda(v. elenco documenti in calce al ricorso), né ha riportato il relativo contenuto, come prescritto (Cass., n. 18422/2023, Cass, n. 29521/2021), ed ha inoltre omesso l’indicazione della collocazione del documento nell’ambito del fascicolo dei gradi di merito in tal modo impedendo a questo Collegio la necessaria verifica e valutazione (Cass., n. 18422/2023 e Cass. n. 29521 /2021 cit, e Cass., n. 34976/2021); 2.1. il motivo è altresì infondato nel merito alla stregua della medesima prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale l’applicazione della sanzione espulsiva in luogo di quella conservativa richiederebbe che la grave negligenza in servizio, presenti un profilo di “particolare gravità”; invero la valutazione di “particolare gravità” della violazione risulta comunque implicita nell’apprezzamento della Corte di merito, che ha fatto riferimento all’elevato numero e alla notevole consistenza dei farmacireperiti , alle caratteristiche intrinseche degli stessi, alla violazione di specifiche direttive interne, alla delicatezza delle mansioni che richiedono un più elevato standard di affidamento, tutti elementi destinati a connotare in termini di particolare riprovevolezza il comportamento negligente della dipendente; 2.2. la decisione risulta pertanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la previsione, nella contrattazione collettiva, di unasanzione conservativa consente al giudice di discostarsi da essa e ritenere la legittimità dellicenziamento tutte le volte in cui accerti che le parti non hanno inteso escludere, per i casi di maggiore gravità o per quelli in cui ricorrano elementi aggiuntivi rispetto alla fattispecie tipizzata, l'irrogazione dellasanzione espulsiva; in tali ipotesi è qui ndi necessario che il giudice valuti, in concreto, se il comportamento tenuto dal lavoratore è idoneo a recidere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto e così giustificando il recesso datoriale (Cass. n. 35427/2023); tale valutazione si sottrae alle censure articolate , peraltro in funzione meramente contrappositiva all’apprezzamento del giudice di merito, alla luce dei limiti che il sindacato di legittimità incontra in materia di sanzioni disciplinari, essendo normalmente il giudizio diproporzionalità tra licenziamento e addebito contestato devoluto al giudice di merito (v. tra le altre, da ultimo, Cass.5 n. 107/2024, Cass. n. 8293/2012, Cass. n. 7948/2011, Cass.n. 24349/2006,Cass. n. 3944/2005 , Cass. n. 444 del 2003) ; 3. al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis de