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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29521/2021

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t) -t-- Cd: ORDINANZA sul ricorso 31593-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I TRASTEVERE; - intimata - avverso la sentenza n. 1397/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso la cartella di pagamento, notificata in data 13/10/2016, per essere il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione, concesso a seguito di adesione all'Invito per anno di imposta 2009, ex art. 5 comma 1 bis divo 218/97, avendo il contribuente interrotto il versamento delle rate. 2.La CTP accoglieva il ricorso 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello osservando :a) che l'accertamento con adesione non aveva natura privatistica e negoziale, ragion per cui non era soggetto ad impugnazione; b) che l'inoppugnabilità dell'accertamento con adesione valeva anche per gli interessi la cui determinazione era comunque agevolmente ricavabile calcolando il saggio legale con riferimento ad ogni singolo anno di mancato pagamento individuando così l'ammontare degli interessi.

Ric. 2019 n. 31593 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- 4 Avverso la decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso mentre Agenzia delle Entrate -Riscossioni non si costituiva. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria ex art.380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo denuncia la ricorrente << Violazione di legge.

Violazione e falsa applicazione dell'alt 19 comma 1° lett. a) del d.lvo nr 546/1992 , dell'art 1971 cc -Omessa pronuncia e/o difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc 115 cpc rilevante ai sensi dell'ad 360 primo comma nr. 3 e 5 cpc>> ;si sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto immodificabile ed intoccabile l'accertamento con adesione annullabile ex art 1971 cc in quanto viziato da un errore costituito dalla circostanza appresa dal contribuente dopo aver aderito all'invito dell'Ufficio che il rilevo mosso alla [OSCURATO:SOCIETA] di aver utilizzato come costi deducibili fatture per prestazioni inesistenti non trovava analogo corrispondente nel pvc elevato alla [OSCURATO:PERSONA] spa società che aveva emesso le fatture. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della

I. 212/2000, 42 del dPR 600/73 , 112 cpc e 1284 cc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc per non aver la CTR esaminato la censura della contribuente che riguardava la mancata indicazione nella cartella delle modalità di calcolo degli interessi e comunque Ric. 2019 n. 31593 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -3- per non aver erroneamente dichiarato la nullità della cartella per mancata di motivazione sul calcolo degli accessori.

2. Il primo motivo, pur ammissibile nonostante la commistione di vizi denunciati, è infondato. 2.1 Si afferma da parte del ricorrente che il contribuente conservi la facoltà di impugnare l'accertamento per adesione per un errore che avrebbe viziato (art. 1427 c.c.) la volontà manifestata con l'adesione all'atto avente natura negoziale. 2.2 L'art 2 del d.lvo 218/1997 dispone che <<l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio». 2.3 Questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio secondo il quale << l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio" (fatto salvo, limitatamente alle imposte di cui all'art. 2, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio nelle ipotesi indicate nel comma 4 di detta norma).

Il fatto che avverso l'accertamento definito con adesione sia preclusa l'impugnazione (ovviamente - s'intende - per qualsiasi causa) non può che comportare la ovvia conseguenza della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali non costituirebbero altro che una surrettizia forma di impugnazione di quest'ultimo, che deve ritenersi intangibile, in conformità alla ratio dell'istituto, connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una volta versate, non possono più essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l'ulteriore effetto della deflazione del Ric. 2019 n. 31593 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -4- contenzioso)» (Cass. n. 20732/2010; 18962/2005 29587/2011 5744/2018 e 13129/2018). 2.4 L'impugnata sentenza ha, quindi, fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale di cui si è dato conto.

3. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui la sentenza viene censurata per omessa pronuncia sulla censura della mancata indicazione del calcolo degli interessi. 3.1 Sul punto i giudici di secondo grado si sono pronunciati affermando che la determinazione degli interessi era ricavabile « calcolando il saggio legale con riferimento ad ogni singolo anno di mancato pagamento in e individuando così l'ammontare totale degli interessi» 3.2 La censura di carenza di motivazione sul calcolo degli interessi è inammissibile, ai sensi dell'ad 369, comma 2 nr. 4 cpc, in quanto pecca di autosufficienza. 3.3 La contribuente non ha riportato nel ricorso il contenuto della cartella di pagamento asseritamente lacunosa, né ha indicato la collocazione toponomastica del documento impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione circa la motivazione con riferimento agli interessi. 4 Conclusivamente il ricorso va rigettato . 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte; La Corte, rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.600 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e spese prenotate a debito Ric. 2019 n. 31593 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t) -t-- Cd: ORDINANZA sul ricorso 31593-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I TRASTEVERE; - intimata - avverso la sentenza n. 1397/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso la cartella di pagamento, notificata in data 13/10/2016, per essere il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione, concesso a seguito di adesione all'Invito per anno di imposta 2009, ex art. 5 comma 1 bis divo 218/97, avendo il contribuente interrotto il versamento delle rate. 2.La CTP accoglieva il ricorso 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello osservando :a) che l'accertamento con adesione non aveva natura privatistica e negoziale, ragion per cui non era soggetto ad impugnazione; b) che l'inoppugnabilità dell'accertamento con adesione valeva anche per gli interessi la cui determinazione era comunque agevolmente ricavabile calcolando il saggio legale con riferimento ad ogni singolo anno di mancato pagamento individuando così l'ammontare degli interessi. Ric. 2019 n. 31593 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- 4 Avverso la decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso mentre Agenzia delle Entrate -Riscossioni non si costituiva. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria ex art.380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo denuncia la ricorrente << Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'alt 19 comma 1° lett. a) del d.lvo nr 546/1992 , dell'art 1971 cc -Omessa pronuncia e/o difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione dell'art 2697 cc 115 cpc rilevante ai sensi dell'ad 360 primo comma nr. 3 e 5 cpc>> ;si sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto immodificabile ed intoccabile l'accertamento con adesione annullabile ex art 1971 cc in quanto viziato da un errore costituito dalla circostanza appresa dal contribuente dopo aver aderito all'invito dell'Ufficio che il rilevo mosso alla [OSCURATO:SOCIETA] di aver utilizzato come costi deducibili fatture per prestazioni inesistenti non trovava analogo corrispondente nel pvc elevato alla [OSCURATO:PERSONA] spa società che aveva emesso le fatture. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della I. 212/2000, 42 del dPR 600/73 , 112 cpc e 1284 cc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc per non aver la CTR esaminato la censura della contribuente che riguardava la mancata indicazione nella cartella delle modalità di calcolo degli interessi e comunque Ric. 2019 n. 31593 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3- per non aver erroneamente dichiarato la nullità della cartella per mancata di motivazione sul calcolo degli accessori. 2. Il primo motivo, pur ammissibile nonostante la commistione di vizi denunciati, è infondato. 2.1 Si afferma da parte del ricorrente che il contribuente conservi la facoltà di impugnare l'accertamento per adesione per un errore che avrebbe viziato (art. 1427 c.c.) la volontà manifestata con l'adesione all'atto avente natura negoziale. 2.2 L'art 2 del d.lvo 218/1997 dispone che <<l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio». 2.3 Questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio secondo il quale << l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio" (fatto salvo, limitatamente alle imposte di cui all'art. 2, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio nelle ipotesi indicate nel comma 4 di detta norma). Il fatto che avverso l'accertamento definito con adesione sia preclusa l'impugnazione (ovviamente - s'intende - per qualsiasi causa) non può che comportare la ovvia conseguenza della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo, le quali non costituirebbero altro che una surrettizia forma di impugnazione di quest'ultimo, che deve ritenersi intangibile, in conformità alla ratio dell'istituto, connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una volta versate, non possono più essere messe in discussione attraverso richieste di rimborso (con l'ulteriore effetto della deflazione del Ric. 2019 n. 31593 sez. MT - ud. 16-06-2021 -4- contenzioso)» (Cass. n. 20732/2010; 18962/2005 29587/2011 5744/2018 e 13129/2018). 2.4 L'impugnata sentenza ha, quindi, fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale di cui si è dato conto. 3. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui la sentenza viene censurata per omessa pronuncia sulla censura della mancata indicazione del calcolo degli interessi. 3.1 Sul punto i giudici di secondo grado si sono pronunciati affermando che la determinazione degli interessi era ricavabile « calcolando il saggio legale con riferimento ad ogni singolo anno di mancato pagamento in e individuando così l'ammontare totale degli interessi» 3.2 La censura di carenza di motivazione sul calcolo degli interessi è inammissibile, ai sensi dell'ad 369, comma 2 nr. 4 cpc, in quanto pecca di autosufficienza. 3.3 La contribuente non ha riportato nel ricorso il contenuto della cartella di pagamento asseritamente lacunosa, né ha indicato la collocazione toponomastica del documento impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione circa la motivazione con riferimento agli interessi. 4 Conclusivamente il ricorso va rigettato . 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte; La Corte, rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.600 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e spese prenotate a debito Ric. 2019 n. 31593 sez. MT - ud. 16-06-2021 -5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso ar