CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 06604/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1478/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI, 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ENNIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege . -controricorrente- Avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 18152/2022depositata il 06/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO La ricorrent e in epigrafe indicat a ha promosso giudizio di revocazione avverso l’ordinanza di questa Corten. 18152/2022. Con istanza depositata in prossimità dell’adunanza, FIBE SPAha chiesto il rinvio per trattazione congiuntaal ricorso RG 9476/2018, richiamando l’ordinanza n.31435/2023 con la quale è stato disposto il rinvio del ricorso RG 9476/2018) alla P ubblica udienza sul rilievo che «il ricorso principale sollecita un approfondimento sulla funzione della procedura di rendicontazione prevista dall’OPCM n. 3479/2005, quale modalità (necessaria o no) per consentire a Fibe, quale affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, di rivalersi avverso la PCM delle somme corrisposte alla società (So.ge.sa.) fornitrice del servizio, tenendo conto dei precedenti di legittimità (cfr. Cass. sez. I n. 18152/2022, sez. III n. 11605/2020); che si pone anche la questione della opponibilità a PCM degli accertamenti svolti in sede giudiziaria (e delle modalità in cui compierli) nel rapporto tra i terzi fornitori e gli affidatari del servizio; che quindi il ricorso presenta profili di novità che ne consigliano la trattazione in udienza pubblica»; la ricorrente, a tal fine, ha illustrato la comunanza delle questioni giuridiche sottese, atte a giustificare la trattazione congiunta. L’istanza appare meritevole di accoglimento e va accolta. P.Q.M. - Rinvia la trattazione del presente ricorso RG. 1478/2023 a [OSCURATO:PERSONA] affinché sia fissato alla pubblica udienza, unitamente al