CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 5343/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri - Sottosegretario di Stato per l’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5343/2017 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18152/2022 avverso la sentenza n. 4230/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Data pubblicazione 06/06/2022 pubblicata il 16/11/2016; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano con la sentenza riportata in epigrafe ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza che in primo grado, accogliendo la domanda nei suoi confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per le attività disimpegnate in relazione alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania di cui FiBE era affidataria, aveva tuttavia respinto la domanda di FIBE intesa a conseguire la condanna a manleva delle Amministrazioni affidanti in ragione di quanto essa era stata condannata a pagare a beneficio di [OSCURATO:SOCIETA]. Riprendendo le argomentazioni già enunciate dal primo giudice, la Corte d'Appello nel respingere il gravame, ha fatto nuovamente rilevare che in base all'art. 12, comma 1, d.l. 23 maggio 2008, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 14 luglio 2008, n. 123 gli obblighi contratti dalle società affidatarie restano fermi in capo alle medesime e l'assunzione di attività solutorie in favore dei creditori di queste da parte deila gestione commissariale è prevista solo in via eventuale, costituendo infatti una mera facoltà e non un obbligo quello del commissario di provvedere al pagamento diretto dei creditori delle società affidatarie. Osta poi, ancora a giudizio della Corte, all'accoglimento della domanda di manleva la pendenza del giudizio dinanzi al giudice amministrativo della domanda di FiBE volta al pagamento di tutti i crediti relativi alla gestione del servizio fino al 32.12.2007, considerato il principio del ne bis in idem ed il fatto che il predetto giudizio amministrativo riguarda i rapporti interni tra RG 5343/17 FIBE-Pres. Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5343/2017 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18152/2022 affidataria ed amministrazioni affidanti ovvero una domanda diversa Data pubblicazione 06/06/2022 da quella esercitata in sede civile. Per la cassazione di detta sentenza la FIBE si vale di tre motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste l'amministrazione intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, dell'o.P.C.M. 14 dicembre 2005, n. 3479 e dell'art. 12 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 90. La Corte d'Appello, si sostiene, avrebbe errato nell'escludere la responsabilità diretta delle Amministrazioni affidanti, chiamate nel giudizio a manleva, poiché, sebbene l'art. 1, comma 1, d.l. 245/2005 avesse comportato la risoluzione dei contratti in essere con le imprese affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi nella Regione Campania, nondimeno in base al medesimo art. 1, comma 7, d.l. 245/2005 le affidatarie, nelle more del passaggio delle consegne ai nuovi affidatari, erano tenute ad assicurare la prosecuzione del servizio con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri. In ottemperanza a detto precetto, che rendeva le imprese affidatarie mere esecutrici del servizio, l'o.P.C.M. 3479/2005 aveva previsto che i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie in adempimento dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio fossero disposti dal Commissario delegato a presentazione della fattura e a rendicontazione avvenuta del servizio reso, con la conseguenza che l'affidataria avrebbe dovuto essere ritenuta sollevata da ogni onere. Né peraltro questo assetto si poteva dire mutato a seguito del d.l. 90/2008 poiché la facoltà ivi prevista dall'art. 12, comma 1, a beneficio dei capi missione di procedere essi stessi al pagamento dei creditori delle affidatarie non RG 5343/17 FIBE-Pres. Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5343/2017 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18152/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 aveva fatto venire meno gli obblighi direttamente gravanti sulle amministrazioni affidante, in ragione della salvezza, operata da detta norma, dell'art. 1, comma 7, d.l. 245/2005. 3. Il motivo non ha pregio. E' ben vero che il d.l. 245/2005, nel disporre, la risoluzione ex lege dei contratti con gli affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania (art. 1, comma 1), ha tenuto ad assicurare, nelle more della sua assegnazione ai nuovi affidatari, la continuità del servizio per mezzo della sua prosecuzione da parte delle imprese già affidatarie di esso (art. 1, comma 7) e, quindi, anche da parte dell'odierna ricorrente, stabilendo in particolare che gli oneri conseguenti facessero capo alla struttura di governo investita della gestione emergenziale (art. 1, comma 7). Ma questo non ha pure comportato l'ulteriore effetto di ridurre le imprese già affidatarie a mere esecutrici del servizio per conto della struttura governativa, nel senso che le obbligazioni da costoro assunte per disimpegnare il servizio si intendessero contratte in nome e per conto della struttura, sì da ritenere che fosse appunto quest'ultima ad obbligarsi direttamente nei confronti delle imprese fornitrici delle imprese affidatarie e che, nell'ipotesi di inadempimento di queste, fosse la struttura a dover fronteggiare gli obblighi di pagamento corrispondenti e fosse appunto la struttura a doverli contrastare processualmente. 4. Questa lettura invero non si accorda con il diritto scritto. Come ha già notato il Consiglio di Stato, in un precedente riguardante proprio l'odierna ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 3/04/2014, n. 1586), il preteso subentro della struttura di governo delegata alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania nei contratti stipulati dalle imprese affidatarie per l'espletamento del servizio «non ha mai avuto riconoscimento da una compiuta disciplina attuativa», mentre, al contrario, altre norme, destinate a regolare la fase RG 5343/17 FIBE-Pres. Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5343/2017 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18152/2022 transitoria seguita alla risoluzione dei contratti in essere con le Data pubblicazione 06/06/2022 affidatarie «e relative alle attività solutorie dei crediti vantati da soggetti sub-affidatari, smentiscono che le società affidatarie siano uscite dai rapporti negoziali instaurati con detto organo per effetto della L. n. 21 del 2006». Non è del resto di alcun effetto in questa direzione, ragiona ancora la sentenza citata, che si possa pensare a dette imprese come mere esecutrici rispetto alle attività della struttura governativa. Posto per vero che nella disciplina dell'emergenza questa è individuata quale organo investito del compito di guidare l'azione di coordinamento delle iniziative dispiegabili per fronteggiare l'emergenza, risulta riconoscibile che l'attività in tale veste espletata è esplicazione di potestà autoritativa, il che esclude alla radice che detto organo possa aver fatto ricorso allo strumento privatistico e che di conseguenza esso possa essere succeduto nei rapporti negoziali instaurati dalle imprese già affidatarie della gestione emergenziale. In questa cornice il termine "esecutrici", di cui pure fa menzione il motivo per caldeggiare l'idea che la ricorrente sia estranea all'ordito negoziale da essa attuato, lungi dal determinare una deminutio incongrua rispetto all'attività negoziale posta in essere dalle ex affidatarie onde assicurare la continuità del servizio anche in fase transitoria, si spiega e deve essere inteso nel senso che, partecipando esse, anche in questa fase, all'attuazione degli indirizzi operativi indicati dall'autorità di governo, esse si possano ritenere "esecutrici" in quanto strettamente assoggettate alla stringente azione di coordinamento dell'autorità pubblica. 5. Ciò ridimensiona in modo significativo, sul piano sistematico, la persuasività della tesi ricorrente. Che peraltro, come già ancora notato dal giudice amministrativo, è smentita pure dalla disciplina positiva. Non è infatti trascurabile, nell'inquadrare il rapporto tra struttura di RG 5343/17 FIBE-Pres. Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5343/2017 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18152/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 governo ed imprese ex affidatarie, che ancora l'o.P.C.M. 3479/2005, destinato a dare attuazione alle disposizioni del d.l. 245/2005 si dia cura di prevede che "i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7, decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245", dove è evidente – nel senso che non sussiste perciò alcuna responsabilità diretta dell'ente di governo che lo legittimi processualmente a resistere in proprio alla domanda di pagamento – che il pagamento è erogato in favore dell'impresa ex affidataria – e quindi non nei confronti della fornitrice di questa – ed ancora che il pagamento possa aver luogo solo a presentazione della fattura e a rendicontazione avvenuta ovvero in buona sostanza a pagamento effettuato da parte dell'ex affidatarie. 6. Si spiega con ciò, in conclusione, anche la speciale disposizione recata dall'art. 12, comma 1, d.l. 98/2008 che se, da un lato, prefigura un modello alternativo di estinzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagamento diretto – in ogni caso non generalmente derogatorio del modello enunciato dall'o.P.C.M. 3479/2005 – dall'altro si allinea perfettamente al quadro sistematico che si è sopra tracciato, poiché la locuzione che figura nell'incipit di esso ("fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21"), va infatti intesa nel senso che le imprese ex affidatarie sono tenute a dare continuità al servizio di smaltimento e che, seppur RG 5343/17 FIBE-Pres. Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5343/2017 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18152/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 gli oneri conseguenti fanno capo alla struttura governativa, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e sono sempre loro a dover rispondere dei pagamenti dovuti. 7.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. La Corte d'Appello, si sostiene, incorrendo così nel vizio di motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nel rigettare la domanda a manleva, richiamando la controversia pendente tra la FIBE e la struttura commissariale avanti al TAR del Lazio, avrebbe in pari tempo fatto appello a ragioni di giurisdizione e al principio del ne bis in idem, non rendendo comprensibile se abbia rigettato la predetta domanda per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su di essa ovvero facendo valere identità di petitum e di causa petendi, in tal caso però non spiegandosi perché si sia pure affermato che il giudizio amministrativo riguarda i rapporti interni ed una domanda diversa da quella fatta valere in sede civile. 7.2. Il motivo non ha pregio. Per vero, sgombrato previamente il terreno dal denunciato vizio di motivazione apparente, giacché l'iter argomentativo a mezzo del quale la Corte d'Appello ha inteso respingere la domanda della FIBE in parte qua non è affatto oscuro, sicché non è precluso il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, la prima obiezione e con essa pure la pedissequa eccezione sollevata dalla difesa erariale nel proprio controricorso – difetto di giurisdizione – si esclude da sé, poiché, avendo il giudice di primo grado pronunciato nel merito e non avendo la decisione sullo specifico capo della giurisdizione costituito oggetto di impugnazione, la questione di giurisdizione deve ritenersi coperta da giudicato interno in ossequio all'insegnamento secondo cui la denuncia del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, «è inammissibile qualora sul punto si sia formato il giudicato esplicito o RG 5343/17 FIBE-Pres. Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5343/2017 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18152/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 implicito, ricorrendo quest’ultimo tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito (escluse le sole decisioni che non implichino l'affermazione della giurisdizione) e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la sentenza sotto tale profilo» (Cass., Sez. III, 4/08/2017, n. 19498). 7.3. La seconda obiezione – giustificata effettivamente dalla laconicità del giudice d'appello – non ha parimenti inferenza cassatoria. Come si è dianzi ricordato l'art. 1, comma 7, d.l. 245/2005 faceva obbligo alle imprese affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, nei confronti delle quali era intervenuta la risoluzione dei relativi contratti a mente dell'art.1, comma 1, d.l. 245/2005 di assicurare sino al 31.12.2007 la prosecuzione del servizio, con oneri a carico della struttura di governo dell'emergenza ambientale. E come si è pure già precisato l'obbligo in questione, diversamente da quello nascente dai contrati oggetto di risoluzione, rampollava direttamente dalla legge, sicché non è affatto irragionevole – o contraddittorio, come protesta il motivo, che la Corte d'Appello abbia preso e dato atto che la domanda azionata a suo tempo da FiBE avanti al giudice amministrativo sia «una domanda diversa da quella fatta valere in sede civile». Ma non è neppure inficiata di contraddizione l'affermazione che fa leva sul principio del ne bis in idem. Si ricorderà infatti che ai sensi dell'o.P.C.M. gli oneri sostenuti dalle imprese ex affidatarie del servizio per la gestione transitoria sono ammessi a rimborso dietro presentazione della fattura e previa rendicontazione. E, dunque, la pretesa che a titolo di manleva la FIBE fa valere in questo giudizio – come del resto la stessa FIBE non manca conclusivamente di riconoscere a pag. 44 del ricorso – reclamando il rimborso delle somme che essa ha corrisposto in favore di [OSCURATO:SOCIETA], è la stessa pretesa che in altra forma è stata azionata avanti al giudice RG 5343/17 FIBE-Pres. Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5343/2017 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18152/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 amministrativo, essendo del resto noto che la violazione del principio in questione non è riscontrabile solo quando tra due domande sussista identità di tutti i profili della struttura dell'azione ("personae", "causa petendi" e "petitum"), non contando tanto il modo in cui essa è presentata, ma l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa ("petitum" sostanziale) (Cass., Sez. U, 23/04/2019, n. 11161). 8. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la regolazione delle spese operata dalla Corte d'Appello, di cui si auspica la revisione stante l'erroneità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza per motivi dianzi sollevati. Va da sè che il rigetto di tutti i predetti motivi, assorbe anche la contestazione di cui al presente motivo. 9. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 5343/17 FIBE-Pres. Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C