CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 36397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23788/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] proprio e quale Società incorporante la [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentatata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ennio e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] 2; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri-[OSCURATO:PERSONA] ex Dpcm [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 1/12/2017,in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato da cui è difesa per legge;-controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - a r.l. i n Liquidazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 2249/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA] con atto di citazione in riassunzione ex art 38 comma 2 cpc, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società [OSCURATO:SOCIETA], l’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri (già Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti - [OSCURATO:PERSONA] MIAF ex OPCM 3756/09), la IMP.RE.GE.CO. arl nonché il Consorzio di Bacino BN. A fondamento della domanda deduceva che: -nel 2001 aveva concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA], per la durata di 1 anno decorrente dal 01/05/2001, il fondo sito in Paolisi (BN) censito al catasto terreni al foglio 2 p.lle nn. 165, 73, 259, 260, 261, 81, 219, 220, 74 e 174 esteso complessivamente 23.400 mq, affinché la conduttrice realizzasse e gestisse un impianto di triturazione, vagliatura e roto-imballatura di rifiuti; -la [OSCURATO:PERSONA] si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione, sicché essa società le aveva intimato sfratto per morosità ingiungendole il pagamento dell'importo di euro 7.746,85, per canoni maturati e non corrisposti per le mensilità relative alperiodo novembre 2006-febbraio 2007;-l’immobile era stato successivamente liberato in data 05/06/07 a mezzo di [OSCURATO:PERSONA], come da verbale di rilascio, nel quale fu evidenziato che il fondo era occupato in gran parte da rifiuti, anche speciali, mentre l’impianto di pesatura era inservibile perché privo del pezzo terminale; -all’esito della procedura di rilascio, aveva introdotto il presente giudizio (innanzi al Tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola, di seguito riassunto presso il Tribunale di Napoli), onde ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno patito a causa del rilascio dell’immobile oltre il termine contrattuale ed occupato da rifiuti anche speciali, chiedendo altresì il rimborso delle spese resesi necessarie per la bonifica del terreno, per l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, per il recupero della macchina pesatrice, tenendo altresì conto del mancato guadagno relativo a tutto il periodo di bonifica del sito. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], la quale: -in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione attiva, atteso che essa, quale affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Commissariato per il Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, su richiesta della Prefettura di Benevento, del consorzio di Bacino BN 2 e della IMP.RE.GE.CO. a r.l., aveva provveduto esclusivamente a progettare e realizzare, sul fondo per cui è causa, l’impianto di triturazione e vagliatura dei rifiuti ivi installato, dai quali, in subordine, previa autorizzazione a chiamarli in giudizio, pretendeva di essere mallevata nel caso di accoglimento della domanda attorea; - in via riconvenzionale, spiegava domanda per ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto di locazione oltre agli interessi nel frattempo maturati.Si costituiva altresì l’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, già [OSCURATO:PERSONA] per l’emergenza rifiuti-[OSCURATO:PERSONA] MIAF ex OPCM 3756/09, che, tramite l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, eccepiva: -in via preliminare: il difetto di giurisdizione del G.O; -nel merito, l’assenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] per l’Emergenza rifiuti atteso che, per la normativa in materia, la competenza per lo smaltimento dei rifiuti competeva esclusivamente alle società risultate affidatarie del servizio nonché agli enti locali preposti (unici soggetti legittimati passivi nel caso di controversie insorte nell’espletamento del servizio), mentre le amministrazioni e gli organi Statali avevano una funzione meramente suppletiva, di garanzia in favore dei privati. Si costituiva infine l’IMP.RE.GE.CO. a r.l., la quale eccepiva di avere intrattenuto rapporti soltanto col [OSCURATO:PERSONA] per l’emergenza rifiuti in Campania e comunque di essere del tutto estranea ai fatti per cui è causa avendo espletato esclusivamente il compito di guardiania e vigilanza dei siti soggetti allo stoccaggio dei rifiuti, tra cui il terreno di proprietà della CISET. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10762/14, qualificata la domanda come risarcimento danni da inadempimento contrattuale (e, nella specie, per violazione dell’art 1590 cc), dichiarava la giurisdizione del G.O. e, decidendo nel merito, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda della CISET, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 77.708,79; rigettava la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA], condannando la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di parte attorea; rigettava la domanda di manleva della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dei terzi chiamati in causa compensando integralmente le spese di lite nei rapporti tra la convenuta ed i terzi chiamati in garanzia. 2. Avverso la sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], formulando due di motivi di censura e concludendo affinché fosse: -in via preliminare: accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva; -nel merito: fosse rigettata ogni avversa domanda formulata in suo danno; fosse condannata la CISET a restituire le somme che essa [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto versare in esecuzione della sentenza di primo grado nelle more del giudizio di appello; fosse condannata la CISET a restituirle il deposito cauzionale pari ad € 15.943,71 oltre interessi; -in via subordinata, fosse accolta la domanda di malleva formulata nei confronti dei terzi chiamati in causa in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sentenza del giudice di primo grado veniva proposto appello incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA] che –dopo aver preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art 342 cpc - nel merito chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale aveva omesso di riconoscere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma liquidatale a titolo di risarcimento danni. Si costituiva nel giudizio di appello il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania delegato ex OPCM n. 3341 del 27/02/04, ora [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA] ex art 11 OPCM n. 3920/11 in persona del l.r.p.t., si costituiva l’Avvocatura dello Stato, la quale, nel chiedere il rigetto dell’appello con vittoria delle spese, insisteva per il rigetto della domanda formulata in suo danno riproponendo le difese già sollevate in primo grado (e, in particolare, insisteva affinché venissero dichiarato: a) il difetto di giurisdizione del G.O.; b) la carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA]; c) l’infondatezza della pretesa nel merito). Si costituiva altresì: l’IMP.RE.GE.CO. a r.l. la quale riproponeva le difese svolte in primo grado e chiedeva che l’appello fosse respinto. Non si costituiva invece il Consorzio di Bacino BN 2, contumace anche in primo grado. La Corte di Appello di Napoli con sentenza 2249/2021, rigettava l’appello principale, ma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale (e, quindi, in riforma della sentenza impugnata), condannava la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere gli interessi legali maturati sull’importo di € 77.708,79, giàliquidato dal Tribunale, dalla pronuncia di primo grado al soddisfo, per quindi provvedere alla regolamentazione delle spese processuali. 3.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] Hanno resistito con controricorso: sia la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri –Unità tecnica amministrativa, tramite l’Avvocatura dello Stato; sia la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in liquidazione. Per l’odierna udienza il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La [OSCURATO:PERSONA] in ricorso articola un unico motivo con il quale, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonché della normativa di riferimento (costituita dall’art. 1 D.L. 245/2005 conv. con mod. nella L. 21/2006, che pone a carico dell’Amministrazione statale gli oneri e costi sostenuti dall’ex affidataria a decorrere dal 15.12.2005 e fino al luglio 2008, data, quest’ultima, del subentro delle Province; nonché dall’O.P.C.M. n. 3479/2005 e dagli artt. 6 bis e 12 D.L. n. 90 del 23.5.2008 conv. con mod. nella L. 123/2008) nella parte in cui la corte territoriale ha respinto il motivo di appello con il quale aveva chiesto in via gradata, in riforma della sentenza di I grado, l’accoglimento della domanda subordinata nei confronti della P.C.M. e dell’UTA, di manleva, mediante rimborso, delle somme corrisposte alla ditta CISET per la locazione dell’immobile oggettodel giudizio. Il motivo si articola in tre censure. 1.1. Con la prima censura la ricorrente, come precisato in memoria, non intende contestare la qualificazione, operata dalla Corte di Appello, del rapporto e della conseguente responsabilità contrattuale che la stessa, quale conduttrice, aveva assunto nei rapporti con la locatrice CISET, ma intende censurare la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale non ha giuridicamente qualificato come illecito, ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di indennizzo in capo alla PCM ed in suo favore,il comportamento, quanto meno colposo, dell’Amministrazione statale, che le aveva impedito di adempiere i propri obblighi contrattuali verso la locatrice CISET. Sottolinea che il Commissario di Governo, oggi PCM, soltanto nel 2007 (con le ordinanze n. 228 del 30.5.2007 e n. 250 del 4.6.2007) aveva provveduto a rimuovere dal sito (e, in definitiva, dall’area locata da CISET a [OSCURATO:PERSONA]), i beni di sua proprietà, nonostante fosse stata a tal fine da essa richiesta e sollecitata con due lettere inviate nei primi mesi del 2003. Aggiunge che il comportamento illecito della P.A. (che descrive alle pp. 21-24) aveva determinato la sua impossibilità giuridica e di fatto di adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti della locatrice CISET, con la tempestiva restituzione degli immobili locati alla scadenza del contratto del 30.4.2003. Deduce che tra la colpevole inerzia ed il ritardo dell’Amministrazione statale nella rimozione dal sito dei beni di sua titolarità ed il ritardo di oltre 4 anni (scadenza 30.4.2003 – rilascio 5.6.2007) nella restituzione degli immobili locati vi è stato unnesso causale; e che detto ritardo ha a sua volta determinato lo stato di degrado eccedente il normale uso rapportato alla durata prevista dal contratto di locazione del 5.4.2001 (01.05.2001 –30.4.2003). In definitiva, secondo [OSCURATO:PERSONA], se essa è tenuta a risarcire la locatrice CISET, P.C.M. dovrebbe essere tenuto a ristorare essa [OSCURATO:PERSONA] di quanto corrisposto alla proprietaria a causa del comportamento colpevolmente inerte dell’Amministrazione statale, con la conseguenza che la somma da essa corrisposta alla CISET in esecuzione della sentenza di primo grado dovrebbe esserle rimborsata dalla P.C.M. (già Commissario di Governo). 1.2. Con la seconda censura denuncia violazione e falsa applicazione della disciplina di riferimento nella parte in cui la corte territoriale ha illegittimamente respinto la domanda di manleva, che essa [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato in via subordinata nei confronti della P.C.M. e che era basata sull’obbligo di quest’ultima di rimborsare alla ex affidataria, i costi sostenuti per garantire transitoriamente la prosecuzione del servizio di smaltimento rifiuto fino all’affidamento ad altri soggetti, durante il periodo successivo al 15.12.2005 (data della risoluzione dei contratti di affidamento disposta dall’art. 1 D.L. 245/2005) e fino al luglio 2008 (data del subentro delle Province della Campania nella titolarità del servizio e di tutti i beni e rapporti ad esso connessi).Osserva che il legislatore con l’art. 1 del D.L. 245/2005 non soltanto ha disposto (al comma 1) dal 15.12.2005 la risoluzione dei contratti di affidamento con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Campania, ma (al comma 7), da un lato ha imposto alla ex affidataria [OSCURATO:PERSONA] di garantire la prosecuzione del servizio, quale mera esecutrice della P.A., sotto la sua stretta direzione e senza alcuna remunerazione, dall’altro ha comunque previsto che i costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per tale servizio obbligatorio, transitorio e gratuito, restassero a carico dello Stato, divenuto unico titolare e beneficiario del servizio stesso, con l’obbligo di quest’ultimo di rimborsare la [OSCURATO:PERSONA] degli oneri sostenuti. Sostiene che nel caso di specie è pacifico che l’area oggetto di locazione, di proprietà della CISET, fosse funzionale e connessa allo svolgimento ed alla prosecuzione del servizio del smaltimento rifiuti sia prima che dopo la risoluzione dei contratti di affidamento, disposta dall’art. 1 D.L. 245/2005, dunque anche nel regime post 15.12.2005 nel quale la ex affidataria [OSCURATO:PERSONA] agiva quale mera esecutrice, senza remunerazione, ma con la copertura dei costi da parte della P.A.; e che solo nel maggio 2008 (quando cioè la vicenda per cui è causa si era già conclusa nel giugno 2007, con la riconsegna delle aree locate alla proprietaria CISET), il legislatore ha previsto il subentro delle Province della Campania nella titolarità e disponibilità degli impianti, avvenuto poi con d. l. n. 90/2008. Richiama il tenore dei decreti del [OSCURATO:PERSONA] n. 228 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 250 del 4.6.2007 (nei quali è la stessa Struttura commissariale a confermare che i beni, le attrezzature ed i macchinari insistenti sull’area, in essi descritti, erano di suaproprietà e dei quali aveva disposto il trasferimento solo in data 4.6.2007) e sottolinea che, poiché il suolo era stato riconsegnato alla proprietaria CISET il 5 giugno 2007, la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che fino a tale data, l’area locata, di proprietà CISET, era stata considerata dall’Amministrazione statale in qualche modo utile per la prosecuzione del servizio. Sottolinea che alla data della riconsegna, avvenuta il 5.6.2007 (data cui è riferito il danno liquidato in sentenza e della cui manleva si discute), le Province non erano ancora subentrate ed unico titolare e beneficiario del servizio di smaltimento rifiuti, era il Commissario di Governo (oggi P.C.M.) tenuto ex art. 1, comma 7 D.L. 245/2005, a rimborsare alla mera esecutrice [OSCURATO:PERSONA] i costi sostenuti per garantire la prosecuzione del servizio, nel regime post risoluzione del 15.12.2005. [OSCURATO:PERSONA]. n. 11605/2020 che ha confermato la sentenza n. 1884/2018 della Corte di Appello di Napoli, che in altro processo aveva accolto la domanda, da essa proposta nei confronti della P.C.M., di rimborso di tutte le somme corrisposte al terzo fornitore per prestazioni rese al fine di garantire la prosecuzione del servizio in regime post risoluzione del contratto di affidamento di cui al D.L. 245/2005; ed ha anche chiarito che l’accertamento compiuto in sede giudiziale da parte del giudice ordinario ben può sostituire il procedimento di rendicontazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Richiama altresì la sentenza n. 4076/15 della stessa corte territoriale, nelle more passata in giudicato, con la quale, in accoglimento dell’appello da essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva accolto la domanda di manleva ed aveva condannato la P.C.M. -Dipartimento e l’[OSCURATO:PERSONA].va a rimborsarle le somme, da essa corrisposte, per canoni di locazione fino al giugno 2008, in favore della ditta proprietaria/locatrice, in relazione ad altra area locata da essa locata, trattandosi di costi legati al servizio di smaltimento rifiuti e riferiti al regime transitorio.Osserva che, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Napoli, sentenza n. 3430/2015, che richiama giurisprudenza del Consiglio di Stato), anche i siti ormai esauriti e non funzionanti, finché comunque ospitanti gli impianti o beni utilizzatiper il servizio, rientrano a pieno tiolo nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti; e che la Corte di Appello di Bologna, recependo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 520/2021 ha confermato la sentenza di primo grado avverso la pronuncia di I grado che aveva condannato la PCM a rimborsare ad essa [OSCURATO:PERSONA] gli oneri locativi da sostenuti per garantire la prosecuzione del servizio nel regime post risoluzione dal 15.12.2005 ex art. 1 D.L. 245/05. 1.3. Con la terza censura denuncia la sentenza impugnata nella parte in cui (p. 12) la corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha affermato: In secondo luogo l’invocata manleva non può ritenersi fondata neppure valorizzando il rapporto strumentale tra il contratto di locazione stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA] e l‘adempimento delle obbligazioni dalla prima assunte con gli Organi emergenziali atteso che, secondo l’orientamento della Giurisprudenza di legittimità il Legislatore, durante l’emergenza dei rifiuti in Campania (ufficialmente chiusa il 31/12/2009), pur prevedendo un rapporto funzionale tra le imprese affidatarie del servizio ed il Commissario di Governo non ha privato tali imprese della loro autonomia negoziale né ha loro precluso che potessero continuare a costituire il centro di imputazione dei rapporti giuridici di matrice privatistica a fini dell’adempimento dei compiti affidatigli dalla legge (Cass. civile sez. I, 02/10/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 02/10/2018), n.23962). . Osserva che la corte territoriale, tanto affermando, ha operato un improprio richiamo alla sentenza n. 23962/2018 di questa Corte, in quanto in quella fattispecie era stata dedotta la questione della legittimazione passiva dell’ex affidataria nei rapporti con i terzi soggetti privati con i quali aveva sottoscritto il contratto di locazione, mentre il caso di specie aveva ad oggetto la questione del diritto della ex affidataria [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere dalla P.C.M. il rimborso, in virtù dell’art. 1 co. 7 del D.L. 245/2005 e dell’art. 12 D.L. 90/2008 conv. in L. 123/2008, proprio degli oneri sostenuti nei rapporti con il terzo (e, segnatamente, di quanto corrisposto alla locatrice CISET in esecuzione della sentenza di I grado n. 10762/2014 del Tribunale di Napoli). Questione quest’ultima già risolta favorevolmente, oltre che dalle sentenze della Corte di Appello di Napoli n. 4076/2015 e n. 1884/2018, anche dalla citata Ordinanza n. 11605/2020 di questa Corte. 2. Preliminarmente va dato atto che la società ricorrente censura la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda di manleva, da essa formulata, nei confronti della PCM. Pertanto, le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, relative ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo formato oggetto di ricorso, sono da intendersi coperte dal giudicato. 3. Tanto premesso il ricorso è inammissibile. Queste le ragioni. L’attività dimostrativa delle censure svolte con il motivo inizia nella sostanza alla pagina 15, dove si assume, dopo avere riportato la motivazione criticanda per sette righe, che [OSCURATO:PERSONA] di merito ha erroneamente ritenuto che la domanda di manleva fosse basata sulle previsioni dei contratti di affidamento a suo tempo intercorsi tra il Commissario di Governo, da un lato, e [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima oggi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].), dall’altro . Dopo di che si svolge l’attività di contestazione di tale assunto indicando su che cosa era stata basata la domanda di manleva e lo si dice, ma senza fornire l’indicazione specifica, ai sensi dell’art. 366 n. 6 dell’atto dal quale l’assunto sarebbe giustificato. Quindi, rimandando alla precedente riproduzione dell’atto di appello, fatta dalla pag. 9 alla pag. 14, si assume che essa evidenzierebbe le responsabilità in cui è incorso il Commissario di Governo . Si passa di seguito a riprodurre, dicendolo significativo, il contenuto della conclusionale di appello (dalla pag. 16 sino alla metà della pag. 20) e, quindi, si richiamano vari documenti, svolgendo argomenti sulla vicenda in fatto. Ancora di seguito si svolgono ulteriori considerazioni evocative di precedenti, fra cui uno di questa Corte. Orbene, la struttura dell’illustrazione, sopra in sintesi riassunta, non ha la dignità di motivo di ricorso per cassazione ed anzi in generale di un motivo di impugnazione. Non solo l’indicazione delle ragioni della domanda di manleva che sarebbero state erroneamente individuate è fatta senza rispettare l’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., ma ciò che si espone successivamente si presenta di assoluta oscurità, sia quando si riproduce la conclusionale, sia quando si evocano risultanze fattuali di cui si sollecita la valutazione. Ciò che si deduce non evidenzia in alcun modo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e quella delle altre norme evocate, non cogliendosi alcuna attività idonea in tale senso, restando la prospettazione del tutto oscura ed assolutamente priva di chiarezza. Si deve, poi, aggiungere, che le sette righe di motivazione evocate, se si passa a leggere la sentenza sono seguite da altre due proposizioni alla pag. 12, le quali vengono completamente ignorate, sicché il motivo, se si confronta con la sentenza, risulta inidoneo a svolgere critica dell’effettiva motivazione, della quale le sette righe sono solo la premessa. Da tanto ulteriore inammissibilità.4. Comunque, se mai il ricorso fosse ammissibile, dando seguito a quanto precisato da questa Corte nel decidere altriricorsi della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 18152/2022, ma cfr. anche Cass. n. 23962/2018), pur nella specificità delle fattispecie trattate,occorre considerare che: a) il d.l. 245/2005, nel disporre (all’art. 1 comma 1), la risoluzione ex lege dei contratti con gli affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania (art. 1, comma 1): ha effettivamente inteso assicurare (all’art. 1, comma 7), nelle more della sua assegnazione ai nuovi affidatari, la continuità del servizio per mezzo della sua prosecuzione da parte delle imprese già affidatarie di esso (e, quindi, anche da parte dell'odierna ricorrente, stabilendo) in particolare che gli oneri conseguenti facessero capo alla struttura di governo investita dellagestione emergenziale; ma non ha affatto comportato l'ulteriore effetto di ridurre le imprese già affidatarie a mere esecutrici del servizio per conto della struttura governativa: deve quindi escludersi che le obbligazioni, assunte da dette imprese, per disimpegnare il servizio si possano intendere contratte in nome e per conto della struttura governativa, sì da ritenere che sia appunto quest'ultima ad obbligarsi direttamente nei confronti delle imprese fornitrici delle imprese affidatarie e che, nell'ipotesi di inadempimento di queste, sia la struttura a dover fronteggiare gli obblighi di pagamento corrispondenti e fosse appunto la struttura a doverli contrastare processualmente; b) l'O.P.C.M. 3479/2005, destinato a dare attuazione alle disposizioni del d.l. 245/2005, nell'inquadrare il rapporto tra struttura di governo ed imprese ex affidatarie, prevede che i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7, decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 . Dunque, il pagamento delle prestazioni è erogato in favore dell'impresa ex affidataria –e non nei confronti della fornitrice di questa – e puà aver luogo solo a presentazione della fattura e a rendicontazione avvenuta ovvero in buona sostanza a pagamento effettuato da parte dell'ex affidatarie; c) l'art. 12, comma 1, d.l. 98/2008 - nel prefigurare un modello alternativo di estinzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagamento diretto -si allinea al quadro sistematico, sopra tracciato, poiché la locuzione che figura nel suo incipit ("fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21"), va intesa nel senso che le imprese ex affidatarie sono tenute a dare continuità al servizio di smaltimento e che, seppur gli oneri conseguenti fanno capo alla struttura governativa, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e a dover rispondere dei pagamenti dovuti. Occorre aggiungere che -come ha già notato il Consiglio di Stato, in un precedente riguardante proprio l'odierna ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 3/04/2014, n. 1586) - il preteso subentro della struttura di governo, delegata alla gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania, nei contratti stipulati dalle imprese affidatarie per l'espletamento del servizio «non ha mai avuto riconoscimento da una compiuta disciplina attuativa»; e, d’altra parte, pur essendo vero che la struttura governativa è individuata quale organo investito del compito di guidare l'azione di coordinamento delle iniziative dispiegabili per fronteggiare detta emergenza, l'attività in tale veste espletata è da intendersi esplicazione di potestà autoritativa, il che esclude alla radice che detto organo possa aver fatto ricorso allo strumento privatistico e che di conseguenza esso possa essere succeduto nei rapporti negoziali instaurati dalle imprese già affidatarie della gestione emergenziale. In questa cornice ermeneutica,occorre qui ribadire che l’utilizzo del termine "esecutrici", a cui fa riferimento la società ricorrente nell’illustrazione dell’unico motivo di ricorso, si spiega e deve essere inteso soltanto nel senso che le ex affidatarie del servizio - partecipando, anche in questa fase, all'attuazione degli indirizzi operativi indicati dall'autorità di governo – sono state strettamente assoggettate alla stringente azione di coordinamento dell'autorità pubblica. Orbene, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi al caso di specie, nel quale: a) [OSCURATO:PERSONA], quale affidataria, ha gestito il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania: dapprima, in forza di contratti di concessione, poi in virtù di disposizioni normative (quali l’art. 1 comma 7 del d. l. n. 245/2005) ed infine su mandato commissariale o in forza di singole ordinanze; b) [OSCURATO:PERSONA] ha concluso il contratto 5 aprile 2001 (pur funzionalmente collegato per l’adempimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, del quale [OSCURATO:PERSONA] era affidataria) in nome e per conto proprio ; b) CISET, nell’introdurre il giudizio di primo grado, ha lamentato la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni contenute nell’art. 1590 c.c. (che, come è noto, impone al conduttore l’obbligo di restituire l’immobile locato nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformità al contratto). Invero, la corte ha correttamente ritenuto che il legislatore, durante l’emergenza dei rifiuti in Campania (ufficialmente chiusa il 31 dicembre 2009), pur prevedendo un rapporto funzionale tra le imprese affidatarie del servizio ed il Commissario di Governo, non ha privato dette imprese della loro autonomia negoziale e neppure ha precluso che dette imprese potessero continuare a costituire il centro di imputazione di rapporti giuridici di matrice privatistica, per poi concludere – con giudizio di fatto, ins indacabile nella presente sede - che gli obblighi contrattualmenteassunti in piena autonomia da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della locataria CISET erano estranei alla sfera di attribuzioni e competenze dell’Amministrazione. In definitiva, la corte territoriale, nella impugnata sentenza, ben lungi dall’essere incorsa in alcuna delle violazioni contestate, anzi, al contrario, ha dato puntuale applicazione dei principi di diritto già affermati in materia. 5. All’inammissibilità del ricorso, comunque infondato, consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, per ciascuna delle controparti, in euro 5.600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;con distrazione di dette spese a favore del difensore antistatario della resistente società IMP.RE.GE.CO e