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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23164/2026

Testo disponibile della fonte

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dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della CORTE GIUST.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.3883/2025, depositata il 27 maggio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/20261.

L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011 – a seguito diindagini bancarie eseguite ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 sul contocorrente acceso preso la banca Fideuram – riprendeva a tassazione, aifini Irpef, versamenti per complessivi per euro 729.899,61, per i qualiriteneva non fossero state fornite adeguate giustificazioni, imputandolia maggiori ricavi non contabilizzati.2.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla C.t.p. diSiracusa, sostenendo che gli importi in questione costituivano ilcorrispettivo della cessione delle quote azionarie della [OSCURATO:PERSONA].p.a., operata in favore di terzi dai propri figli (nella qualità di cedenti),i quali lo avevano delegato all’incasso come da scrittura privataautenticata versta in atti.La C.t.p. accoglieva il ricorso, ritenendo provata la circostanzaaddotta dal contribuente.L’Amministrazione spiegava appello che veniva accoltoparzialmente (ovvero solo con riferimento alla minor somma di euro dieuro 129.899,61, estranea all’oggetto del ricorso per cassazione per laquale nessuna giustificazione era stata fornita).

Per quanto ancora dirilievo, invece, il gravame veniva rigettato – confermando in parte quala sentenza di primo grado – in relazione all’importo di euro600.000,00.

Il giudice del secondo grado rilevava che dalladocumentazione in atti emergeva che la detta somma era stataincassata dal contribuente «in nome e per conto» dei suoi figli, a titolodi corrispettivo della cessione delle azioni di una terza società, comerisultava chiaramente da scrittura privata autenticata e dagli assegnibancari e circolari.Avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione nei confronti del contribuente che nonha svolto attività difensiva.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.Censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettatol’appello in relazione all’importo di euro 600.000,00 e, in particolare,laddove si afferma che nessun obbligo sussisteva in capo alcontribuente di provare l’avvenuto riversamento della sommaincassata ai soggetti rappresentati, trattandosi di circostanza del tuttoirrilevante, tenuto conto peraltro che i soggetti rappresentati erano ifigli dell’appellato.

Evidenzia che, in difetto della prova delriversamento in favore dei deleganti e/o della dichiarazione ai fini fiscalidel medesimo importo da parte di questi ultimi, non poteva ritenersifornita adeguata giustificazione dell’irrilevanza reddituale deiversamenti rilevati sul suo conto corrente.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù dellapresunzione stabilita dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, – che, data lafonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – iversamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vannoconsiderati come elementi positivi di reddito se questi non dimostrache ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibileoppure che sono estranei alla produzione del reddito (tra le tante Cass.n. 13236/2022, Cass. n. 25812/2021, Cass. n. 5788/2021).A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione,ha l’onere di provare che i proventi desumibili dalla movimentazionebancaria non debbono essere recuperati a tassazione.

Tale prova puòessere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto contonelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimentiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/2026non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili(Cass. n. 1423/2026, Cass. n. 2928/2024, Cass. n. 15857/2016).Quanto alle modalità tramite le quali assolvere all’onere probatorio,si è precisato che spetta al contribuente dimostrare la provenienza e ladestinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai terminisoggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse causegiustificative degli accrediti (Cass. n. 26111/2015).2.2.

La Corte, con accertamento in fatto, non censurabile in sededi legittimità, ha ritenuto provato che le somme affluite sul contocorrente attinto dall’atto impositivo non avessero natura reddituale.

Atal fine ha rilevato che dalla documentazione in atti risultava che ilcontribuente era mero delegato all’incasso e ha aggiunto che ilmancato trasferimento delle somme in capo ai titolari del reddito erafatto irrilevante.2.3.

L’argomento dell’Amministrazione – per la quale in tal modo ilcorrispettivo percepito per la cessione delle quote sfuggirebbe atassazione sia in capo al contribuente in quanto mero delegatoall’incasso, sia in capo ai figli deleganti, in quanto mai riversato a lorofavore – è privo di rilievo giuridico.La questione determinate nel giudizio è solo se la sommaintercettata dall’Ufficio costituisse un reddito tassabile in capo alcontribuente destinatario dell’atto impositivo.

Il giudice del secondogrado ha escluso la circostanza, con accertamento in fatto, rilevandoche le somme non avevano natura reddituale in quanto di spettanzadei figli e che erano state versate sul conto del contribuente in quantoquest’ultimo, coma da scrittura privata autenticata, era stato delegatoall’incasso.Il fatto che il corrispettivo non sia stato riversato sul conto deilegittimi titolari attiene ad un diverso rapporto giuridico – tra ilcontribuente ed i suoi figli – che non incide sulla valutazione dellaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/2026natura non reddituale delle somme al momento in cui le medesimesono confluite sul conto oggetto di indagine in virtù di delega all’incassoe che non risulta nemmeno oggetto della contestazione originaria.Piuttosto, la ricorrente, pur deducendo apparentemente, unaviolazione di norme di legge mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).

Oggetto del giudizio chesi vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito.2.4.

Quanto alle circostanze decisive che la ricorrente assume sianostate ignorate in sentenza, non può che rilevarsi che la critica, se pureproposta come violazione dell’art. 2697 c.c., si risolve in una denunciadi omesso esame di fatti decisivi, sussumibile nella fattispecie astrattadi cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non dedotta ecomunque preclusa in ragione del disposto di cui all’art. 348-ter, quintocomma, c.p.c. dalla conformità, sul punto delle sentenze di primo e disecondo grado (c.d. doppia conforme).Va rammentato, invece, che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorrenella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova auna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, e non quando oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove propostedalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristrettilimiti stabiliti dal novellato art. 360, primo comma, num. 5) c.p.c.3.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Non deve provvedersi sulle spese in quanto la parte intimata nonha svolto attività difensiva.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/2026Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.3883/2025, depositata il 27 maggio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/20261. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011 – a seguito diindagini bancarie eseguite ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 sul contocorrente acceso preso la banca Fideuram – riprendeva a tassazione, aifini Irpef, versamenti per complessivi per euro 729.899,61, per i qualiriteneva non fossero state fornite adeguate giustificazioni, imputandolia maggiori ricavi non contabilizzati.2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla C.t.p. diSiracusa, sostenendo che gli importi in questione costituivano ilcorrispettivo della cessione delle quote azionarie della [OSCURATO:PERSONA].p.a., operata in favore di terzi dai propri figli (nella qualità di cedenti),i quali lo avevano delegato all’incasso come da scrittura privataautenticata versta in atti.La C.t.p. accoglieva il ricorso, ritenendo provata la circostanzaaddotta dal contribuente.L’Amministrazione spiegava appello che veniva accoltoparzialmente (ovvero solo con riferimento alla minor somma di euro dieuro 129.899,61, estranea all’oggetto del ricorso per cassazione per laquale nessuna giustificazione era stata fornita). Per quanto ancora dirilievo, invece, il gravame veniva rigettato – confermando in parte quala sentenza di primo grado – in relazione all’importo di euro600.000,00. Il giudice del secondo grado rilevava che dalladocumentazione in atti emergeva che la detta somma era stataincassata dal contribuente «in nome e per conto» dei suoi figli, a titolodi corrispettivo della cessione delle azioni di una terza società, comerisultava chiaramente da scrittura privata autenticata e dagli assegnibancari e circolari.Avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione nei confronti del contribuente che nonha svolto attività difensiva.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.Censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettatol’appello in relazione all’importo di euro 600.000,00 e, in particolare,laddove si afferma che nessun obbligo sussisteva in capo alcontribuente di provare l’avvenuto riversamento della sommaincassata ai soggetti rappresentati, trattandosi di circostanza del tuttoirrilevante, tenuto conto peraltro che i soggetti rappresentati erano ifigli dell’appellato. Evidenzia che, in difetto della prova delriversamento in favore dei deleganti e/o della dichiarazione ai fini fiscalidel medesimo importo da parte di questi ultimi, non poteva ritenersifornita adeguata giustificazione dell’irrilevanza reddituale deiversamenti rilevati sul suo conto corrente.2. Il motivo è infondato.2.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in virtù dellapresunzione stabilita dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, – che, data lafonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – iversamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vannoconsiderati come elementi positivi di reddito se questi non dimostrache ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibileoppure che sono estranei alla produzione del reddito (tra le tante Cass.n. 13236/2022, Cass. n. 25812/2021, Cass. n. 5788/2021).A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione,ha l’onere di provare che i proventi desumibili dalla movimentazionebancaria non debbono essere recuperati a tassazione. Tale prova puòessere data in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto contonelle dichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimentiCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/2026non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili(Cass. n. 1423/2026, Cass. n. 2928/2024, Cass. n. 15857/2016).Quanto alle modalità tramite le quali assolvere all’onere probatorio,si è precisato che spetta al contribuente dimostrare la provenienza e ladestinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai terminisoggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse causegiustificative degli accrediti (Cass. n. 26111/2015).2.2. La Corte, con accertamento in fatto, non censurabile in sededi legittimità, ha ritenuto provato che le somme affluite sul contocorrente attinto dall’atto impositivo non avessero natura reddituale. Atal fine ha rilevato che dalla documentazione in atti risultava che ilcontribuente era mero delegato all’incasso e ha aggiunto che ilmancato trasferimento delle somme in capo ai titolari del reddito erafatto irrilevante.2.3. L’argomento dell’Amministrazione – per la quale in tal modo ilcorrispettivo percepito per la cessione delle quote sfuggirebbe atassazione sia in capo al contribuente in quanto mero delegatoall’incasso, sia in capo ai figli deleganti, in quanto mai riversato a lorofavore – è privo di rilievo giuridico.La questione determinate nel giudizio è solo se la sommaintercettata dall’Ufficio costituisse un reddito tassabile in capo alcontribuente destinatario dell’atto impositivo. Il giudice del secondogrado ha escluso la circostanza, con accertamento in fatto, rilevandoche le somme non avevano natura reddituale in quanto di spettanzadei figli e che erano state versate sul conto del contribuente in quantoquest’ultimo, coma da scrittura privata autenticata, era stato delegatoall’incasso.Il fatto che il corrispettivo non sia stato riversato sul conto deilegittimi titolari attiene ad un diverso rapporto giuridico – tra ilcontribuente ed i suoi figli – che non incide sulla valutazione dellaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/2026natura non reddituale delle somme al momento in cui le medesimesono confluite sul conto oggetto di indagine in virtù di delega all’incassoe che non risulta nemmeno oggetto della contestazione originaria.Piuttosto, la ricorrente, pur deducendo apparentemente, unaviolazione di norme di legge mira, in realtà, alla rivalutazione dei fattioperata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio chesi vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito.2.4. Quanto alle circostanze decisive che la ricorrente assume sianostate ignorate in sentenza, non può che rilevarsi che la critica, se pureproposta come violazione dell’art. 2697 c.c., si risolve in una denunciadi omesso esame di fatti decisivi, sussumibile nella fattispecie astrattadi cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non dedotta ecomunque preclusa in ragione del disposto di cui all’art. 348-ter, quintocomma, c.p.c. dalla conformità, sul punto delle sentenze di primo e disecondo grado (c.d. doppia conforme).Va rammentato, invece, che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorrenella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova auna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, e non quando oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove propostedalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristrettilimiti stabiliti dal novellato art. 360, primo comma, num. 5) c.p.c.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Non deve provvedersi sulle spese in quanto la parte intimata nonha svolto attività difensiva.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 24692/2025Numero sezionale 5268/2026Numero di raccolta generale 23164/2026Data pubblicazione 14/07/2026Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6