CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 38657/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente CC ORDINANZA sul ricorso 16079-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2767 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 396/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/04/2016 R.G.N. 1117/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 16079/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Catania, per quanto ancora in discussione, con sentenza del 6 aprile 2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 26 settembre 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il CONSORZIO) e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, condannando il CONSORZIO alla riammissione in servizio del lavoratore. 2. La Corte territoriale premetteva che il Tribunale, pur avendo accertato la nullità del termine apposto ai vari contratti intercorsi tra le parti di causa, aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ostandovi l'obbligo, fissato dalla legge regionale nr. 14/1958 (articolo 9), di espletamento del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze degli enti consortili regionali. Il lavoratore aveva proposto appello avverso la statuizione che aveva negato la conversione 3. Tanto premesso, osservava che ai consorzi di bonifica era applicabile la disciplina prevista dal D .L.gs. nr. 368/2001, trattandosi di enti pubblici economici e che correttamente il Tribunale aveva escluso potesse operare la disposizione dell'articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. La conversione del contratto a termine avrebbe potuto essere impedita da altra disposizione di legge che imponesse l'obbligo del concorso— o di una prova selettiva— per le assunzioni a tempo indeterminato presso la amministrazione pubblica, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 9 marzo 2015 nr. 4685. 4. Tuttavia la citata sentenza, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva affermato la L.R. 19 agosto 1999 nr. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell'articolo 1 della L.R. nr. 12/1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma sicchè non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. La reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con la PROC. nr. 16079/2016 RG L.R. nr. 15/2004, art. 49 sicchè dalla entrata in vigore di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione. 5. In sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione ai contratti stipulati nella vigenza della L.R. nr. 18/1999 e prima della entrata in vigore della L.R. nr. 15/2004 la conversione operava. 6.Nella fattispecie di causa andava confermata la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato, per il periodo dal 2 al 24 ottobre 2002, per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria, con qualifica di operano comune. 7. Il contratto faceva riferimento soltanto alla delibera nr. 492 del 19.9.2002, che a sua volta richiamava la delibera consortile nr. 263/2002, concernente la approvazione della perizia di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica per l'anno 2002, perizia nemmeno prodotta al fine di dimostrare le ragioni della assunzione, neanche specificate in causa. Del resto, il Consorzio non aveva offerto alcun elemento di prova circa l'esistenza effettiva di esigenze eccezionali o stagionali al tempo della assunzione, dedotte solo genericamente. 8. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CONSORZIO, articolato in tre motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso. 9. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il CONSORZIO ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA], artt. 2 e 121, ratione temporis applicabile, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. 2.Si censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 26 settembre 2002, assumendosi che lo stesso rientrava nella disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, secondo la quale restavano in vigore sino alla naturale scadenza le clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. Nella specie trovava dunque applicazione il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, vigente fino al 2 Ok PROC. nr. 16079/2016 RG 31 dicembre 2003, artt. 2 e 121. Le richiamate norme contrattuali prevedevano l'assunzione a tempo determinato degli operai avventizi. 3. Sotto il profilo del vizio di motivazione, si lamenta l'omesso esame del fatto, pacifico tra le parti di causa, che l'OCCHIPINTI aveva svolto la sua attività come operaio avventizio, secondo la definizione del predetto articolo 121 CCNL. Si espone che lo stesso ricorrente aveva allegato nell'atto introduttivo di essere stato assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi dell'articolo 11, comma due, D.Lgs nr. 368/2001 come operano avventizio ed aveva invocato l'applicazione della disciplina dettata per tali operai. 4. Con il secondo mezzo viene dedotta la violazione dell'articolo 1 D.Lgs nr. 368/2001, per avere la sentenza affermato che le ragioni poste a base della clausola del termine devono avere carattere di eccezionalità, deducendosi che esse possono riferirsi anche alla ordinaria attività del datore di lavoro. Si assume, altresì, che le ragioni del termine erano state indicate specificamente nel contratto, per relationem (con il riferimento alla delibera nr. 492 del 19/9/2002) e che era stata provata la loro esistenza. 5.1 due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 6.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa risulta che la sentenza di primo grado aveva accertato la illegittimità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro intercorsi inter partes e, tuttavia, respinto la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro proposta dal lavoratore; la sentenza era stata appellata soltanto dal lavoratore, che insisteva per l'accoglimento della domanda di conversione. 7.La impugnazione riguardava, dunque, il solo capo della sentenza dipendente dal preliminare accertamento della nullità del termine. 8. I rapporti tra la statuizione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato e le pronuce consequenziali sono stati ricostruiti dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 27 ottobre 2016 nr. 21691 in termini di pregiudizialità- dipendenza, sicché «l'impugnazione della parte della sentenza che ha affermato l'illegittimità del termine esprime la volontà 3 PROC. nr. 16079/2016 RG di caducare anche la parte, strettamente collegata da un nesso causale, sul risarcimento del danno derivante dall'illegittimità... Non vale invece l'inverso: qualora l'impugnazione sia volta solo contro uno dei corollari, deve ritenersi che vi sia acquiescenza sulla parte principale» (punto 34 sent. cit.)». 9.In sostanza, l'impugnazione proposta contro i capi dipendenti, quale è quello sulla mancata conversione, non impedisce la formazione del giudicato interno sul capo principale, con il quale viene accertata la illegittimità della apposizione del termine. Negli stessi termini questa Corte si è già espressa con sentenza del 3 giugno 2021 nr. 15474. 10. Nella fattispecie di causa il CONSORZIO per evitare la formazione del giudicato interno sul preliminare accertamento della nullità del termine avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato. 11. La formazione del giudicato interno (sulla nullità del termine) può essere rilevata d'ufficio da questa Corte con cognizione piena, provvedendo alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal Giudice del merito (ex plurimis: Cass.28/10/2019, nr.27481; Cass nr. 15461 del 2008; Cass. nr. 1099 del 2006; Cass. nr. 19136 del 2005). 12.La parte non può in questa sede censurare la statuizione coperta dal giudicato; la pronuncia del giudice dell'appello, che erroneamente ha confermato una statuizione sulla quale si era già formato il giudicato interno, è infatti ínutilíter data e non impugnabile. 13. La terza censura è proposta sotto il profilo della violazione: della L.R. SICILIA n. 49 del 1981, art. 3; della L.R. SICILIA n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9; della L. R. SICILIA n. 12 del 1991, art. 3; dell'art. 97 Cost. 14. Si contesta la statuizione sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendone la contrarietà alla normativa regionale ed all'art. 97 Cost. Si deduce che la disciplina delle assunzioni per i Consorzi di Bonifica sarebbe tuttora riferibile alla L.R. 7 maggio 1958 nr. 14, prevedente per le nuove assunzioni l'obbligo del pubblico concorso.PROC. nr. 16079/2016 RG 15.11 motivo è fondato. 16. Questa Corte, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla quale ha dato continuità Cass.nr. 22981/2020, ha ritenuto che i principi enunciati nell'arresto delle Sezioni Unite nr. 4685/2015, posti a base della sentenza impugnata, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi la natura di enti pubblici economici. Tanto in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità, non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale, nei termini ricostruiti ed interpretati dalla anzidetta sentenza delle Sezioni Unite. 17.Si è, in particolare, affermato che «la L.R. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, sicchè in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato». 18. Il principio è parimenti applicabile ai contratti regolati dal D.Lgs nr. 368/2001, in quanto fondato non sulla disciplina di legge del contratto a termine ( L nr. 230/1962, vigente alla data di pubblicazione della L.R. nr. 76/1995) ma sul divieto per i Consorzi di Bonifica, imposto dalla legge regionale nr. 45/1995, art. 32, di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato. Si è, infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto. 19. Il motivo, pur erroneo nel richiamo alla normativa sostanziale di cui si assume la violazione, è fondato nel sostenere l'impossibilità giuridica di convertire a tempo indeterminato i rapporti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, operando, quanto alla individuazione della corretta normativa della cui violazione si tratta, il principio iura novit curia.PROC. nr. 16079/2016 RG 20. Soltanto con la memoria autorizzata l'OCCHPINTI ha dedotto la inapplicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 32 L.R. nr. 45/1995 per essere egli portatore di una invalidità del 46% ed iscritto dall'anno 2005 nelle liste speciali del collocamento. 21.Trattasi di una questione presupponente accertamenti di fatto (l'iscrizione del controricorrente nelle liste del collocamento degli invalidi) che non risulta affrontata nella sentenza impugnata e rispetto alla quale il ricorrente non indica quando ed in quali forme essa era entrata a far parte del contraddittorio. Deve pertanto dichiararsi la inammissibilità della nuova difesa. 22. In ogni caso, in punto di diritto si osserva che la salvezza del diritto alla assunzione dei disabili è stata affermata da questa Corte, nei precedenti richiamata in memoria, con riferimento alla previsioni della legge 12 marzo 1999, n. 68— che detta principi fondamentali della materia della assistenza sociale (oggetto di legislazione concorrente della Regione Sicilia) — a salvaguardia del diritto nascente dall'avviamento al lavoro disposto secondo la procedura dettata dalla medesima legge ( nel rispetto dell'ordine di collocazione in graduatoria). Il principio non è, dunque, invocabile a sostegno della conversione automatica del rapporto a termine. 23.In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del terzo motivo dì ricorso, dichiarandosi inammissibili i primi due. 24. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. 25. Le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti, in quanto la giurisprudenza qui ribadita si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, superando gli iniziali diversi arresti di Cass. nr. 157/219 e nr. 31522/2018, richiamati dal controricorrente in memoria. PQM La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara la inammissibilità del primo e del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al PROC. nr. 16079/