CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, nt. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - intimato - - avverso la sentenza n. 355/2016 della Corte di Catania, depositata il 6 aprile 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui accertava la nullità del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23445/2016 Numero sezionale 126/2022 Numero di raccolta generale 3223/2022 termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] ed Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), riformandola nella parte in cui, invece, aveva escluso la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla luce della normativa regionale; in accoglimento del gravame, dichiarava che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 5.6.2000 (data del primo contratto a termine stipulato dalle parti), condannando il Consorzio a riammettere [OSCURATO:PERSONA] in servizio alle condizioni e con le mansioni di cui al predetto contratto e altresì al risarcimento del danno in favore del lavoratore nella misura di tre mensilità della retribuzione globale di fatto. 2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, ad essi andava applicata, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dalla legge n. 230 del 1962 e dal d.lgs. n. 368/2001. Sottoposto ad esame il contratto del 5.6.2000, rilevava che in esso veniva fatto genericamente riferimento allo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria oggetto della normale attività del Consorzio, sicché il termine era illegittimo. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava - secondo i giudici di appello - il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l. r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali. 3. Tanto precisato, quanto all’assetto normativo, il giudice del gravame rilevava che il contratto a termine stipulato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricadeva sotto la vigenza della l. n. 230 del 1962, mentre tutti gli altri sotto la disciplina del d.lgs. n. 368 del 2001. Quanto a detto contratto, veniva F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23445/2016 Numero sezionale 126/2022 Numero di raccolta generale 3223/2022 rilevato che esso si limitava a richiamare una delibera (la n. 254/2000) che Data pubblicazione 02/02/2022 a sua volta rinviava ad altra delibera (non versata in atti) con la quale sarebbero stati approvati lavori di manutenzione straordinaria, senza offrire in giudizio alcun elemento di prova circa l’effettiva esistenza, al tempo della stipula, di tale eccezionale esigenza, rimasta peraltro genericamente indicata. Del pari veniva esclusa dal giudice di appello la legittimità del termine, stante la stagionalità dell’attività (art. 1 della l. 230 del 1962), non essendo indicate in contratto le mansioni, sicché non era possibile verificarne la riconducibilità a quella individuate dal d.P.R. n. 1525 del 1963 (che enumera ed individua le attività stagionali). Ritenuta la illegittimità del termine, ritenuta l’insussistenza dell’obbligo del pubblico concorso ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in ragione del rilievo che il contratto era stato stipulato nella vigenza della l. n. 18 del 1999 la Corte territoriale, come innanzi già evidenziato, riformando la sentenza di appello, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato dalla data sopra indicata e condannava il Consorzio al pagamento dell’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010, nella misura innanzi indicata. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi, il Consorzio. 5. Tempestivamente e ritualmente notificato il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380.1 bis c.p.c. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 434 c.p.c., per non aver il giudice del gravame accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, nonostante esso avesse omesso di indicare le parti della sentenza di appello oggetto di impugnazione, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto, il rapporto tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23445/2016 Numero sezionale 126/2022 Numero di raccolta generale 3223/2022 1.1. Il motivo è stato rinunziato nella memoria ex art. 380.1 bData pubblicazione 02/02/2022is c.p.c., sicché è superflua ogni ulteriore valutazione a riguardo. E’ principio consolidato, peraltro, che la rinunzia ad uno o più motivi di ricorso, che - come detto - rende inutile una decisione sul punto, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà defensionali e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità dell’avvocato, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinunzia al ricorso (cfr. da ultimo Cass. n. 414/2021). 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione della l. n. 230 del 1962, dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente la legittimità del termine ai sensi della l. n. 56 del 1968 e degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. applicabile ratione temporis, venendo in rilievo l’assunzione di un operaio avventizio e stagionale ed essendo provato documentalmente che [OSCURATO:PERSONA] aveva espletato tali mansioni, circostanze non contestate dal lavoratore e, quindi, da ritenersi pacifiche tra le parti. 3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. ed in particolare il travisamento della prova, per non aver la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la delibera n. 254 del 2000, richiamata dal contratto n. 4068 del 2000, documenti dai quali si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine. 3.1. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23445/2016 Numero sezionale 126/2022 Numero di raccolta generale 3223/2022 Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era Data pubblicazione 02/02/2022 alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione al riguardo (cfr. Cass. n. 6183/2018). Ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio, secondo cui costituirebbe circostanza incontestata la stipula del contratto a termine per esigenze temporanee. È, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, che ha reso inammissibile la censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori in caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/2014). Né per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio. 4. Con il quarto motivo si rileva la violazione dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6,7 e 9 della l.r. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 4.1. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia).F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23445/2016 Numero sezionale 126/2022 Numero di raccolta generale 3223/2022 Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che Data pubblicazione 02/02/2022 “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69,70, 73 e 76 della sentenza). Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo nella normativa richiamata, è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021). 4.2. Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo nei sensi di cui sopra.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23445/2016 Numero sezionale 126/2022 Numero di raccolta generale 3223/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 5. Con il quinto mezzo si chiede che vada cassata – quale mero effetto della ritenuta legittimità del termine - la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183/2010. 5.1. Il motivo è infondato, atteso che la legittimità del termine è stata – come sopra esposto – esclusa. 5.2 La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto implica la pronuncia nel merito sulla stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tale domanda va rigettata per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono. 6. Consigliano la compensazione delle spese di lite dell’intero processo l’accoglimento solo parziale della domanda originaria nonché il consolidarsi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in ordine ad altre questioni qui esaminate. P.Q.M. accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto; compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1