Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39841/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 192, comma 1 e 256, comma 1, d.lgs 152/2006 - abbandono incontrollato di rifiuti su area demaniale in concessione alla società C.A.N.N.S. s.r.I., della quale il predetto era amministratore unico - e lo condannava alla pena di euro 14.000 di ammenda, pena condizionalmente sospesa e subordinata alla bonifica integrale del sito.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori e procuratori speciali, articolando cinque motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova.

Espone che il Giudice di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle verifiche della Capitaneria di Porto eseguite nel luglio 2019 e oggetto della Relazione conclusiva a seguito delle prescrizioni impartite per l'applicazione dell'art. 318-bis d.lgs 152/2006, in data 16/07/2019; tale atto era inesistente perchè la relazione menzionata era stata emessa non dalla Capitaneria di Porto ma dalla Guardia di Finanza della [OSCURATO:PERSONA] di Termoli; inoltre, era stato travisato anche il contenuto della relazione in questione, in quanto, non era stato considerato che i rifiuti inizialmente rinvenuti sull'area demaniale in concessione erano stati successivamente oggetto di bonifica, rimanendo alla data della relazione finale solo tre imbarcazioni in disuso.

Rimarca che solo un mese prima, in data 11.11.2021 lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto di archiviazione del procedimento n. 1828/18 nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto le indagini, svolte su impulso dello stesso giudice, avevano dato atto che non era imputabile all'odierno ricorrente l'abbandono dei natanti; risultava, poi, dalla notizia di reato della Guardia di Finanza che l'area demaniale in concessione non era recintata ed accessibile a tutti; infine, dalle sit rese dal custode dell'area emergeva che due delle imbarcazioni erano state allocate sull'area in epoca precedente alla concessione dell'area alla società del ricorrente e che la terza su disposizione dell'autorità portuale; la società del ricorrente aveva diffidato i rispettivi proprietari a rimuovere i natanti, regolarmente registrati.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen., lamentando che, in evidente travisamento della prova per le argomentazioni già esposte, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente richiamato la quantità e tipologia dei rifiuti per denegare l'applicabilità della causa di non punibilità.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 318-bis d.lgs 152/2006 lamentando che, in evidente travisamento della prova per le argomentazioni già esposte, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto che non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che, in evidente travisamento della prova per le argomentazioni già esposte, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente denegato le predette circostanze.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, evidenziando che il travisamento della prova aveva determinato anche una errata valutazione dei parametri posti a fondamento della dosimetria della pena.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali sì risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Nè coglie nel senso la censura relativa alla errata individuazione della autorità che aveva accertato il reato contestato, trattandosi di evidente errore materiale che non ha inciso sulla esatta individuazione della condotta integrante il reato; la successiva parziale bonifica effettuata dall'imputato, come risultante dal verbale di verifica del 16/7/2019, inoltre, non poteva incidere sulla condotta inizialmente accertata nè, stante il parziale adempimento alle prescrizioni impartite dalla p.g., determinare l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 318-bis e ss. d.lgs 152/2006.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo la quantità e tipologia dei rifiuti, oggetto della condotta illecita.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

3. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Va ribadito il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (così, ex multis, Sez.3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); nel caso di specie, pertanto, l'obbligo motivazionale è stato sufficientemente adempiuto, avendo il giudice dato conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.4.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La doglianza è formulata in termini del tutto generici, limitandosi il ricorrente a dedurre che il travisamento dei fatti contestati avrebbe determinato una errata valutazione dei parametri di determinazione della pena, senza determinare alcun elemento di concretezza al riguardo.

Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 192, comma 1 e 256, comma 1, d.lgs 152/2006 - abbandono incontrollato di rifiuti su area demaniale in concessione alla società C.A.N.N.S. s.r.I., della quale il predetto era amministratore unico - e lo condannava alla pena di euro 14.000 di ammenda, pena condizionalmente sospesa e subordinata alla bonifica integrale del sito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori e procuratori speciali, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. Espone che il Giudice di merito aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle verifiche della Capitaneria di Porto eseguite nel luglio 2019 e oggetto della Relazione conclusiva a seguito delle prescrizioni impartite per l'applicazione dell'art. 318-bis d.lgs 152/2006, in data 16/07/2019; tale atto era inesistente perchè la relazione menzionata era stata emessa non dalla Capitaneria di Porto ma dalla Guardia di Finanza della [OSCURATO:PERSONA] di Termoli; inoltre, era stato travisato anche il contenuto della relazione in questione, in quanto, non era stato considerato che i rifiuti inizialmente rinvenuti sull'area demaniale in concessione erano stati successivamente oggetto di bonifica, rimanendo alla data della relazione finale solo tre imbarcazioni in disuso. Rimarca che solo un mese prima, in data 11.11.2021 lo stesso Giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto di archiviazione del procedimento n. 1828/18 nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto le indagini, svolte su impulso dello stesso giudice, avevano dato atto che non era imputabile all'odierno ricorrente l'abbandono dei natanti; risultava, poi, dalla notizia di reato della Guardia di Finanza che l'area demaniale in concessione non era recintata ed accessibile a tutti; infine, dalle sit rese dal custode dell'area emergeva che due delle imbarcazioni erano state allocate sull'area in epoca precedente alla concessione dell'area alla società del ricorrente e che la terza su disposizione dell'autorità portuale; la società del ricorrente aveva diffidato i rispettivi proprietari a rimuovere i natanti, regolarmente registrati. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen., lamentando che, in evidente travisamento della prova per le argomentazioni già esposte, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente richiamato la quantità e tipologia dei rifiuti per denegare l'applicabilità della causa di non punibilità. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 318-bis d.lgs 152/2006 lamentando che, in evidente travisamento della prova per le argomentazioni già esposte, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto che non ricorrevano i presupposti per la declaratoria di estinzione del reato. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che, in evidente travisamento della prova per le argomentazioni già esposte, il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente denegato le predette circostanze. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, evidenziando che il travisamento della prova aveva determinato anche una errata valutazione dei parametri posti a fondamento della dosimetria della pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali sì risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Nè coglie nel senso la censura relativa alla errata individuazione della autorità che aveva accertato il reato contestato, trattandosi di evidente errore materiale che non ha inciso sulla esatta individuazione della condotta integrante il reato; la successiva parziale bonifica effettuata dall'imputato, come risultante dal verbale di verifica del 16/7/2019, inoltre, non poteva incidere sulla condotta inizialmente accertata nè, stante il parziale adempimento alle prescrizioni impartite dalla p.g., determinare l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 318-bis e ss. d.lgs 152/2006. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo la quantità e tipologia dei rifiuti, oggetto della condotta illecita. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 3. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Va ribadito il principio secondo cui l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (così, ex multis, Sez.3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241); nel caso di specie, pertanto, l'obbligo motivazionale è stato sufficientemente adempiuto, avendo il giudice dato conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza è formulata in termini del tutto generici, limitandosi il ricorrente a dedurre che il travisamento dei fatti contestati avrebbe determinato una errata valutazione dei parametri di determinazione della pena, senza determinare alcun elemento di concretezza al riguardo. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 39841/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris