CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n.1755/2017, depositata il 18/04/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27566/2017Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 11690/2026Data pubblicazione 29/04/20261. A seguito di indagini bancarie, l’Agenzia delle entrate notificavaa [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di odontoiatra,avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2008,accertava maggiori compensi rispetto a quelli dichiarati e recuperava atassazione un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e addizionali.2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. diMilano che accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento.L’Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva accolto dallaC.t.r. con la sentenza di cui all’epigrafe.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,illustrato anche con successiva memoria, eL’Agenzia delle entrate si èdifesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 32 d.P.R. n.600 del 1973.Censura la sentenza per aver fatto mal governo della provapresuntiva, attribuendo valore di presunzione legale alle annotazionirisultanti dagli estratti conto bancari in mancanza di una previsione dilegge. Aggiunge che le operazioni ritenute non giustificate eranodocumentate, trattandosi in prevalenza di assegni bancari, utilizzaticome mezzo di pagamento per le proprie prestazioni e che avevaprodotto un prospetto di riconciliazione con le fatture emesse.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. violazione e/o falsaapplicazione del ragionamento presuntivo in relazione all’art. 38 d.P.R.n. 600 del 1973, nonchè degli art. 2727, 2729 e 2697 c.c.Assume che la C.t.r. non ha adeguatamente valutato che gli importiversati sul conto corrente (pari ad euro 284.085,00) erano giàcompresi nei compensi dichiarati nel modello Unico (euro 293.570,00)Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 27566/2017Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 11690/2026Data pubblicazione 29/04/2026e non ha esplicitato le ragioni per le quali aveva ritenuto non assoltala prova contraria.3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sonoinfondati.3.1. Questa Corte ha chiarito, con giurisprudenza costante, chel’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale (relativa)della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze deiconti bancari, estesa alla generalità dei contribuenti; tuttavia, all'esitodella sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancariedi prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolaridi reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tuttii contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando chele stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sonoirrilevanti. (Cass. 08/04/2024, n. 9403).In virtù della presunzione stabilita dall’art. 32 cit. – che, data lafonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici– i versamenti operati dai professionisti su conti correnti bancari delcontribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito sequesto non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione dellabase imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito(Tra le tante, Cass. n. 13236/2022, Cass. n. 25812/2021, Cass. n.5788/2021).3.2. il contribuente che voglia superare la presunzione ha l’oneredi fornire, non una prova generica, bensì una prova analitica, idonea adimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancarianon debbono essere recuperati a tassazione. Tale prova può esseredata in due modi: o dimostrando che ne ha già tenuto conto nelledichiarazioni; oppure dimostrando che si sia trattato di movimenti nonCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 27566/2017Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 11690/2026Data pubblicazione 29/04/2026fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili(Cass. n. 13112/2020, Cass. n. 21303/2013).Quanto alle modalità tramite le quali assolvere all’onere probatorio,si è precisato che è onere del contribuente indicare e dimostrare laprovenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimentotanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quantoalle diverse cause giustificative degli accrediti (Cass. n. 26111/2015).Questa conclusione non contrasta con l'art. 2697 c.c.. in quantol'emersione di movimenti bancari che non trovano giustificazione sullabase delle dichiarazioni del contribuente è un fatto in relazione al qualesolo quest’ultimo può dimostrare che i conti stessi non sianofiscalmente rilevanti o che, comunque, non diano luogo a recuperi(Cass. n. 2435/2001).Ove il contribuente abbia assolto allo specifico onere probatorio, ilgiudice di merito è tenuto, da un lato, di operare una verifica rigorosadell'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ognisingola movimentazione accertata, e, dall'altro, di dare espressamenteconto in sentenza delle risultanze di quella verific (Cass. n.18346/2025, n. 13112/2020).3.3. Fissati questi principi, deve rilevarsi che il contribuente si èlimitato a sostenere che i ricavi dichiarati erano maggiori rispetto aiversamenti intercettati dall’Ufficio. Tanto, tuttavia, non assolve alrigoroso onere di prova contraria sul medesimo gravante.Il ricorrente assume, altresì, che aveva allegato un prospetto diriconciliazione dei versamenti con le fatture emesse.La C.t.r., tuttavia, ha espressamente motivato esplicitando leragioni per le quali non era attendibile la riconciliazione tra fatture eversamenti. Ha evidenziato che vi erano gravi irregolarità nella tenutadelle fatture, come ad esempio la mancata individuazione di fatturericonducibili ad assegni bancari incassati; l'identificazione univoca delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 27566/2017Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 11690/2026Data pubblicazione 29/04/2026paziente/cliente, del quale, in taluni casi, era stata omessa l'indicazionedell'indirizzo e di dati anagrafici salienti; la frequente ed evidentecorrezione a posteriori del numero progressivo e della data diemissione delle stesse, presumibilmente atta a consentire unriconciliazione della documentazione (fatture) con le operazioniregistrate in contabilità; la mancanza di idonea giustificazione atta arendere comprensibile la natura delle movimentazioni bancariesospette. Ha concluso, pertanto, che all'esito dello scrutinio,l’Amministrazione finanziaria aveva correttamente accertato entrategiustificabili per euro 87.400,00 e totali versamenti bancari per euro284.085,00; dunque, una differenza ingiustificata di euro 196.685,00dal quale era disceso l’accertamento.In mancanza di una specifica indicazione in ricorso delle singolemovimentazioni per le quali la C.t.r. non avrebbe valutato la provacontraria, non può che rilevarsi che il ricorrente, pur deducendoapparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Oggettodel giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi el’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimessoalla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n.3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, maCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 27566/2017Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 11690/2026Data pubblicazione 29/04/2026solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. n.23872/2020, Cass. n. 9097/2017).4. Ne consegue, il rigetto del ricorso. Alla soccombenza segue lacondanna al pagamento delle spese del giudizio, oltre quelle prenotatea debito. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6