CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12423/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO DELL'[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,2026 rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE1063 DELLO STATO;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-CHIETI;- intimati -avverso la sentenza n. 557/2020 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 4707/2021Numero sezionale 1063/2026L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 725/2019; Numero di raccolta generale 12423/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 04/05/202603/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza oggi gravata,confermava la pronuncia di prime cure con la quale era statarespinta la domanda -proposta da [OSCURATO:PERSONA],dipendente del MIUR, già assistente amministrativo a tempoindeterminato e poi immesso in ruolo quale Direttore deiServizi Generali ed Amministrativi DGSA con decorrenzagiuridica dal 1° settembre 2004 a seguito di concorsoriservato per esami a posti di coordinatore amministrativo-diretta ad ottenere, previa disapplicazione del ricalcoloeffettuato dal Dirigente scolastico del [OSCURATO:PERSONA] G.Galilei, la ricostruzione della carriera, a far data dal passaggioalla nuova qualifica (decorrenza 1° settembre 2005), nonmediante il ricalcolo della posizione stipendiale con il metododella cd. temporizzazione che gli aveva procurato unasensibile decurtazione del proprio trattamento economico.2. La Corte distrettuale, in sintesi, dopo avere delineato ilquadro normativo, rilevava che: a) non era applicabile l’art.21 nonies della l. n. 241/1990 evidenziando che in ambito diesercizio di poteri datoriali privati non era configurabilel’esercizio di un potere di autotutela in senso proprio,sussistendo tuttavia l’obbligo per l’Amministrazione direcuperare somme corrisposte indebitamente, irrilevantiessendo la buona fede o l’affidamento del dipendente; b)considerando la ordinaria prescrizione decennale dei creditidi cui all’art. 2946 cod. civ., nella fattispecie erano prescrittii crediti antecedenti al periodo 18.4.2008 stante il primo attointerruttivo risalente al 18.4.2018; c) l’inammissibilità Nduemellrao r egistro generale 4707/2021Numero sezionale 1063/2026richiesta avente ad oggetto la restituzione delle somNummereo dai ral ccolta generale 12423/2026netto e non al lordo perché già così disposto. Data pubblicazione 04/05/20263. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cuiresistevano con un unico controricorso il Ministerodell’Istruzione ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Gli altri intimati non svolgevano attività difensiva.4. Il ricorrente depositava memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, comma 4, cod., proc. civ. edell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,n. 5, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la sentenzaimpugnata è caratterizzata da motivazione apparente postoche riporta il contenuto della sentenza di primo grado senzaesaminare le doglianze dell’appellante.3. Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv.,con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica della violazione del «minimo costituzionale» richiestodall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - chesi convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod.proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di«mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente»di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di«motivazione perplessa od incomprensibile» (in tal senso, diNumero registro generale 4707/2021recente Cass. Sez. 6- L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in sensoN umero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12423/2026conforme, Cass. Sez. L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, peDrat a pubblicazione 04/05/2026come emerge già dal percorso argomentativo della Corted’appello, come sopra sinteticamente riportato nello storicodi lite, non riscontrabili nel caso di specie.4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 142 c.c.n.l. 2003, dell’art. 66, commi 6e 7, del c.c.n.l. 1995 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.civ. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio inrelazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Sostiene che ilragionamento della Corte territoriale non ha tenuto conto delfatto che l’appellante era stato assunto nei ruoli dsga dopo il24 luglio 2003 e dunque dopo il c.c.n.l. scuola del 1999, conla conseguenza che non poteva applicarsi la disciplinatransitoria posta a fondamento delle decisioni di legittimitàrichiamate nella sentenza di appello (così come in quella diprimo grado).5. Il motivo è fondato e si richiamano le argomentazioni diquesta Corte che ha recentemente deciso una fattispeciesovrapponibile a quella del presente giudizio (Cass. n.11732/2025), sia pure con le integrazioni che seguono.La giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnataeffettivamente si applica alle ipotesi di passaggio degliassistenti amministrativi in sede di prima applicazione dellaqualifica di nuova istituzione del dsga a far data dal 1999.Tanto emerge dalle stesse sentenze (plurime ed emesse daquesta Corte fino al 2017) richiamate dalla Corte territoriale.In esse si è evidenziato (v. per tutte Cass. 15210/2016) cheil meccanismo della temporizzazione si applicava solo ai“dsga” immessi in ruolo prima del 24 luglio 2003 (e cioèprima del nuovo c.c.n.l. che con l’art. 142 ha previsto unNumero registro generale 4707/2021diverso computo). Per tali dipendenti, transitati in sede dNi umero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12423/2026prima applicazione, e in deroga al requisito del titolo di studDioat a pubblicazione 04/05/2026ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D)mediante procedura concorsuale, era stato previsto untrattamento economico differenziato ed inferiore rispetto aquello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regolegenerali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio.Tale trattamento è stato ritenuto non discriminatorio.Nella citata Cass. 15210/2016 sono stati ribaditi i principi didiritto già enunciati in Cass. n. 4885/2010, n. 24431/2010,n. 4141/2011, n. 6372/2011, n. 13869/2011 e n.21631/2013: a) il trattamento economico spettantedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al personale ATA inquadrato in sede di primaapplicazione nel profilo professionale di direttore dei servizigenerali e amministrativi, ai sensi dell’art. 34 CCNL delcomparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specificanorma di cui all’art. 8 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo alsecondo biennio economico 2000-2001 dello stessocomparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principiodella parità di trattamento, detto personale possa invocare lapiù favorevole regola generale che consente il computodell’intera anzianità di servizio maturata per il caso diinquadramento in qualifica superiore, sia perché non èconfigurabile contrasto con le norme imperative, dato che ilcontratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo dellaragionevolezza e del rispetto del principio di parità ditrattamento, sia per la specificità della situazione regolata,che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramentonel profilo; b) in tema di personale del comparto scuola, l’art.142, lett. f), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 relativo alquadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennioNumero registro generale 4707/2021economico 2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, deNl umero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12423/2026CCNL 4 agosto 1995, che a sua volta richiama l’art. 4 dDealt a pubblicazione 04/05/2026d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, non trova applicazione nelprimo inquadramento del profilo professionale di Direttoredei servizi generali ed amministrativi, istituito dall’art. 34 delCCNL [OSCURATO:PERSONA] 26 maggio 1999, posto che per essovalgono le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo alsecondo biennio economico 2000/2001 del personale delComparto Scuola del 9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citatoCCNL 24 luglio 2003.Erronea è, pertanto, la sentenza impugnata là dove ha fattoapplicazione di una disciplina prevista per l’inquadramentonel profilo professionale di “direttore dei servizi generali eamministrativi” in sede di prima applicazione.Tanto precisato va osservato che l’art. 142 del CCNL 24 luglio2003 così prevede: «In applicazione dell’art. 69, comma 1,del d. lgs n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali delpubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e nonprorogate sono disapplicate con la firma definitiva delpresente CCNL, con l’eccezione delle seguenti normerichiamate nel testo del presente CCNL che, invece,continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: Art.66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995». Tale art. 66prevede, ai commi 6 e 7 che: «6. Restano confermate, al finedel riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruoloeventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo ealla conseguente stipulazione del contratto individuale dilavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,nonché le relative disposizioni di applicazione, così comedefinite dall’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. 7N.u mPeeror r egistro generale 4707/2021Numero sezionale 1063/2026gli insegnanti di religione restano in vigore le normeNu mdeir oc dui rai ccolta generale 12423/2026all’art. 53 della legge n. 312 del 1980, modificate e integratDeat a pubblicazione 04/05/2026dal d.P.R. 399 del 1988, art. 3. commi 6 e 7».Il recepimento dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 nelcontratto collettivo del 1995 vale ad escludere le disposizioniivi contenute dal novero delle «norme generali e speciali delpubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994» e,quindi, dalla sopravvenuta inefficacia ai sensi dell’art. 69,comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.La suddetta norma di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988prevede, ai commi 8-10 che: «8. Nei casi di passaggio aqualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendioiniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica,maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lostipendio tabellare a "regime" relativo alla posizionestipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed ilrelativo stipendio iniziale. 9. Qualora il nuovo stipendio sicollochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessatoè inquadrato nella posizione stipendiale immediatamenteinferiore, ferma restando la corresponsione ad personam didetta differenza. La differenza tra i due stipendi, previatemporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulterioreprogressione economica. 10. I benefici economici di cui alcomma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dairiconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera,dalle vigenti disposizioni».Tuttavia il comma 13 dell’art. 66 precisa, con disposizionespecificamente riferita alla valutazione dell’anzianità delpersonale non docente, che: «Ai fini dell’inquadramentoNumero registro generale 4707/2021contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personaleN umero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12423/2026dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinatDaat a pubblicazione 04/05/2026valutando anche il servizio preruolo, comprensivodell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nellamisura prevista dall’art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970,n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.Restano ferme le anzianità giuridiche ed economichericonosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli».Dunque, il meccanismo previsto dall’art. 142 CCNL del 2003(derogato solo dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL2001 destinata, però, a regolare una peculiare vicenda diinquadramento in qualifica superiore: v. Cass. n. 4141/2011cit.) non prevede automaticamente il riconoscimento di‘tutta’ l’anzianità di servizio ma solo l’applicazione di quellotra i criteri in concreto più favorevole.In termini astratti non è possibile affermare quale sia lasituazione più favorevole tra la temporizzazione (che consistenel convertire il valore economico della retribuzione ingodimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramentoprescindendo da quella effettiva) e la ricostruzione di carriera‘pura’ (che distingue tra anzianità ai fini giuridici edeconomici ed anzianità ai soli fini economici che si recuperadopo una certa anzianità) e tra i due metodi, si tratta discegliere quello più favorevole, in termini economici, alladata della immissione in ruolo quale “dsga” (Cass. n.20960/2023), considerando che in nessun caso può essereprescelto quel criterio che, seppure in ipotesi suscettibile diassicurare un effetto più favorevole in futuro, non sia tale almomento del primo inquadramento, perché non assicura laNumero registro generale 4707/2021conservazione del trattamento economico in precedenzaN umero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12423/2026goduto. Data pubblicazione 04/05/2026Per completezza va, infine, considerato che, in tema diricostruzione della carriera, il D.L. n. 370/1970 è statosostituito e superato dal D.lgs. n. 297/1994 che ha dettatouna specifica disciplina della ricostruzione della carriera del“personale ATA” ove, all’art. 569 (nel testo vigente all’epocadei fatti) era testualmente previsto che: “[…] 2. Il servizio diruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore èriconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione dellametà […]”.6. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 21 nonies, legge n. 241/1990 e delprincipio di affidamento ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod.civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonchéomesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazioneall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Rileva che la Corteterritoriale non ha tenuto conto del fatto che il decreto n. 295del 3 novembre 2017 ed il conseguente provvedimento direcupero erariale erano stati emessi dopo il decorso di 18mesi dal provvedimento di ricostruzione della carriera del 20dicembre 2005 e del 5 marzo 2010 sui quali esso ricorrenteaveva fatto affidamento.7. Il motivo è infondato.Il termine di 18 mesi prima previsto dall’art. 241/1990 nonsi applica ai provvedimenti datoriali dell’impiego pubblicoprivatizzato (cfr. Cass. 3 agosto 2022, n. 24122; Cass. 22febbraio 2006, n. 3880).8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. in relazioneall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame diNumero registro generale 4707/2021fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, codN. umero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12423/2026proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenutDoat a pubblicazione 04/05/2026che erroneamente il termine della decorrenza dellaprescrizione era stato individuato alla data del 18.4.2008,avendo riguardo all’atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre,nel caso in esame, il termine iniziale andava individuato nelladata del settembre del 2005, stante il decreto del Dirigentescolastico dell’Istituto tecnico [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano che avevadisposto la prima ricostruzione della carriera senza prevedereil meccanismo della temporizzazione, di talché l’attointerruttivo del 2018 non poteva rivestire alcun valore.9. Il motivo è infondato.Questa Corte, sul punto, ha affermato che, in tema dirapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizionedell’azione di ripetizione del pagamento indebito - eseguitodal datore al lavoratore per il caso di mancanza originaria (enon sopravvenuta) della causa solvendi - decorre dalmomento dell’erogazione e non da quello dell’accertamentodell’illegittimità del pagamento a seguito di verifiche esperitedalla P.A. (cfr. Cass. 23 luglio 2024, n. 20427 proprio conriferimento ad un’ipotesi nella quale l’emersione dell’indebitoera stata riscontrata in sede di ricostruzione della carriera deldipendente). Deve, infatti, considerata destituita difondamento la tesi secondo cui il decorso del decennio dalprimo rateo determinerebbe l’estinzione del diritto anche peri ratei in relazione ai quali il termine non è decorso.10. Nella fattispecie, pertanto, il pagamento del primo rateoavvenuto, in ottemperanza ai pregressi decreti diricostruzione della carriera poi annullati, il 30 settembre2005, non è idoneo a fare decorrere il termine prescrizionaleanche per i ratei successivi, di talché è corretta la statuizioneNumero registro generale 4707/2021della gravata sentenza che ha ritenuto prescritti i creditNi umero sezionale 1063/2026Numero di raccolta generale 12423/2026riguardanti le somme erogate nel decennio precedente l’attDoat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]interruttivo del 18.4.2018.11. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione degli artt. 99 e 112 cpc, in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 cpc nonché la nullità della sentenza in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in quanto, in sede di conclusionidell’atto di appello, era stata chiesta la conferma delladecisione di primo grado -sebbene nella sola parte in cui erastato affermato che qualsiasi somma andasse restituita,questa doveva ritenersi al netto delle ritenute fiscali- e nonche fosse disposta la restituzione degli importi al netto.12. Il motivo, essendo attinente alla quantificazione dellesomme pretese in restituzione, è assorbito nell’accoglimentodel secondo e del terzo motivo.13. Conclusivamente va accolto il secondo motivo di ricorso,rigettati il primo, il terzo e il quarto, assorbito il quinto; lasentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila che, in diversacomposizione, procederà ad un nuovo esame tenendo contodei principi sopra affermati e provvederà anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimitàLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati ilprimo ed il terzo e il quarto, assorbito il quinto; cassa lasentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]