CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12871/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, GIA’ [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO BARI n. 2836/2016 depositata il 16/12/2016. Oggetto: Pubblico impiego - personale docente -servizio pre-ruolo - anzianità - criteri di calcolo R.G.N. 12871/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dalla [OSCURATO:PERSONA] di primo grado “VIII Gruppo” [OSCURATO:PERSONA] di Andria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, rigettava le originarie domande attoree, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio; in sede di ricorso di primo grado [OSCURATO:PERSONA], docente di ruolo nella scuola elementare dal 10.9.1983 quale vincitore di concorso, poi passato alla scuola secondaria di secondo grado con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermato in ruolo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva chiesto il riconoscimento giuridico ed economico della progressione di carriera; l’Amministrazione aveva applicato il sistema della temporizzazione exart. 6 d.P.R. 345/1983 alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (determinando un’anzianità di 18 anni, 4 mesi 5 giorni di cui 15 anni riferiti alla posizione di inquadramento e 3 anni, 4 mesi e 5 giorni quale temporizzazione del valore eccedente) ed il sistema della piena ricostruzione della carriera ex art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], comprensivo dell’anno di prova (anzianità complessiva ante qualifica di anni 22 di cui 16 a fini giuridici e 6 a fini economici); il Sanguedolce, argomentando dal contenuto della Circolare ministeriale n. 78 del 24.3.1999 (che a sua volta richiamava il parere del Consiglio di Stato n. 665/1996 espresso in data 29.11.1997) e soprattutto dall’art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 399 del 23.8.1988 (il quale per i docenti della scuola elementare, al compimento del 16 anno, prevede la valutazione per intero dell’anzianità utile), aveva reclamato per l’intero periodo l’utilizzo del criterio della ricostruzione di carriera exart. 485 del d.lgs. n. 297/1994 in alternativa a quello effettuato exart. 6 D.P.R. 345/1983, posto che il primo, a suo dire, rappresentava il trattamento più favorevole per il docente ai fini della progressione di carriera; 2. il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato all’Amministrazione scolastica la ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988; 3. la Corte d’appello di Bari, invece, evidenziava che la decisione di prime cure era stata basata su una c.t.u. che aveva utilizzato un criterio ‘mediano’ combinatorio dei due criteri di riconoscimento dell’anzianità di servizio astrattamente applicabili laddove la temporizzazione - che aveva comportato una anticipazione sia del più elevato trattamento economico in concreto goduto (euro 26.919,29 a fronte di euro 25.845,53) R.G.N. 12871/2017 Pag.sia della data di conseguimento della classe stipendiale superiore -non consentiva tale operazione stante il divieto del cumulo dei benefici di cui all’art. 4, comma 10, del d.P.R. n. 399/1988, corrispondente alla disposizione di cui all’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 345 del 1983; evidenziava che il Sanguedolce, per effetto del criterio più favorevole si era già visto riconoscere alla data del 1° settembre 2006 un trattamento economico corrispondente ad una anzianità di servizio di anni 19, mesi 4 e giorni 5 e ai sensi del d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 9, solo detta anzianità poteva rilevare secondo il meccanismo della temporizzazione che altro non esprime se non proprio (e soltanto) il recupero (in termini giustappunto temporali) delle differenze stipendiali (per posizioni stipendiali su classi annue conseguenti alla variazione di qualifica (o di livello) –ai fini dell’ulteriore progressione economica; aggiungeva che, diversamente, non era consentito recuperare criteri di computo dell’anzianità in ruolo (art. 485) - una volta usufruito della temporizzazione - per (questa volta) anticipare l’acquisizione della successiva classe stipendiale, il cui effetto economico risultava di importo inferiore a quello in concreto ottenuto nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 4. le Amministrazioni non hanno svolto attività difensiva; 5. il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato; successivamente, con nota del 224.5.2023 il ricorrente ha dato atto di aver provveduto alla rinotifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato e in ogni caso ha chiesto di essere autorizzato alla rinotifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc civ.; Considerato che: 1. si osserva preliminarmente che la rinotifica spontanea all’Avvocatura generale effettuata dal ricorrente in data 02.7.2018è idonea a ritenere correttamente instaurato il contraddittorio (si veda, sul punto, Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916 secondo la quale il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice exart. 291 cod. proc. civ.; R.G.N. 12871/2017 Pag.2. con il primo rilievo, il ricorrente denuncia, la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 del d.P.R. n. 417 del 31.5.1974, dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 23.8.1988; censura la sentenza impugnata per aver escluso la valutazione per intero nel nuovo ruolo del servizio prestato nel ruolo inferiore; 3. con il secondo rilievo il ricorrente denuncia dell’art. 1374 cod. civ.; sostiene che la Corte territoriale ha violato l’indicata disposizione che, titolata “Integrazione del contratto” combina l’obbligatorietà delle parti ad ottenere non solo quanto stabilito nel regolamento contrattuale ma anche i precetti inderogabilmente imposti dalla legge e dall’autonomia contrattuale; rileva l’errore consistito nel ritenere più vantaggioso, nella specie, ai fini della ricostruzione della carriera il metodo della temporizzazione che, al contrario, produce, dopo un lieve vantaggio, effetti controproduttivi per la carriera del docente; 4. il ricorso è inammissibile; 5. la complessa vicenda dei passaggi di ruolo (da inferiore a superiore) e della valutazione del relativo servizio ai fini dell’anzianità è stata oggetto, nel tempo, di plurimi interventi legislativi; già con il d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato si era previsto, all’art. 83 (Passaggio ad altro ruolo) che: «In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera» La norma è stata, poi, superata dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che, all’art. 485, comma 1 (Personale docente) ha così stabilito: «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo […]»; il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 345 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e R.G.N. 12871/2017 Pag.grado) ha, quindi, introdotto il meccanismo della temporizzazione e del divieto di cumulo) prevedendo, all’art. 6, che: «Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell’ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell’ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme»; è, poi, intervenuto il d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) che, all’art. 3 comma 4, ha stabilito che: « 4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L’anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l’attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive» ed al successivo art. 4, comma 3, che: «3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali» ed al comma 4 che: «4. Per il personale che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l’anzianità per l’inquadramento di cui al comma 1 è quella R.G.N. 12871/2017 Pag.determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988» ed ancora al comma 8 che: «8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale» ed al comma 9 che: «9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica»; 6. alla luce della indicata normativa, in termini generali, in caso di passaggio di ruolo tra ilprofilo della scuola primaria a quello della scuola secondaria - sia di primo che di secondo grado -per determinare l’anzianità e il relativo trattamento economico -nel profilo di “destinazione” - occorre distinguere due distinti momenti: - all ’ atto del l ’ immissione in ruolo, sia l ’ anzianità sia il trattamento economico vanno determinati con il meccanismo della temporizzazione (ciò vale anche per il pregresso servizio in ruolo presso scuola di grado inferiore); -alla conferma in ruolo, dopo il superament o del periodo di prova, l ’ eventuale servizio antecedente all’immissione in ruolo sarà oggetto di “ricostruzione di carriera” (quindi ciò vale, in sostanza, per il periodo di prova); 7. occorre, allora, individuare gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera; 7.1. il principio su cui si basa la temporizzazione, consolidato non solo sula base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevede che il personale statale che passa da un ruolo ad un altro, non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza; il meccanismo, introdotto dall’art. 6 d.P.R. n. 354 del 1983 poi recepito dald.P.R. n. 399/1988, costituisce un sistema alternativo alla ric ostruzione di carriera che consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito; in sostanza, in caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre: - determinare il “valore economico” della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza; R.G.N. 12871/2017 Pag.- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo “stipendio ad personam”; - effettuare l ’ inquadramento nel nuovo ruolo con l ’ anzianità corrispondente all’importo dello stipendio “ad personam” ed attribuire la “classe stipendiale” immediatamente inferiore allo stipendio “ad personam” (così che quest’ultimo viene a definire la differenza tra lo stipendio “ad personam” e lo stipendio della classe immediatamente inferiore); -trasformare l ’ assegno “ ad personam ” - attraverso un calcolo matemati co - in “anzianità aggiuntiva” sulla medesima classe stipendiale; 7.2. quanto alla ricostruzione di carriera: -i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili; -il restante servizio - oltre i 4 anni - viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici; l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici; 7.3. ciò detto, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (art. 6, d.P.R. n. 345/1983); 7.4. secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, occorrerà determinare l’anzianità e il relativo trattamento economico, confrontando i due istituti - temporizzazione e ricostruzione di carriera – e sceglie re quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo; non è dunque possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera; è necessaria una verifica caso per caso perché occorre mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni - temporizzazione e ricostruzione di carriera - , sia sotto l ’ aspetto economico che sotto l ’ aspetto dell’anzianità; 8. nello specifico, il Sanguedolce assume di aver chiesto l’applicazione dell’istituto della ricostruzione della carriera ritenendolo più favorevole; per quanto si evince dal ricorso (e dalla prodotta istanza di modifica del decreto n. 2940 del 05.06.2008 presentatadal ricorrente in data 19.01.2010), una richiesta in tal senso non era stata avanzata ab initio ma solo dopo che l ’ Amministrazione aveva già provveduto con l’indicato decreto n. 2940 e temporizzato l’assegno ad personam in anni 3, mesi 8 e giorni 5 e riconosciuto, alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma in ruolo, una anzianità anni 17 a fini giuridici ed economici e di anni 6 ai soli fini economici; probabilmente, se tale istanza fosse stata avanzata prima, prospettandosi come più vantaggioso il criterio della ricostruzione di carriera rispetto a quello della temporizzazione, con scelta insindacabilmente rimessa al lavoratore interessato, R.G.N. 12871/2017 Pag.l’Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal provvedere nel senso richiesto; in mancanza di una specifica e preventiva istanza era stata, dunque, rimessa all’Amministrazione la valutazione del criterio da applicare, potendo solo ex postessere valutata l’effettiva maggior convenienza dello stesso per il docente; sul punto, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che l’applicato criterio della temporizzazione fosse in concreto più favorevole; in particolare, secondo i giudici di appello, la temporizzazione aveva comportato un’anticipazione sia del più elevato trattamento economico (in concreto) goduto (euro 26.919,29 a fronte di euro 25.845,53) sia della data di conseguimento della classe stipendiale superiore (individuata al 1° aprile 2008, a fronte del 1° settembre 2010) né era praticabile la soluzione prospettata dal c.t.u. di primo grado (il quale aveva scelto una combinazione mediana tra i due criteri - temporizzazione e ricostruzione dell’anzianità -non consentita in ragione del divieto di cumulo di benefici (d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 10, corrispondente alla disposizione di cui al d.P.R. n. 345 del 1983, art. 6, comma 4); così è stato evidenziato, come già ricordato nello storico di lite che, per effetto, del più favorevole criterio della temporizzazione, alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (di conferma in ruolo), era stato già riconosciuto al Sanguedolce un trattamento economico corrispondente ad un’anzianità di servizio pari ad anni 19, mesi 4 e giorni 5 e, ai sensi del d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 9, solo detta anzianità poteva rilevare - secondo il meccanismo della temporizzazione che altro non esprime se non proprio (e soltanto) il recupero (in termini giustappunto temporali) delle differenze stipendiali (per posizioni stipendiali articolate su classi annue) conseguenti alla variazione di qualifica (o di livello) –«ai fini dell’ulteriore progressione economica»; diversamente, ad avviso della Corte territoriale, non era consentito «recuperare» i criteri di computo dell’anzianità in ruolo (art. 485 d.lgs. n. 297/1994) - una volta usufruito della temporizzazione - per (questa volta) anticipare l ’ acquisizione della successiva classe stipendiale, il cui effetto economico, come precisato, risultava di importo inferiore (in cifra pari a circa euro 1.500,00 -considerato il solo differenziale di stipendio tabellare tra classi, quanto al periodo dal 1° settembre 2007 all’aprile 2008, data quest’ultima di acquisizione della classe successiva per effetto della temporizzazione) a quello in concreto ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2005 al 1° settembre 2007 (in cifra annua pari ad euro 1.073,76); 9. a tale ricostruzione in fatto, del tutto logica e coerente con la sopra illustrata ricostruzione dei sistema, il Sanguedolce oppone, in modo inammissibile, una diversa lettura delle risultanze di causa, operazione non consentita in sede di legittimità; R.G.N. 12871/2017 Pag.10. conclusivamente il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile; 11. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; 12. va datoatto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quate