CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 15953/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32691/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende -ricorrente - contro domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso la s entenza n. 2 624 /201 9 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 19.4.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente , assunto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) a tempo indeterminato a decorrere dal 1°.9.2008, con qualifica di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] (DSGA), si rivolseal Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati negli anni precedentie la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle dovute differenze retributive. In contumacia della pubblica amministrazione, il Tribunale respinse la domanda, ciò che indusse il lavoratore a proporre appello contro la decisione di primo grado. Instauratosi nuovamente il contraddittorio (questa volta con la difesa attiva del Ministero), la Corte d ’ Appello di Napoli respinse il gravame, ritenendo corretto il comportamento della pubblica amministrazione, che aveva utilizzato il meccanismo della c.d. temporizzazione per assicurare al lavoratore un trattamento economico iniziale più conveniente eattribuirgli al tempo stesso un’anzianità teorica, basata sulla conversione in una durata virtuale del servizio pre-ruolo della differenza di valore tra trat tamento economico percepito e trattamento economico iniziale della categoria professionale acquisita. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in duemotivi. Il Ministero si è difeso con controricorso. Il lavoratore ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione di legge e di norme di contrattazione collettiva ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dell’art. 142 del CCNL Scuola 2003 e dell’art. 146 CCNL Scuola del [OSCURATO:DATA_NASCITA]… nonché dell’art. 69 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 165; falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 4, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 399/1988 e all’art. 66, comma 6, del CCNL Scuola 4.8.1995». Sostiene il ricorrente che– ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 – le disposizioni sull a c.d. temporizzazione d i cui all’art. 4, commi 8,9 e 10, del d.P.R. n. 399 del 1988 (che recepì la «disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988- 1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola»)non sarebbero state più applicabili all’epoca della sua assunzione, perché non espressamente richiamatedall’art. 142 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , né poi dall’art.146 del CCNL Scuola del 29.11.2007 . Più precisamente, il ricorrente rileva che i CCNL del 2003 e del 2007 non richiamano –tra le norme anteriori al 13.1.1994 esclusedalla sopravvenuta disapplicazione – l’art. 6 del d.P.R. n. 345 del 1983, il cui contenuto era statopoi trasfuso nei commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 399 del 1988. 1.1. Il motivo è infondato. Non si comprende perché i contratti collettivi del 2003 e del 2007 avrebbero dovuto indicare, tra le disposizioni previgenti escluse dalla disapplicazione, l’art. 6 del d.P.R. n. 345 del 1983, dalmomento che il suo contenuto era stato trasfuso nell’art. 4, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 399 del 1988. Le disposizioni da menzionare sarebbero state, semmai, queste ultime. Ma il richiamo sarebbe stato inutile (e inappropriato), perché– come ricorda lo stesso ricorrente – quelle disposizioni erano già state richiamate e recepite dall’art. 66, comma 6, del CCNL di comparto del 4.8.1995: «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall’art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». Il recepimentodell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 nel contrattocollettivo del 1995 vale ad esclude re le disposizioni ivi contenute dal novero delle «norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994» e, quindi, dalla sopravvenuta inefficacia ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Di ciò, del resto, è perfettamente consapevole anche il ricorrente, che infatti invoca l’applicazione dei soli commi 3 e 13 del medesimo art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, proponendo però una operazione selettiva tra i diversi commi che non è consentita dal richiamo indifferenziatodell’intero articolo contenuto n ell’art. 66, comma 6, del CCNLdel 4.8.1995. 2. Il secondo motivo d i ricorso denuncia « violazione di legge e di norme di contrattazione collettiva ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per falsa applicazione dell’art. 4, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 399/1988».Con questo motivo il ricorrenteprende in considerazione l’ipotesi che le norme sulla c.d. temporizzazione siano ancora vigenti (l’ipotesi negata con il motivo precedente)e sostiene che si trattidi una modalità di riconoscimento de i servizi pre - ruolo alternativa rispetto a quell a della ricostruzione della carriera, con obbligo della pubblica amministrazione di rispettare la scelta del lavoratore per la modalità da lui ritenuta più conveniente . Sostiene, inoltre, che, nel caso di specie, la modalità più conveniente non fossequella della c.d. temporizzazione (che ha determinato un trattamento economico iniziale più elevato), bensì quella della ricostruzione della carriera (che avrebbe consentito in seguito più rapide progressioni del trattamento economico iniziale). La Corte d’Appello di Napoli avrebbe dunque commesso un doppio errore: da un lato , negando al lavoratore il diritto di sceglierela modalità da lui preferita; dall’altro lato considerando legittima la decisione del Ministero di utilizzare il metodo della c.d. temporizzazione, solo perché aveva determinato un più elevato trattamento economico iniziale, senza considerare la penalizzazione quanto ai tempi delle successive progressioni retributive. 2.1. Anche questo motivo è infondato. 2.1.1. Premesso che si discorre dei servizi pre-ruolo resi con un profilo inferiore rispetto a quello di inquadramento iniziale dopo l’assunzione a tempo indeterminato (l’art. 4 del d.P.R. n. 399del 1988 disciplina l’«inquadramento economico» nei «passaggi di qualifica funzionale»), è vero che la ricostruzione della carriera «nella misura prevista dall’art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni» (comma 13) e il metodo della c.d. temporizzazione (commi 8 e 9)sono sistemi tra loro alternativi, entrambi voltia riconoscere un valore economico e giuridico alla carriera pre-ruolo (per una descrizione de i divers i mod i di funzionamento dei due sistemi, v. Cass. n. 20960/2023). Il carattere alternativodei due metodi è anche sancito dal comma 10, in forza del quale «I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni». La Corte d’Appello ha anche condiviso la tesi del ricorrente secondo cui il lavoratore ha diritto all’applicazione del metodo a lui più favorevole, sicché la questione è limitata alla valutazione su quale fosse, nel caso concreto, il metodo più favorevole.Ciò sul presupposto che «non è … possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera» e che, tra i due metodi, si tratta di «scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo» (Cass. n. 20960/2023cit.). 2.1.2. Ebbene, in taleprospettiva, non merita censura la decisione della Corte territoriale di ritenere corretta e doverosa la scelta della pubblica amministrazione di adottare il metodo che assicurava al lavoratore il vantaggio, immediato ecerto, di una maggiore retribuzione iniziale, piuttostoche il vantaggio, di future –e quindi come tali incert e – più rapide progressioni di carriera. 2.1.3. Rimarrebbe da considerare la tesi del ricorrente secondo cui la scelta tra l’uno e l’altro metodo di valorizzazione del servizio pre-ruolo non avrebbe dovuto essere fatta da l datore di lavoro, perché s petterebbe esclusivamente al lavoratore.Tuttavia, qualora si volesse condividere quest a tesi, la conseguenza sarebbe che la scelta del lavoratore avrebbe dovuto essere fatta e comunicata alla pubblica amministrazione in anticipo,al più tardi al momento dell’immissione in ruolo (v. , in tal senso, Cass. n. 20960/2023cit.). Non è infatti consentito che il lavoratore – una volta subita passivamente la scelta del datore di lavoro e lucrato medio tempore il trattamento economico iniziale più favorevole – presenti la sua richiesta di applicazione del diverso metodo della ricostruzione della carriera solo in un secondo momento, magari dopo avere constatato il concretizzarsi della sua maggiore convenienza in prospettiva futura. Nel caso qui in esame, il ricorrente hasolo genericamente accennato al fatto che il Ministero avrebbe applicato il metodo della c.d. temporizzazione «contravvenendo alla sua richiesta diretta ad ottenere, con effetto dalla data della sua conferma nel ruolo di DGSA, il riconoscimento di tutti i servizi prestati». Ma nulla si precisa su tempi, modalità e modi di tale richiesta , alla quale la sentenza impugnata non fa alcun riferimento . Di certo il ricorso al giudice del lavoro fu presentato solo nel 2013 e, quindi, a circa cinque anni dall’assunzione e a quattro anni dalla conferma in ruolo. 2.1.4. In definitiva, la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciatocon il motivo di ricorso, perché corretto è il giudizio sulla legittimità del metodo della c.d. temporizzazione adottatodal MIUR per riconoscere i servizi pre-ruolo e perché la questione del diritto del lavoratore di scegliere il metodo preferito viene qui postain termini incoerenti ris pet to a quello che è stato lo sviluppo del contraddittorio processuale nei gradi di merito.3. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo . 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,