CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07872/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1997/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controMinistero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 666/2021depositata il 30/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1997/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 7872/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza in data 19.7.2021 la Corte d’Appello di Perugia, inaccoglimento della richiesta di riforma della sentenza pronunciata dalTribunale di Perugia n.18782/2009, revocava il decreto ingiuntivo dicondanna del Ministero delle Finanze al pagamento di vecchie £707.000.000 pretese a titolo di rimborso dei costi di costruzione sostenutida [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la realizzazione di un centro commercialein Arco di Marsciano, già facente parte del Demanio ed in seguitosdemanializzato.Il Tribunale di Perugia aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivoproposta dal Ministero e la Corte d’Appello, con una prima sentenza,aveva confermato tale decisione.Il Ministero aveva indi proposto ricorso in Cassazione avverso la pronunciadella Corte d’Appello di Perugia e questa Corte, con la sentenza n.29715 del 2017, aveva cassato con rinvio la sentenza ritenendo chenon poter essere qualificato terzo agli effetti di cui all’art. 936 c.c., avendocostruito su suolo di cui godeva in virtù di atto concessorio da parte delDemanio.Perugia e nella costituzione del Ministero ed Agenzia del Demanio ilgiudice del rinvio, ritenuto che l’accertamento della carenza della qualità diterzo di [OSCURATO:PERSONA] svolto dalla Suprema Corte non potesseulteriormente essere discusso, accoglieva l’appello e revocava il decretoingiuntivo opposto, regolando le spese di lite dei diversi gradi di giudizio.Avverso tale pronuncia Fidarco ha proposto ricorso articolato in quattromotivi.Il MEF e l’Agenzia del Demanio hanno resistito con controricorso.Numero registro generale 1997/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 7872/2026Data pubblicazione 31/03/2026memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione ex art. 360 commal n° 4 c.p.c. dell'art. 300 c.p.c. per mancata interruzione del giudizioall'udienza di precisazione conclusioni 25.6.2020 tenutasi in formatelematica causa Covid· 19 ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7 lett. d) e h)D.L. 18/2020 come modificato dall'art. 36, D.L. 23/2020, nella quale"l'attore in riassunzione ha dichiarato - con le note scritte- che ilLiquidatore volontario ha cancellato la Fidarco dal Registro delle Impreseper saldo crediti" (enfasi aggiunta, n.d.r.) e chiesto espressamentel'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. citato».Con il secondo motivo si denuncia la «violazione ex art. 360 comma l n° 5c.p.c. ..degli artt. 210 e 213 c.p.c. in relazione agli arti. 350 primo commae 359 c.p.c. per ritenuta "chiusura" del giudizio di rinvio ad addurreomesso ordine all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato ed all' Agenzia delDemanio di produrre in giudizio sia la nota 26.023 del 20.12.99 emanatada quest'ultima, sia il riscontro alla stessa "impiantata al es 21/00/R" dacodesta Avvocatura svolto con nota [OSCURATO:PERSONA] dello Stato4698 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiesto al Giudice sia in udienza 25.6.2020 sia inreplica finale depositata il 14.10.2020 data la decisività della loroacquisizione al processo visto che dai detti documenti 25».Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «Falsa applicazione ex art. 360comma l n° 3 c.p.c. del combinato disposto degli artt. 822, 823, 828 e829 c.c. per omessa applicazione, in sede di operatività del principio didiritto 32 '. sancito ex art. 384 c.p.c. dalla S.C. con sentenza29.715/2017, della natura dichiarativa del provvedimento amministrativodi sclassifica demaniale, con conseguente spettanza dei costi dicostruzione ultimata su bene patrimoniale statale disponibile.»Numero registro generale 1997/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 7872/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetti dei quali non sidimostra la legittimazione.Ed infatti il presente procedimento è stato introdotto dal rag.MassimoCurti, come si enuncia nell’intestazione, nei termini seguenti: “sia inproprio sia nella qualità di liquidatore volontario della [OSCURATO:PERSONA].r.l. già in liquidazione volontaria, P.I. 02126950548, in persona dellegale rappresentante pro tempore il liquidatore volontario rag. MassimoCurti”.Ebbene, già questa enunciazione evidenzia che il ricorso è stato propostoda un soggetto non legittimato, giacché in modo contradditorio il dettoragioniere si qualifica liquidatore volontario della società assumendo cheessa sarebbe stata “già in liquidazione volontaria”, il che, secondo il sensofatto manifesto dalle parole, evidenzia che nel momento della proposizionedel ricorso detta società non era più in liquidazione.Ne segue allora che l’enunciazione del potere rappresentativo formulatanell’intestazione risulta inidonea ad evidenziarlo, perché non emerge chela qualità del Curti fosse esistente all’atto della proposizione del ricorso,Inoltre, in modo del tutto contradditorio il Curti dichiara di agire anche inproprio e non giustifica tale qualità.Tanto evidenzia ulteriore inidoneità dell’agire del medesimo comerappresentante della società, posto che non è spiegato come e perché eglipotrebbe agire nelle due qualità.Ancora: poiché nessuna spiegazione si dà della legittimazione in proprio, etanto palesa l’inammissibilità del ricorso anche in quanto proposto nelladetta qualità.del ricorso, per mera completezza si rileva che, dalla stessa illustrazioneNumero registro generale 1997/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 7872/2026Data pubblicazione 31/03/2026del primo motivo di ricorso, emerge che all’udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelprocedimento di appello, il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ebbe adichiarare che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese esollecitò l’interruzione del giudizio, lamentandosi nel motivo che a torto lacorte territoriale non avrebbe dichiarato interrotto il giudizio.Si osserva allora, come chiarito da Cass. n. 6070 del 2013, che dopo lariforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003 - che ha inparticolare modificato l'art. 2495 c. c. - qualora all'estinzione della società,di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delleimprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facentecapo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, invirtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò chesacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma sitrasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso aseguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendentesocietate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debitisociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione dellasocietà estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità ocomunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionateo azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cuiinclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte delliquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favoredi una più rapida conclusione del procedimento estintivo.La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dalmomento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva lasocietà stessa della capacità di stare in giudizio (con l'eccezione della fictioiuris contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzioneintervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, sidetermina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.,Numero registro generale 1997/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 7872/2026Data pubblicazione 31/03/2026(come peraltro rilevato dalla stessa parte ricorrente) con eventualeprosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successoridella società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia statofatto constatare nei modi di legge o si sia verificato quando farloconstatare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazionedella sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire oessere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti deisoci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto nonpuò eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.Alla fictio iuris indicata dalle Sezioni Unite va aggiunta la prosecuzionedell'esistenza della società estinta per un quinquennio, ma ai soli finifiscali, per la liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione ditributi, contributi, sanzioni e interessi, ai sensi dell'art. 28, comma 4,d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 175 (Cass. n. 19142 del 2016).Pertanto, l’impugnazione della sentenza in questa sede gravata potevaessere proposta soltanto da parte dei soci succedutisi alla società ormaiestinta.Né, ai fini che qui interessano, può rilevare il principio di c.d. ultrattivitàdel mandato difensivo (Cass., Sez. Un., n. 15295 del 2014) nei giudizi incui sia parte la persona fisica e ciò perché la legittimazione del difensore aproporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta trova limitenel ricorso per cassazione per il quale è richiesta la procura speciale.E una tale procura speciale il legale rappresentante della società, oramaidefinitivamente estinta, non può conferire per conto di questa (v. giàCass., Sez. Un., n. 4060 del 2010; Cass., Sez. Un., n. 4061 del 2010 eCass., Sez. Un., n. 4062 del 2010), poiché la cancellazione della societàha come effetto il venir meno del potere di rappresentanza degli organidella liquidazione (Cass. n. 12040 del 2015; Cass. n. 22863 del 2011,Numero registro generale 1997/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 7872/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass. n. 19272/2022, Cass. n.34867/2022, Cass. S.U. 29812/2024, Cass.n.2439/2024, Cass. n. 18804/2021, Cass. n.3031/2018).Orbene, ferma l’inidoneità assoluta in precedenza segnalata, è palese chenella specie la qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale precedente liquidatoree legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] non lo legittimerebbe,per quanto sopra, all’impugnazione della sentenza gravata.E neppure la proposizione ‘in proprio’ di [OSCURATO:PERSONA] – al di là dellasegnalata carenza di precisazioni sulle relative ragioni legittimanti - è utileall’uopo poiché mai nell’atto si indica che questi è socio succeduto neirapporti giuridici attivi e passivi della società estinta.Il ricorso proposto è dunque inammissibile.In considerazione della soccombenza, dunque, parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Massimo deve rifondere a parte controricorrente le spese processualiliquidate in euro 8.000 per compensi oltre euro 200 per esborsi ed oltrerimborso forfettario ed accessori di legge oltre eventuali spese prenotate adebito. P.Q.MLa CorteDichiara inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 8.000 per compensi oltre euro 200 peresborsi ed oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed oltreeventuali spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento exart.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 1997/2022Numero sezionale 516/2026Numero di raccolta generale 7872/2026Data pubblicazione 31/03/2026Così deciso in Roma il 10.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]