CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
« DPR I 1.5/02 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23818/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Parma, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2028 depositata il 13 luglio 2020 e notificata a mezzo pec il 14 luglio 2020. . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. . Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2035 del 2012, in accoglimento della domanda proposta dall'Agenzia delle entrate nei confronti della Karman S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.), della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava la nullità dei due negozi, comportanti la cessione immobiliare, di cui alle scritture autenticate sottoscritte da [OSCURATO:SOCIETA]. (pretesa debitrice) e da [OSCURATO:PERSONA] S.A. (pretesa creditrice) in data 13.10.1999 e in data 15.10.1999 per difetto di causa posto che in tali scritture l'unica specificazione relativa alle ragioni del trasferimento della proprietà consisteva nella dicitura che la cessione veniva effettuata quale parziale adempimento di un debito scaduto della società venditrice nei confronti della società acquirente, mentre nessuna indicazione veniva fornita circa l'entità del debito, circostanza avvalorata dalla inesistenza dell'operazione economica sottesa ai negozi de qwibus; - sul gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla Karman, la Corte d'appello di Bologna, nella resistenza degli appellati Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenza n. 2920 del 19.09/07.112017 respingeva l'impugnazione confermando la decisione del giudice di prime cure; - avverso la sentenza della Corte di appello distrettuale proponeva ricorso per cassazione la Karman S.A., che con ordinanza n. 4505 del 14.02.2019 veniva dichiarato inammissibile; - la Karman allora richiedeva la revocazione ex art. 395 n. 3 e n. 4 c.p.c. della sentenza n. 2920 del 2017 della Corte di merito deducendo di avere rinvenuto successivamente al deposito della sentenza di appello un documento decisivo che non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore avendolo smarrito e precisamente durante il trasloco del 07.02.2019, aveva rinvenuto missiva, recante data certa, indirizzata da Karnnan S.A. a [OSCURATO:SOCIETA]. nella quale venivano precisati gli importi del credito verso [OSCURATO:SOCIETA] ceduto da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.A., la differenza tra il valore degli immobili ceduti ed il suddetto credito, nonché il modo di liquidazione della stessa, e la Corte distrettuale, con sentenza n. 2028 del 13 luglio 2020, notificata a mezzo pec il successivo 14 luglio 2020, dichiarava l'inammissibilità di entrambi i motivi di revocazione per non avere allegato alcun fatto idoneo ad integrare una "causa di forza maggiore" o un "fatto dell'avversario" e le ragioni relatività alla decisività di tale documento ai fini dell'esito del giudizio. Quanto all'errore di fatto la domanda di revocazione risultava proposta oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e si riferiva a fatto, documento relativo all'entità del credito, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti; - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna ricorre la Karman sulla base di un unico motivo; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], illustrato anche da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., mentre è rimasta intimata l'Agenzia delle entrate; - in data 4 marzo 2021 il Fallimento ha prodotto documentazione comprovante l'avvenuta estinzione società ricorrente fin dal 06.03.2012 per essere stata cancellata dal Registro delle imprese e dunque in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio. Atteso che: - in via preliminare si osserva che il difensore del fallimento controricorrente oltre alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ha depositato documentazione, in particolare certificato di cancellazione rilasciato dal Registro di Commercio e delle Società del Lussemburgo ("Certificat de radiation") il 18.11.2020, comprovante l'intervenuta estinzione della società Karma s.a., società di diritto lussemburghese, per intervenuta cancellazione dal registro in data 06.03.2012, cessata ogni attività il 01.03.2012. Al riguardo, sulla specifica questione della produzione documentale, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio - condiviso dal Collegio, anche perché aderente al tenore letterale ed inequivoco della norma - che "nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza dei termine di cui all'art. 369 c.p.c., e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso ovvero alla nullità della sentenza e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo" (cfr. Cass. n. 10967 del 2013). Nella specie la natura della certificazione de qua - volta a dimostrare la intervenuta estinzione della società ricorrente ancora prima della introduzione della controversia in sede di legittimità attiene proprio ad una delle ipotesi tassative previste dalla norma richiamata. Ne segue che di essa si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'altra parte concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge L'esame della questione posta dalla produzione involge il tema della capacità di stare in giudizio della ricorrente e del difetto di rappresentanza in capo al firmatario della procura speciale per il giudizio di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]. Come esposto, dal certificato camerale depositato dalla controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. emerge che la Karman s.a. risulta cancellata definitivamente dal Registro delle imprese, e quindi estinta, al 06.03.2012, ben oltre otto anni e quattro mesi la pubblicazione della sentenza impugnata.La circostanza è pacifica tra le parti, per non avere l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in esito alla produzione replicato alcunchè, limitandosi solo a rinunciare al mandato. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito con la sentenza n. 6070 del 2013, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, che ha in particolare modificato l'art. 2495 c. c., qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquídi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con l'eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constatare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constatare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Alla fictio iuris indicata dalle Sezioni Unite va aggiunta la prosecuzione dell'esistenza della società estinta per un quinquennio, ma ai soli fini fiscali, per la liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 175 (Cass. n. 19142 del 2016). Una simile esegesi non è incisa, per gli effetti che ne derivano in questa controversia, da quanto ulteriormente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte a proposito della c.d. ultrattività del mandato difensivo (Cass., Sez. Un., n. 15295 del 2014) nei giudizi in cui sia parte la persona fisica. Non è incisa perché nella specie si discorre della legittimazione a proporre il ricorso per cassazione. E' difatti dirimente la considerazione che il principio enunciato dalla richiamata sentenza delle Sez. un. n. 15295 del 2014, nel concludere che il procuratore della parte, ove munito di procura valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta, trova limite proprio nel ricorso per cassazione. E dunque non interessa ai fini della proposizione del ricorso per cassazione per il quale è richiesta la procura speciale. Quella procura speciale che il legale rappresentante della società oramai definitivamente estinta (v. già Cass., Sez. Un., n. 4060 del 2010; Cass., Sez. Un., n. 4061 del 2010 e Cass., Sez. Un., n. 4062 del 2010) non è legittimato a rilasciare per conto di questa, giacché la cancellazione della società ha come effetto il venir meno del potere di rappresentanza degli organi della liquidazione (v. Cass. n. 12040 del 2015; Cass. n. 22863 del 2011). Consequenziale è l'inammissibilità del ricorso per cassazione di cui trattasi. Il che dispensa la Corte dal soffermarsi sui singoli motivi di ricorso. Nella fattispecie la spendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] della qualità di legale rappresentante si è avuta sia nell'intestazione del ricorso per cassazione sia nella formula di conferimento del mandato, come apposto in calce allo stesso, ma si tratta di qualità giuridicamente impossibile in dipendenza dell'avvenuta cancellazione. Ne segue che, essendosi limitato il difensore officiato ad autenticare la sottoscrizione della Franceschi, il mandato deve ritenersi essergli stato conferito da costei in proprio. L'intervenuta cancellazione non poteva dirsi oggetto di verifica preliminare da parte dell'avvocato che autenticava quella sottoscrizione. Infatti non deve reputarsi, almeno di norma e salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziaria — nella specie non rilevabili — non lo attivino, corrispondere ad uno specifico dovere professionale dell'avvocato una cautela tale da verificare costantemente o diuturnamente la persistenza della qualità di legale rappresentante di società rivestita da una persona fisica, mentre è onere di certo — al contrario — di chi conferisce il mandato ben conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore. Di conseguenza, l'inammissibile attività processuale iniziata con il ricorso va riferita all'ex legale rappresentante della società cancellata e a lui va fatto esclusivo carico di ogni conseguenza di tale attività, tra cui la condanna alle spese in favore della controparte. In altri termini, è la soccombente ricorrente, in persona di chi ha firmato il ricorso inammissibile e cioè la Franceschi in proprio, vista la cessazione dell'esistenza del soggetto che egli ha malamente dichiarato di rappresentare, a dover essere condannato alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione del principio di diritto secondo cui «nell'ipotesi di proposizione di ricorso per cassazione da parte dell'ex rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese, la sua inammissibilità — derivante dalla non operatività di alcun mandato per la peculiarità del giudizio di legittimità e comunque per la necessità che quello sia conferito da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio — comporta che sia condannato alle spese in proprio il soggetto che, spendendo la giuridicamente impossibile qualità di legale rappresentante del soggetto non più esistente, ha conferito il mandato, ove l'avvocato si sia limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione» (v. mutatis mutandis, Cass. n. 12603 del 2018). Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto alle spese - che sono liquidate come in dispositivo - osserva il Collegio che, in conformità ad un reiterato orientamento di questa Corte a cui si intende dare continuità, l'art. 94 c.p.c., configura una responsabilità processuale dei rappresentanti e prevede la loro condanna, eventualmente in solido con la parte rappresentata, nei confronti dell'avversario vincitore. Ciò trova la sua ratio nella considerazione che i predetti, pur non assumendo nel processo la veste di parte, esplicano, tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, onde anche per essi si è ravvisato valido ed operante il principio generale della soccombenza. La condanna personale alle spese di chi rappresenta la parte in giudizio è, peraltro, condizionata al concorso di gravi motivi che il giudice deve pur sempre individuare nella loro concreta esistenza specificamente, identificandoli o con la trasgressione a quel dovere di probità e lealtà, imposto alle parti dall'art. 88 c.p.c., ed espressamente richiamato dall'art. 92 c.p.c., ai fini del carico delle spese processuali, o con la mancanza di quella normale prudenza che, secondo il disposto dell'art. 96 c.p.c., comma 2, caratterizza la responsabilità aggravata della parte (Cass., Sez. Un., n. 5398 del 1988; Cass. n. 554 del 1962; Cass. n. 649 del 1963; Cass. n. 20878 del 2010; Cass. n. 27475 del 2019; Cass. n. 9203 del 2020). Nel caso di specie è evidente la natura di comportamento sleale ovvero gravemente imprudente della Franceschi che ha curato il rilascio di procura speciale per introdurre il ricorso in cassazione in nome e per conto della società rappresentata onde ottenere la riforma della decisione di appello, sfavorevole alla società ricorrente sia in punto di merito che di pronuncia sulle spese, per essere la procura speciale stata rilasciata a distanza di ben oltre otto anni dalla cancellazione della società di diritto lussumburghese, peraltro intervenuta da oltre diciassette anni la riforma del diritto societario, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che ha in particolare modificato l'art. 2495 c. c., dando luogo ad orientamento consolidata (Cass., Sez. Un., n. 6070 del 2013), secondo il quale una società perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese. Infine, va pure dare atto — senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14 marzo 2014 n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez. Un., 27 novembre 2015 n. 24245) — della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, se dovuto: anche stavolta, in persona della Franceschi in proprio, non potendosi fare carico di un pagamento ad un soggetto non più giuridicamente esistente. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del