CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – p . i . v.a. 0 0 24 6440044 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , alla via della Balduina, n. 7, presso lo studio dell’avvocato M. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difendein virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di CIVITAVECCHIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indiritto p.e.c.,in Civitavecchia , al piazzale [OSCURATO:PERSONA] , n. 7, presso la Casa comunale. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 6939/2017della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 31gennaio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato nell’anno 2000 il Comune di Ci vitavecchia citava a comparire dinanzi al Tribunale di Civitavecchia la“OMG Program” [OSCURATO:SOCIETA] che aveva affidato in appalto alla società convenuta i lavori di realizzazione dell’edificio da adibire a scuola media alla via dei Giacinti e che il collaudo dell’opera aveva palesato difformità – la mancanza di isolamento termico del solaio di copertura -rispetto al progetto approvato. Chiedeva la condanna della società appaltatrice al rimborso della somma di euro 81.600,19, quale esborso sostenuto per far fronte allecarenze costruttive riscontrate, nonché al risarcimento dei danni. 2.Si costituiva la “OMG Program” [OSCURATO:SOCIETA], tra l’altro, ildecorso del termine decennale ex art. 1669 cod. civ. Instava, peraltro, per la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità e comunque per il rigetto dell’avversa domanda. 3. Con sentenza n. 1052 del 29.11.2011 il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione exart. 1669 cod. civ., rigettava la domanda attorea. 4.Il Comune di Civitavecchia proponeva appello. Resisteva la “OMG Program” s.r.l. 5. Con sentenza n. 6939 /201 7 la Corte d’Appello di Roma accoglieva i l gravame e, per l’effetto, condannava la “OMG Program” s.r.l. a pagare a l Comune di Civitavecchia la somma di euro 27.056,74 a titolo restitutorio, nonché la somma di euro 118.300,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi, su ambedue le somme, dalla domanda al soddisfo; dichiarava la compensazione tra le somme anzidette e l’importo di euro 15.539,07, oltre interessi dal 17.2.1999 al soddisfo, ancora dovuto dall’appellante all’appellata; compensava per ½ le spese del doppio grado e condannava la società appellata al residuo ½, poneva a carico dell’appellata le spese di c.t.u. 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “OMG Program” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di seimotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Comune di Civitavecchiaha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese, da porsi a carico della persona fisica che ha conferito la procura a margine del ricorso. Ha eccepito, come da visura all’uopo allegata, che la“OMG Program” s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18.12.2008e quindi la procura a margine del ricorso per cassazione è stata conferita da soggetto inesistente. 7.La ricorrente ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 8.Si dà atto, previamente, che in memoria si è riferito che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore, unitamente all’avvocato M. [OSCURATO:PERSONA], della ricorrente è deceduto indata 31.10.2023. Pur al di là del rilievo per cui altresì l’avvocato M. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta ed assiste la ricorrente, tant’è che ha sottoscritto il ricorso unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (in memoria – pag. 1 - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato che la procura a margine del ricorso è stata autenticata esclusivamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]), è sufficiente il riferimento all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ.(cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385; Cass. sez. lav. 29.1.2016, n. 1757). 9. Si dà atto , del pari previamente, che, alla stregua della visura dal controricorrente allegata, effettivamente la “OMG Program” s.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), ricorrente in questa sede, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18.12.2008. Dunque, la “OMG Program” s.r.l., ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., si è sin dal 18.12.2008 estinta.Nondimeno, la procura per il presente giudizio di legittimità risulta conferita al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 15 gennaio 2018. 10.Sovviene, perciò, l’ elaborazione di questa Corte secondo cui la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante (cfr. Cass. 22.9.2022, n. 27847;Cass. (ord.) 19.5.2022, n. 16225; Cass. 17.6.2021, n. 17360; ; Cass. 19272/2022; Cass. (ord.) 9.10.2017, n. 23563, secondo cui la cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell’impugnazione presso di lui, ex art. 330, 1° co., cod.proc. c iv ., senza che rilevi la conoscenza “aliunde”dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall’altro, l’operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio). 11.Ovviamente la inammissibilità del ricorso per cassazione in dipendenza dell’inesistenza del la procura speciale a margine del ricorso per cassazione conferita al difensore, preclude a questa Corte la delibazione del duplice rilievo della ricorrente, di cui alla relativamemoria. Ossia del rilievo per cui “l’impugnazione della sentenza avanti la Corte d’Appello (…) avrebbe dovuto essere indirizzata, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci succeduti alla società estinta” (così memoria della ricorrente, pag. 2) e del rilievo per cui “l’appello, non essendo stato proposto nella fattispecie nei confronti della giusta parte bensì avverso società estinta da tempo, dovrà essere dichiarato inammissibile, da cui la nullità assoluta e/o l’inesistenza della relativa pronuncia avverso la quale è stato proposto ricorso nella odierna sede” (così memoria della ricorrente, pagg. 2- 3 ) . E ciò tanto più, per un verso, che i surriferiti rilievi , per nulla riflessi dalla statuizione della Corte d’Appello di Roma in questa sede impugnata, non sono per nulla riflessipur dal testo dei motiv i dell’esperito ricorso per cassazione . Cosicché le assunte “anomalie” del giudizio d’appello non sono state, a rigore, in questa sede oggetto di censura con i motivi di ricorso. E ciò tanto più, per altro verso, che la cancellazione/estinzione della “OMG Program” s.r.l. risale al 2008, e dunque si è verificata in pendenza del giudizio di primo grado (iniziato nell’anno 2000: vedi sentenza impugnata, pag. 2) ed antecedentementeall’instaurazione (2012) del giudizio di appello , e che il suo verificarsi non è stato oggetto didichiarazione in udienza ovvero di notificazione alle altre parti. Cosicché, stante la regola – per il giudizio di merito - dell ’ ultrattività del mandato alla lite, vi sarebbe stato margine per reputare corretta la notificazione da parte del Comune di Civitavecchia dell’appello al difensore della “OMG Program” s.r.l.presso lo stesso difensore ai sensi dell ’ art. 330, 1° co., cod. p roc . civ.(cfr. Cass. 23.11.2018, n. 30341). 12.In dipendenza della inammissibilità del ricorso l’avvocato M. [OSCURATO:PERSONA] va personalmente condannata a rimborsare al Comune controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità (cfr. in tal senso Cass 22.9.2022, n. 27847, secondo cui la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell’avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l’identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell’ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell’atto, restando ferma, peraltro, l’eventuale corresponsabilità di quest’ultimo -da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa - laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese); conf. Cass. 16225/2022. La liquidazione segue come da dispositivo. 13.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo avvocato M. [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’avvocato M. [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al controricorrente, Comune di Civitavecchia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo avvocato M. [OSCURATO:PERSONA],di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto. Così deciso in