CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 18020/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 20,u, - intimati - nonchè [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; L lì - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 583/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 110/2014, per quanto qui rileva, rigettava domanda di risarcimento di danni avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in relazione ad infiltrazioni nel proprio negozio che l'attrice aveva lamentate come derivanti dal lastrico solare di proprietà di Gester e da ostruzioni dello scarico condominiale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello principale e [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 18 febbraio 2019, riconosceva, alla luce degli esiti di una CTU svoltasi, che l'infiltrazione era derivata dall'ostruzione dello scarico condominiale, e che il condominio non aveva provato, in riferimento alla responsabilità ex articolo 2051 c.c., la sussistenza di caso fortuito, "con conseguente declaratoria di responsabilità del Condominio per i danni lamentati dall'attrice". Sulla dimostrazione del danno, tuttavia, osservava che le prove si limitavano "alla descrizione fotografica dell'evento e alla conferma testimoniale delle immagini", oltre alla produzione di fatture; riteneva insufficienti anche le testimonianze relative alla sussistenza dei danni e al pagamento delle fatture stesse, negando altresì la possibilità di valutazione equitativa essendo necessarie - e ritenendole invece qui mancanti - la "sussistenza" e la "entità materiale del danno". Rigettava pertanto l'appello principale e accoglieva quello incidentale, attinente alle spese di lite. 2,2 [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso, composto di quattro motivi, da cui si è difeso il condominio con controricorso includente pure ricorso incidentale condizionato e illustrato anche con memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo del ricorso principale, rubricato sub a) in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., denuncia nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli articoli 132, secondo comma, c.p.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c. per mancata disposizione di CTU estimativa richiesta sia in primo grado (nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. e nella comparsa conclusionale), sia in secondo grado (nell'atto d'appello e nelle precisate conclusioni), la quale sarebbe stata l'unico mezzo che poteva determinare l'entità dei danni; inoltre nella motivazione la sentenza impugnata affermerebbe, in sostanza, che per determinare quanto indicato come conseguenza dell'infiltrazione sarebbero stati agevoli un inventario o una perizia, dal che la ricorrente deduce che il giudice d'appello avrebbe dovuto allora motivare per quali ragioni non aveva disposta la CTU. Il principio per cui è discrezionalità del giudice disporre la CTU avrebbe dovuto accordarsi all'ulteriore principio che il giudice deve fornire adeguata motivazione su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa. Nel caso in esame il giudice, non disponendo la CTU richiesta, avrebbe secondo la ricorrente omesso di pronunciarsi su tale domanda, rendendo così nulla la sentenza. 2. Il secondo motivo, rubricato sub b) in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 156, secondo comma, c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte d'appello dapprima avrebbe dichiarato la responsabilità del condominio, per omessa prova del caso fortuito, ma poi avrebbe respinto l'appello principale. Inoltre avrebbe riconosciuto al condominio la responsabilità dei danni, e ciò nonostante accolto l'appello incidentale del condominio stesso, così condannando l'attuale ricorrente a rifondergli le spese del primo grado di giudizio. 3. Il terzo motivo, rubricato sub c) in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omesso esame di fatto discusso e decisivo. Come già evidenziato nel primo motivo, erano state richieste sia la CTU sia l'acquisizione di una perizia estimativa dei danni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] espletata per conto di Unipol, la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del condominio: perizia, quest'ultima, chiesta come oggetto di esibizione ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. nella terza memoria ex articolo 183 c.p.c., e poi nuovamente chiesta come oggetto di acquisizione all'esito della testimonianza Corbelli, "richiesta poi reiterata in tutte le sedi necessarie" dall'attuale ricorrente. A tutto ciò il giudice d'appello avrebbe dovuto dare risposta, mentre avrebbe omesso di darla, incorrendo così nell'omessa valutazione di un fatto discusso e decisivo. La perizia, invero, sarebbe stata decisiva, perché contenente "una descrizione dei danni ed una corrispondente valutazione". 4. Il quarto motivo, rubricato sub d) in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. In ordine alle spese di lite, il giudice d'appello avrebbe commesso due errori: in primo luogo, le avrebbe liquidate separatamente per il primo e il secondo grado; in secondo luogo, perché, pur avendo riconosciuta fondata la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] sull'an, aveva condannato quest'ultima a rifondere tutte le spese, senza tener conto della soccombenza reciproca. 5. Il ricorso incidentale condizionato si basa su un unico motivo, denunciante, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione, erronea e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c. La Corte d'appello, con motivazione irragionevole riguardo all'articolo 2051 c.c., avrebbe ravvisato la responsabilità del condominio per omessa prova dell'intervento di "un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità" tra il danno e la cosa in custodia. Già il Tribunale, tuttavia, seguendo l'esito della CTU, avrebbe ritenuto "altamente probabile la riconducibilità dell'ostruzione" dello scarico a fatto del terzo, indicandone specifiche ragioni. Il motivo si dipana successivamente in argomentazioni tratte ampiamente dalla sentenza di primo grado. 6.1 In primis, deve osservarsi che nel controricorso viene eccepito che la ricorrente, alla luce della visura CCIAA (doc.1 allegato controricorso), risulta essere stata messa in liquidazione in data 25 luglio 2012 (il giudizio di primo grado cominciò nel 2008) e poi cancellata dal registro delle imprese il 21 novembre 2013; e appunto il 25 luglio 2012 fu nominato liquidatore tale [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], che quale legale rappresentante ha sottoscritto la procura speciale per il ricorso in cassazione, in realtà non era più legale rappresentante quando l'ha sottoscritta, neppure (e non ha infatti addotto detta qualità) quale ex socia e successore della società; per di più per il ricorso in cassazione non vale l'ultrattività della procura rilasciata per i gradi precedenti. Dunque il ricorso andrebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA], e sarebbe inammissibile perché proposto da soggetto diverso da quello legittimato a ricorrere contro la sentenza. 6.2 L'eccezione, vagliata alla luce degli atti, risulta in buona parte fondata, in quanto la procura speciale del presente ricorso risulta conferita dal "legale rappresentante pro tempore Sig.ra. [OSCURATO:PERSONA]", la quale però tale non poteva qualificarsi, in quanto dalla visura CCIAA prodotta come allegato 1 del controricorso davvero emerge che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata messa in liquidazione già il 25 luglio 2012, con nomina in pari data di [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore. Non è neppure ravvisabile, ictu ()culi, per avviare il giudizio dinanzi a questa Suprema Corte un'ultrattività della procura (cfr. S.U. 4 luglio 2014 n. 15295) rilasciata nel giudizio di merito, in quanto è ben noto che il ricorso per cassazione esige una procura speciale (su questo "confine" dell'ultrattività della procura rilasciata in grado di merito v. da ultimo Cass. sez. 5, ord. 23 marzo.- 2021 n. 8037). / - Tenendo conto, altresì, della cancellazione della società dal registro delle imprese quale evento pure attestato dalla citata visura CCIA come verificatosi già anteriormente alla pronuncia della sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semmai dovuto enunciare, ai fini del rilascio della procura speciale e quale fonte di legittimazione in termini successori, una sua qualifica ffi ex seda, laddeve come rileva anche il controricorso - ciò nn ha fatte, figurando invece nella procura speciale e nella proposizione del ricorso per cassazione "legale rappresentante pro tempore" di "società TEPEPA 6.3 Da ciò deriva che la procura speciale di cui si è avvalso il difensore per presentare il presente ricorso per cassazione è inesistente, in quanto conferita - deve a questo punto ritenersi - da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese: ed inesistente deve qualificarsi giacché il rapporto di mandato tra l'avvocato e il cliente qui non può sussistere per mancanza del mandante (la società estinta), onde l'attività processuale svolta rimane di esclusiva responsabilità del legale, così da renderlo il soggetto tenuto a rifondere le spese alla controparte che si è difesa (sulla scorta di S.U. 10 maggio 2006 n. 10706, v. Cass. sez. L, 4 giugno 2015 n. 11551 e Cass. sez. 6-3, ord. 21 aprile 2017 n. 10071; e cfr. da ultimo Cass. sez. 5, 17 giugno 2021 n. 17360, che appare peraltro inserire un limite a tale insegnamento delle Sezioni Unite, esigendo nel caso di cancellazione di società estinta la sussistenza di circostanze concrete dimostranti la consapevolezza dell'avvocato della mancanza di qualità di legale rappresentante in capo della persona fisica che gli rilascia il mandato - questa è la massima: "È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito(il mandato." -, ma che sotto questo profilo non risulta condivisibile - anche qualora si potesse prescindere dal chiaro dettato dell'articolo 374, terzo comma, c.p.c., ipotesi ovviamente non configurabile - in quanto non è la parte, bensì è proprio il difensore, in forza delle sue conoscenze professionali, il soggetto idoneo a identificare chi è legittimato a rilasciargli la procura per adire la cassazione). Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile per inesistenza di procura. 7. Peraltro, non si può non rimarcare pure l'evidente inconsistenza dei motivi del ricorso qualora fossero vagliabili. 7.1 Invero, il primo motivo ravvisa un vizio di nullità motivazionale per non avere il giudice d'appello affrontato espressamente la questione della richiesta di disposizione di una "CTU tecnica-estimativa", la quale sarebbe stata, "nel caso in esame, l'unico possibile mezzo per accertare l'entità dei danni". La stessa esposizione del motivo, però, segnala la presenza nell'apparato motivazionale della pronuncia impugnata di uno specifico passo che vaglia il compendio probatorio per escludere che questo sia sufficiente "in punto di quantum" (si precisa che nella motivazione si giunge ad escludere espressamente anche "la sussistenza" del danno, che affianca alla sua "entità materiale"), espletando quindi una valutazione fattuale che in questa sede non può essere censurabile e che comunque non integra il radicale vizio denunciato, ma anzi lo smentisce: la motivazione sussiste, non potendosi peraltro sondare la sua condivisibilità o meno in termini appunto di merito. D'altronde, il riferimento ad "una perizia" congiunto a quello ad "un inventario" intende, implicitamente ma chiaramente visto appunto il riferimento all'inventario, esprimere la necessità di un tempestivo intervento peritale, che avrebbe cioè dovuto espletarsi in epoca prossima al classico "inventario" dei danni: è dunque insostenibile l'affermazione, presente appunto nel motivo, che con questo passo sarebbe "la stessa sentenza a dichiarare - rectius: a dimostrare - come l'espletamento del mezzo tecnico/istruttorio avrebbe potuto influire sulla decisione in modo assolutamente determinante", in quanto il, riferimento del giudice d'appello è ad un espletamento di un tale mezzo cognitivo a tempo reale rispetto all'evento asseritamente dannoso. Il resto del motivo, poi, offre ulteriori critiche direttamente fattuali in ordine al compendio probatorio, non sciogliendo, quindi, la complessiva censura da una evidente inammissibilità. 7.2 n secondo motivo è del tutto privo di consistenza, in quanto non corrispondente alla realtà processuale. Non vi è, infatti, alcun contrasto tra motivazione e dispositivo, giacché il giudice d'appello non si è fermato ad accertare - come il motivo prospetta - l'inesistenza del caso fortuito esonerante dalla responsabilità del custode, ma è giunto poi ad escludere che sia stata provata l'esistenza di conseguenti danni. 7.3 n terzo motivo è una sorta di riproposizione di quanto era già stato addotto nel secondo motivo, soprattutto in relazione a una parte del compendio probatorio, per lamentare la mancata acquisizione della perizia Corbelli, richiesta fin dalla memoria ex articolo 183 c.p.c. del primo grado e dal verbale susseguente alla escussione della teste Corbelli, tentando di condurre la mancata acquisizione suddetta in una "omissione totale della valutazione di un fatto decisivo del processo, già oggetto di discussione". Invero la mancata disposizione di un'acquisizione articolo 210 c.p.c. è provvedimento di diniego processuale rispetto ad un'istanza, e rientra quindi nelle scelte istruttorie, e non invece nel fatto decisivo e discusso cui si riferisce l'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., che attiene all'incidenza, dirimente sul merito, di un fatto incluso nell'oggetto da accertare, e che d'altronde non è confondibile con l'articolo 112 c.p.c. come prospetta la rubrica del motivo: il quale, poi, nella sua illustrazione tenta proprio di ricondurre all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. la doglianza e quindi non coltiva alcuna pretesa violazione dell'articolo 112 c.p.c. 7.4 Il quarto motivo, infine, attribuisce al giudice d'appello due censure, come già sopra è emerso nella esposizione del contenuto, ictu ocull infondate. Non si comprende, in effetti, quale violazione di legge integri il distinguere la liquidazione delle spese del primo e del secondo grado, né tantomeno si individua una soccombenza reciproca nella sentenza impugnata, in quanto non risulta essere stata emessa alcuna condanna a carico dell'attuale controricorrente. 8. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, per cui non vi è luogo ad esaminare il ricorso incidentale, proposto come condizionato; la species di inammissibilità da cui è affetto il ricorso principale conduce alla condanna alla rifusione delle spese l'avvocato che lo ha proposto. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'avvocato ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 1500, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del suddetto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica