CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28083/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] MESSINA, con avv.tiIvo Caraccioli e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 3269/2016 depositata il 25 novembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento avverso il quale il contribuente proponeva ricorso, accolto dalla CTP con sentenza depositata in data 11 marzo 2014, ma con compensazione delle spese. L’Agenzia proponeva così appello principale, mentre il contribuente proponeva a sua volta appello incidentale in punto spese. Il ricorso principale veniva dichiarato inammissibile mentre quello incidentale era rigettato. TEMPESTIVITA’ APPELLO Ricorre l’Agenzia delle entrate in cassazione con due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo del ricorso si deduce violazione degli artt. 22 e 53, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR, a parere della difesa erariale erroneamente, stabilito che la distinta di spedizione relativa anche all’atto di appello, inviato a mezzo posta, fosse priva di valore al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione e comunque inidoneo ad assolvere all’onere del deposito della ricevuta di spedizione. 1.1. Il motivo è fondato. In effetti questa Corte ha già stabilito in varie occasioni che Nel processo tributario, la prova per il notificante del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c, è validamente fornita dall'elencodi trasmissione delleraccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto la tempestività dell'appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna del plico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione) ( di recente Cass. n. 18837/2024). Pertanto – posto che la distinta in esame è munita del timbro postale datario (cfr. doc. 7 della difesa erariale) - la rilevata assenza dell’indicazione e della sottoscrizione del funzionario postale risulta, ai fini che ne occupano, del tutto irrilevante. La produzione del documento suddetto ha dunque validamente tenuto luogo della ricevuta dell’invio, essendo pacifico e dimostrato che la distinta conteneva i riferimenti della raccomandata inviata all’appellato (la cui cartolina veniva ricevuta e prodotta, con l’indicazione anche qui del coincidente numero di raccomandata). Il giudice d’appello, avendo a disposizione la distinta suddetta datata 27 ottobre 2014, era dunque in grado di verificare sulla base di tale documento la tempestività dell’appello stesso, e altresì quella della costituzione dell’Agenzia delle entrate , infatti avvenuta il successivo 20 novembre 2014. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle medesime norme, in relazione agli artt. 14, 17 e 33, d.m. 9 aprile 2001, per aver ritenuto il giudice d’appello che solo la ricevuta di spedizione poteva dimostrare la tempestività della costituzione dell’Agenzia. 3. L’accoglimento del primo mezzo di impugnazione, e le relative osservazioni, determinano l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione de