CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 25571/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 13121/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3078/20 depositata il 16 novembre 2020 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Crotone dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento mediante il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente «ratione temporis», rideterminava con metodo sintetico, in base agli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. «vecchio redditometro»), il reddito complessivo netto del predetto contribuente relativo all’anno 2008, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. L’appello successivamente proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] era dichiarato inammissibile dall’adìta [OSCURATO:PERSONA] della Calabria con sentenza n. 3078/20 del 16 novembre 2020, resa nella contumacia della parte privata. A sostegno della decisione adottata il collegio di secondo grado osservava che: - il termine di impugnazione scadeva il 23 novembre 2018, in quanto la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23 aprile di quello stesso anno; - l’atto di appello, direttamente notificato dall’Agenzia delle Entrate a mezzo posta, era stato consegnato al destinatario il 26 novembre 2018, come evincibile dal relativo avviso di ricevimento; - su tale avviso non risultava apposto alcun timbro postale indicante la data di spedizione della raccomandata; - non poteva essere riconosciuta alcuna valenza probatoria all’elenco di trasmissione delle raccomandate prodotto dalla parte impugnante, «attesta(nte) la data di spedizione al 23.11.2018..., in quanto detto esemplare e(ra) irrituale rispetto al modello postale e, comunque, le modalità dell’apposizione dalla data non rispecchia(va)no i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità: ”stampigliatura o timbro datario“». Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha spiegato ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 156 c.p.c.. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver dichiarato tardivo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sull’erroneo assunto che la data di spedizione del plico contenente la copia notificata dell’atto di gravame non potesse essere desunta dall’allegato elenco di trasmissione delle raccomandate predisposto dalla stessa parte impugnante. 1.2 Viene, al riguardo, obiettato che su tale elenco era presente un timbro postale con la data del 23 novembre 2018, ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello. 1.3 Si soggiunge che la mancata sottoscrizione del timbro da parte dell’agente postale non valeva a privarlo della sua efficacia probatoria. 1.4 Il ricorso è fondato. 1.5 Poiché esso denuncia un preteso «error in procedendo» commesso dai giudici di secondo grado, la Corte è abilitata, quale giudice del fatto processuale , all’esame diretto degli atti di causa (cfr. Cass. n. 115/1995), avendo il ricorrente assolto l’onere di indicarli compiutamente (cfr., ex multis, Cass. n. 21874/2024, Cass. n. 26936/2022, Cass. n. 20924/2019). 1.6 Dall’operata disamina si ricava che sull’elenco di trasmissione delle raccomandate predisposto dall’Agenzia delle Entrate, comprendente anche quella utilizzata per la notifica dell’atto di appello in discussione, è presente un timbro postale con la data del 23 novembre 2018. 1.7 Il documento in questione non reca in calce alcuna firma. 1.8 Ciò posto, giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal mittente mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate munito del timbro postale, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo sulla distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne l’avvenuta consegna all’ufficio incaricato della spedizione. 1.9 È stato, inoltre, puntualizzato che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi ad attestazione compiuta da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, e che la mancanza di sottoscrizione non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità di identificarne la provenienza e non essendo la firma in discorso richiesta dalla legge «ad substantiam» (cfr. Cass. n. 23526/2019, Cass. n. 13330/2022, Cass. n. 11392/2023, Cass. n. 17722/2024, Cass. n. 28083/2024). 1.10 Alla luce della verifica degli atti processuali qui effettuata e in virtù dei surriferiti princìpi di diritto, deve allora ritenersi che l’Agenzia delle Entrate abbia dato prova di aver consegnato all’ufficio postale mittente, fin dal 23 novembre 2018, la raccomandata da inviare al Geremicca. 1.11 Orbene, proprio in tale data spirava il termine semestrale di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c. -applicabile anche alle controversie tributarie in forza del rinvio contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile-, essendo stata la decisione di primo grado pubblicata il 23 aprile 2018. 1.12 Nessun dubbio può, dunque, sussistere circa la tempestività dell’appello erariale, essendosi la notificazione perfezionata nei confronti della notificante [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla scadenza del termine anzidetto. 1.13 La sentenza in scrutinio, che ha diversamente statuito sul punto, appare, pertanto, affetta dal vizio processuale lamentato. 2. Va conseguentemente disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale esaminerà nel merito i motivi di gravame articolati dall’Agenzia delle Entrate. 2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R