CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 43069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 gennaio 2022, il Tribunale di Milano - Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 6 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Mandagli° avrebbe partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché avrebbe commesso due reati- fine: in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esportato in territorio svizzero un quantitativo non modico di cocaina; in concorso con [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto il 4 giugno 2020 e nei cui confronti si è proceduto separatamente, deteneva kg. 1,194 di cocaina, occultata all'interno di un'autovettura. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti alla partecipazione all'associazione. Sostiene che la partecipazione al sodalizio criminoso sarebbe stata desunta dalla mera commissione dei due reati-fine, ritenuti acriticamente espressione del programma criminoso, e sopravvalutati, nella loro portata ìndiziaria rispetto al reato associativo, atteso che si tratta di fatti commessi in un arco temporale di soli dieci giorni. Il ricorrente rileva, inoltre, che la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione costituisce un elemento indiziario di rilevanza, ma solo quando, attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova, possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei rilievi mossi dalla difesa e, in particolare che: la frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'abitazione dell'indagato era giustificata del fidanzamento tra la sorella di quest'ultimo e il Larosa; la presenza del Mendaglio sui luoghi dei fatti, in occasione degli episodi ritenuti rilevanti dagli investigatori, era basata su un'identificazione tutt'altro che certa. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti ai due reati-fine. (capi 110 e 111). Sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe del tutto ignorato le censure mosse dalla difesa con il riesame. In particolare, con riferimento ai fatti del 26 maggio 2020, non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi: i fotogrammi e le riprese video che riprendevano l'arrivo nell'officina di [OSCURATO:PERSONA] della "[OSCURATO:PERSONA]", all'interno della quale verrà poi occultata la cocaina, non mostrerebbero il volto di Mandagli° Rocco; dalle conversazioni intercettate all'interno del veicolo non emergerebbe con certezza la presenza del ricorrente all'interno del veicolo; la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'abitazione dell'indagato sarebbe giustificata dal fatto che il Larosa era il fidanzato di [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che, alle ore 18,43, la "[OSCURATO:PERSONA]" era stata parcheggiata lungo la pubblica via da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] renderebbe ben possibile che, proprio quest'ultima, si trovasse all'interno della vettura, quando questa era stata portata nell'officina per caricarla di droga. Analoghe lacune motivazionali sarebbero riscontrabili con riferimento all'episodio del 3 e 4 giugno 2020 (capo 111), visto che il coinvolgimento del Mandaglio nella commissione del reato sarebbe basato su mere congetture. 2.3 Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti alle contestate aggravanti dell'agevolazione mafiosa e della transnazionalità. Lamenta la mancata motivazione in ordine a tutti i rilievi difensivi inerenti all'insussistenza delle aggravanti contestate, avendo il Tribunale espressamente ritenuto di non pronunciarsi per un asserito difetto di interesse ad impugnare l'ordinanza sul punto. 2.4 Con un ultimo motivo, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene che l'ordinanza sarebbe palesemente viziata non avendo adeguatamente motivato né rispetto al paventato pericolo di inquinamento probatorio né in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Il Tribunale, in particolare, avrebbe fatto esclusivo riferimento alle modalità dei fatto, trascurando completamente la personalità dell'imputato, soggetto ancora giovane e incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, della violazione di legge e dell'inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).Al riguardo, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr. pagine 11 e SS. dell'ordinanza). Dall'ordinanza emerge che svariati sono gli indizi analizzati e valutati dal Tribunale, che ha dato particolare rilievo alla circostanza che l'indagato si accompagnasse a esponenti di spicco del sodalizio criminale e, assieme a questi, commettesse i reati-fine. Ha, altresì, correttamente posto in rilievo il contenuto delle conversazioni, tra le quali ha evidenziato anche quella in cui l'indagato dà istruzioni sul funzionamento dei telefoni criptati. Il Tribunale ha risposto, in maniera esauriente e logica, anche alle questioni poste della difesa, evidenziando, tra l'altro, che, dalle conversazioni intercettate, emergeva che il Larosa era a casa dell'indagato non certo per far visita alla fidanzata e che l'identificazione del Mendaglio risultava certa anche dal contenuto delle conversazioni e dalle osservazioni della polizia giudiziaria. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Anche con esso, il ricorrente, in sostanza, non deduce alcun effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma chiede un'inammissibile rivalutazione e revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Anche in ordine alle questioni dedotte con il secondo motivo, non è affatto vero che il Tribunale non abbia motivato, avendo, invece, questo speso, su tutte le questioni poste dalla difesa, esaurienti argomentazioni (cfr. pagine 12 e ss. dell'ordinanza), basate su una lettura delle intercettazioni e su una valutazione dell'osservazione dei filmati - ben diverse da quelle offerte dal ricorrente - che non appaiono affette da alcun vizio logico o travisamento di prova e che, pertanto, non risultano censurabili in tale sede.Quanto alle censure mosse all'ordinanza con riferimento all'episodio del 3 e 4 giugno 2020 (capo 111), esse oltre che manifestamente infondate - atteso che, anche in ordine a tale episodio, il Tribunale ha adeguatamente motivato - si presentano intrinsecamente generiche, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che le valutazioni del Tribunale si baserebbero su mere congetture. In realtà, il ricorrente non si confronta effettivamente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata, rendendo così il motivo privo anche di specificità estrinseca. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Al riguardo, va ricordato che «sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura» (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508, Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256). Ebbene, nel caso in esame, le aggravanti non incidono sull'applicabilità della misura, né sulla durata dei termini. 1.4. Il quarto motivo è infondato. Il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle esigenze cautelari, facendo riferimento non solo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc pen., ma anche alla gravità delle condotte, rimarcando come queste si inserissero in un "contesto" di rapporti con la criminalità organizzata di matrice "ndranghetista". Ha poi evidenziato lo spessore criminale dimostrato dall'indagato, facendo riferimento sia alla sua dimestichezza con i telefoni criptati che la sua "operatività" verso il territorio elvetico. Quanto al requisito dell'attualità, ha posto in rilievo che i reati-fine risalivano appena al 2020 e che, dagli atti di indagine, risultavano contatti tra gli indagati ancor più recenti. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu