Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 10733/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11299/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2958/2023 depositata il 27/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. –c on l a senten z a indicata in e p igrafe la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dichiarativa di fallimento dell a sua omonima impresa individuale, su ricorso ex art. 6 l.fall. della creditriceBarbara Ciopirri;

2. – [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione notificato il 25/05/2023 affidato a tr e motivi , cui hanno resistito con controricorso sia il Fallimento intimato che [OSCURATO:PERSONA];

3. – in data 11/11/2024 il F allimento controricorrente ha formulato “istanza per l’interruzione del giudizio” ex art. 301 c.p.c. dando atto che il 05/10/2024 è deceduto l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore del ricorrente;

4. – la notifica dell’avviso di udienza ex art. 380 bis c.p.c. effettuato dalla cancelleria personalmente al ricorrente non è andata a buon fine per “irreperibilità del destinatario” , con restituzione delplico per mancata notifica in data 22/01/2025.

Considerato che

5. – non va accolta l’istanza di interruzione del processo, atteso che, nel giudizio di cassazione, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione non oper a l'interruzione del processo, ma, tratt andosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina(Cass. 775172020; cfr. Cass. 21608/2013);

6. – anche di recente si è detto che simili eventi , pur non comportando l'interruzione del giudizio di cassazione, consentono alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che il suo venir meno incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito(Cass. 2107/2023, 22107/2023 ; conf.

Cass. Sez.

U, 26856/2017, Cass. 22107/2023) ; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, comma 2 , c .p.c. ( Cass. Sez.

U, 1206/2006, 477/2006, Rv. 585538 -01);

7. -non rileva che si tratti di una adunanza camerale e non di udienza pubblica, attesa la permanenza, in ogni caso, delle prerogative di intervento dei difensori nel procedimento in camera di consiglio, attraverso la facoltà di deposito di memorie scritte (ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate a supportare, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa della parte rappresentata(Cass. 11300/2023); P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare comunicazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] personalmente, nelle forme di rito, della fissazione della successiva adunanza e del sopravvenuto decesso del suo difensore , onde consentirgli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11299/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2958/2023 depositata il 27/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. –c on l a senten z a indicata in e p igrafe la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dichiarativa di fallimento dell a sua omonima impresa individuale, su ricorso ex art. 6 l.fall. della creditriceBarbara Ciopirri; 2. – [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione notificato il 25/05/2023 affidato a tr e motivi , cui hanno resistito con controricorso sia il Fallimento intimato che [OSCURATO:PERSONA]; 3. – in data 11/11/2024 il F allimento controricorrente ha formulato “istanza per l’interruzione del giudizio” ex art. 301 c.p.c. dando atto che il 05/10/2024 è deceduto l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore del ricorrente; 4. – la notifica dell’avviso di udienza ex art. 380 bis c.p.c. effettuato dalla cancelleria personalmente al ricorrente non è andata a buon fine per “irreperibilità del destinatario” , con restituzione delplico per mancata notifica in data 22/01/2025. Considerato che 5. – non va accolta l’istanza di interruzione del processo, atteso che, nel giudizio di cassazione, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione non oper a l'interruzione del processo, ma, tratt andosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina(Cass. 775172020; cfr. Cass. 21608/2013); 6. – anche di recente si è detto che simili eventi , pur non comportando l'interruzione del giudizio di cassazione, consentono alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che il suo venir meno incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito(Cass. 2107/2023, 22107/2023 ; conf. Cass. Sez. U, 26856/2017, Cass. 22107/2023) ; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, comma 2 , c .p.c. ( Cass. Sez. U, 1206/2006, 477/2006, Rv. 585538 -01); 7. -non rileva che si tratti di una adunanza camerale e non di udienza pubblica, attesa la permanenza, in ogni caso, delle prerogative di intervento dei difensori nel procedimento in camera di consiglio, attraverso la facoltà di deposito di memorie scritte (ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate a supportare, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa della parte rappresentata(Cass. 11300/2023); P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di dare comunicazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] personalmente, nelle forme di rito, della fissazione della successiva adunanza e del sopravvenuto decesso del suo difensore , onde consentirgli