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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 11300/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 5356/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell ’ avv . to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorr ente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2023 - R.G. n. 5356/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA].L.in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliat a in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2345/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2023 - R.G. n. 5356/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche, osservail Collegio come sia stata acquisita agli atti del giudizio un certificatodel “ Comitato per la tenuta dell'albo speciale degli avvocati cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superi ori ” del 12/1/2023 attestantel’avvenuta cancellazione dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (unico difensore dell a società odiern a ricorrente ) dall’Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazioneed alle altre giurisdizion i superiori; tale cancellazione è avvenuta, con deliberazione assunta dal predettoComitato, in data 18 / 9 /202 0 (con decorrenza dal 23 / 6 /202 0 ); ciò posto, rilevato che tutti gli atti depositati in giudizio a firma dell’avvocatoDella Costanza (dal ricorso a l controricorso depositato al fine di resistere al ricorso incidentale della controparte) appaiono formati in data anteriore a quella di decorrenza della cancellazione dall’Albo del ridetto difensore , ritiene il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore (e, a fortiori, la relativa cancellazione dall’Albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettivitàdel diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (odadunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessa ria diligenza ea fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore ( v., in se nso conforme , Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 - L, Ordinanzan. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 – 01 , nonché Sez.

U, Ordinanzainterlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 - 01) ; [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2023 - R.G. n. 5356/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri leragioni che, nei casi come quello in esame, militano a sostegno dell’esigenza di un rinvio a nuovo ruolo, c on la comunicazione, alla parte interessata d el venir meno del proprio (unico) difensore originario, della facoltà di munirsi di un nuovo difensore, risultano d’altrocanto riconosciute dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, là dove hanno rilevato com e, nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore (cui dev’essere processualmente equiparata la relativa cancellazione dall’Albo professionale), avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dallarelata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'eserciziodel diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta,per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione,rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore,vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez.

U, Sentenzan. 1206 del 23/01/2006, Rv. 585537 – 01; Sez.

U, Sentenza n.477 del 13/01/2006, Rv. 585538 - 01); èappena il caso di sottolineare come la mancata previsione della discussionedell’odierno ricorso in udienza pubblica (essendo stata la relativa trattazione prevista nelle forme dell’adunanza camerale, ai sensidell’art. 380 - bis.1 c.p.c.), debba ritenersi, con riguardo al caso di specie,del tutto irrilevante, attesa la permanenza, in ogni caso, delle [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2023 - R.G. n. 5356/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prerogativedi intervento dei difensori nel procedimento in camera di consiglio,attraverso la facoltà di deposito di m emorie scritte (ai sensi del medesimo art. 380 - bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate ad arricchire e sostenere, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa dellaparte rappresentata; P.Q.M.

Rinviala causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 5356/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell ’ avv . to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorr ente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2023 - R.G. n. 5356/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA].L.in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliat a in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2345/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2023 - R.G. n. 5356/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche, osservail Collegio come sia stata acquisita agli atti del giudizio un certificatodel “ Comitato per la tenuta dell'albo speciale degli avvocati cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superi ori ” del 12/1/2023 attestantel’avvenuta cancellazione dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (unico difensore dell a società odiern a ricorrente ) dall’Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazioneed alle altre giurisdizion i superiori; tale cancellazione è avvenuta, con deliberazione assunta dal predettoComitato, in data 18 / 9 /202 0 (con decorrenza dal 23 / 6 /202 0 ); ciò posto, rilevato che tutti gli atti depositati in giudizio a firma dell’avvocatoDella Costanza (dal ricorso a l controricorso depositato al fine di resistere al ricorso incidentale della controparte) appaiono formati in data anteriore a quella di decorrenza della cancellazione dall’Albo del ridetto difensore , ritiene il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore (e, a fortiori, la relativa cancellazione dall’Albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettivitàdel diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (odadunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessa ria diligenza ea fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore ( v., in se nso conforme , Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 - L, Ordinanzan. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 – 01 , nonché Sez. U, Ordinanzainterlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 - 01) ; [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2023 - R.G. n. 5356/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri leragioni che, nei casi come quello in esame, militano a sostegno dell’esigenza di un rinvio a nuovo ruolo, c on la comunicazione, alla parte interessata d el venir meno del proprio (unico) difensore originario, della facoltà di munirsi di un nuovo difensore, risultano d’altrocanto riconosciute dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, là dove hanno rilevato com e, nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore (cui dev’essere processualmente equiparata la relativa cancellazione dall’Albo professionale), avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dallarelata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'eserciziodel diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta,per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione,rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore,vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenzan. 1206 del 23/01/2006, Rv. 585537 – 01; Sez. U, Sentenza n.477 del 13/01/2006, Rv. 585538 - 01); èappena il caso di sottolineare come la mancata previsione della discussionedell’odierno ricorso in udienza pubblica (essendo stata la relativa trattazione prevista nelle forme dell’adunanza camerale, ai sensidell’art. 380 - bis.1 c.p.c.), debba ritenersi, con riguardo al caso di specie,del tutto irrilevante, attesa la permanenza, in ogni caso, delle [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2023 - R.G. n. 5356/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prerogativedi intervento dei difensori nel procedimento in camera di consiglio,attraverso la facoltà di deposito di m emorie scritte (ai sensi del medesimo art. 380 - bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate ad arricchire e sostenere, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa dellaparte rappresentata; P.Q.M. Rinviala causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente