CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 07223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24956/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale presso la PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n. 1279/2018depositata il 14/05/2018 . Udita la relazione svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Uditi difensori delle parti. Udito il P.G. che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso e comunque non si è opposto al rinvio richiesto dal difensore della società. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 340/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio ha applicato l’imposta di registro, con aliquota del 3% , relativa alla sentenza n. 2503/2010 emessa dal Tribunale di Ferrara in accoglimento di domanda di revocatoria fallimentare proposta nei confronti della società controricorrente e della società Riesfacotoring dalla società Frullo con contestuale ordine di pagamento di somme. La società resiste con controricorso. In data 23 febbraio 2024 , il nuovo difensore dando atto del decesso in data 14 febbraio 2024 del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore di FEA , nel presente processo, ha chiesto rinvio dell’udienza per predisporre memorie difensive.In data 8 marzo 2024, la società ha depositato memoria per contestare la tardività del ricorso proposto, in quanto la sospensione dei termini ex art. 6 comma 11 dl 119/2018 non troverebbe applicazione agli atti di liquidazione. Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso; in ogni caso, non si oppone al rinvio richiesto dal difensore della società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio come sia stata acquisita agli atti del giudizio il certificato di morte dell’originario difensore della società, avvenuta, in data 12 febbraio 2024; ciò posto, ritiene il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, il decesso del difensore (così come la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore e, a fortiori, la relativa cancellazione dall’Albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (v., in senso conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 –01, nonché Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 - 01), ovvero, dovendo il nuovo difensore svolgere l’attività difensiva, anche attraverso il deposito di memorie nei termini di legge (Cass. n.11300/2023; Cass. n. 2107/2023);che, pertanto, le ragioni esplicitate determinano la necessità di rinviare la causa, dandone comunicazione al difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito; P.Q.M. Rinvia la causa all’udienza pubblica del 17 maggio 2024, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione ad entrambe le parti della fissazione della successiva nuova udienza. Così deciso in Roma