Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04834/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22316/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 1515/16 depositata il 19 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: - l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale è stato comunicato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vallo della Lucania, difensore del ricorrente, mediante deposito in Cancelleria, non essendo stato possibile eseguire la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, in quanto il destinatario non è presente sul sistema RegInde ; -da informazioni acquisite tramite la Cancelleria presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il sunnominato avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta cancellato dall’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2 marzo 2022; considerato che: -in tema di procedimento dinanzi alla Corte Suprema, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente,dall’albo, in quanto indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo dello «ius postulandi»(cfr. Cass. Sez.

Un. n. 26856 /2017); -nel giudizio di cassazione non opera l’istituto dell’interruzione, ma la cancellazione dell’avvocato dall’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori impone alla Corte di garantire alla parte interessata la possibilità di nominare un nuovo difensore, essendosi in presenza di un evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio,la cui inviolabilità deve essere garantita in tale giudizio in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, secondo i princìpi del giusto processo (cfr. Cass. n. 11300/2023); ritenuto che, alla luce di quanto precede, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire al ricorrente di provvedere all’eventualenomina di un nuovo difensore; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiv a udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22316/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 1515/16 depositata il 19 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: - l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale è stato comunicato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vallo della Lucania, difensore del ricorrente, mediante deposito in Cancelleria, non essendo stato possibile eseguire la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, in quanto il destinatario non è presente sul sistema RegInde ; -da informazioni acquisite tramite la Cancelleria presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, il sunnominato avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta cancellato dall’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2 marzo 2022; considerato che: -in tema di procedimento dinanzi alla Corte Suprema, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente,dall’albo, in quanto indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo dello «ius postulandi»(cfr. Cass. Sez. Un. n. 26856 /2017); -nel giudizio di cassazione non opera l’istituto dell’interruzione, ma la cancellazione dell’avvocato dall’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori impone alla Corte di garantire alla parte interessata la possibilità di nominare un nuovo difensore, essendosi in presenza di un evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio,la cui inviolabilità deve essere garantita in tale giudizio in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, secondo i princìpi del giusto processo (cfr. Cass. n. 11300/2023); ritenuto che, alla luce di quanto precede, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire al ricorrente di provvedere all’eventualenomina di un nuovo difensore; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiv a udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassaz