CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 27153/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04489/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 140 (PEC [OSCURATO:EMAIL]), già procuratore speciale nel giudizio RG 2347-2022 Sez V Cassazione civile per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da sérappresentato e difeso ex art 86 cpc; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ADER , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -intimato- avverso la ordinanza della Sez ione 5°, n.r.g. 2347/2022, numero sezionale 683/2024, numero raccolta generale 4786/2024, data pubblicazione 22/2/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per correzione di errore materiale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che: 1.1. Nel giudizio RG 2347-2022, Ricorrenti Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e Agenzia Entrate Riscossione - ADER (C.F. 1375688100) chiedevano la cassazione della Sentenza della C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA]. 13 n. 4743/13/21, depositata il 9/06/2021 e non notificata; 1.2. [OSCURATO:PERSONA] Primo , costituita con controricorso, depositava in data 7/01/2024 " memoria controricorrente avverso richiesta ex art. 380 bis c.p.c.pdf", con allegata nota spese, nel fascicolo telematico della Corte di Cassazione RG 2347-2022. Tale memoria veniva catalogata dalla cancelleria come atto “Memoria380bis1” (allegato n.2). 1.3. Il difensore, procuratore speciale della controricorrente, a pag. 5 di tale memoria scriveva:…“ Si confermano le rassegnate conclusioni con la condanna delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed ADER in solido alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio di legittimità (nota spese allegata con richiesta di attribuzione al procuratore antistatario) e lacondanna delle medesime in solido al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché con applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art 18 del D.Lgs. 149-2022 e condanna alla cassa delle ammende”. 1.4. La nota spese veniva allegata alla memoria (allegato n. 3) con indicazione nella parte superiore della stessa della dicitura “con attribuzione al procuratore antistatario” 1.5. In data 22/2/2204 veniva depositata e notificata al predetto difensore l’ordinanza n. 4786/2024, depositata il 22 febbraio 2024, di accoglimento delle ragioni della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] Primo(oggi ricorrente) con condanna alle spese in solido nei confronti di Agenzia d elle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e Agenzia Entrate Riscossione -ADER ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); 1.6. Per mero errore l’ordinanza in oggetto di accoglimento delle ragioni dell’odierna ricorrente a pagg. 4 e 5 nel P.Q.M. riporta: “Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento: a) in solido, a favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000.00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; nonché di Euro 2.000,00 art 96 terzo comma cod. proc. civ.b) di euro 1.000,00 ciascuna a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.” 1.7. Non risulterebbe, quindi la distrazione delle spese legali al procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 140, c.a.p. 80128, come richiesta. 1.8. Ha concluso chiedendo la correzione di tale errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde, ex plurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n. 12437). 2. Nella specie, la Suprema Corte, nel liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità in favore del contribuente, aveva omesso di pronunciarsi per errore o svista sulla richiesta di distrazione formulata dai difensori antistatari. 3. In ragione del predetto errore l’ordinanza, andava, quindi, corretta, anche d’ufficio (Cass. Sez. Un. 4353/2023), laddove prevede la condanna alle spese di lite in favore del contribuente senza disporne la distrazione in favore dei suoi difensori antistatari. 4. Il ricorso è dunque fondato. 5. Pertanto, l’ordinanza n. 4786/2024, depositata il 22 febbraio 2024 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del contribuente devono essere distratte in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6. La Corte, dispone dunque che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte, n. 4786/2024, depositata il 22 febbraio 2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «ed agli accessori legge» [di cui al capoverso lett. a)], «, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA].»; 7. Deve conseguentemente ordinarsi alla Cancelleria per l’annotazione e la notifica alle parti della presente ordinanza. 8. La natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22 giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17 settembre 2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale e dispone che l’ordinanza di questa Corte, n. 4786/2024, depositata il 22 febbraio 2024,venga corretta, nel dispositivo, aggiungendo, dopo le parole «ed agli accessori legge» [di cui al capoverso lett. a)], «, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA]