CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 04353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6775-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da sé medesimi; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], Sez. U –RG6775/2022 camera di consiglio22.11.2022 REGIONE CAMPANIA; -intimati - per correzione di errore materiale della sentenza n. 1995/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 24/01/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ― Con sentenza n. 1995 /202 2 queste Sezioni Unite hanno respinto il ricorso proposto dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], Bacini del Sarno dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irno avverso la sentenza n. 4099/2020 del Consiglio di Stato e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrentiComune di Pompei, Comune di Montoro, Comune di SantaCascone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 7.800,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. 2. ― Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno rappresentato e difeso i nominati controricorrenti nel giudizio di legittimità, hanno depositato un ricorso con cui ha nno domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale consistente nella mancata pronuncia della distrazione delle spese processuali in loro favore, quali antistatari. Con memoria datata 5 novembre 2022 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso.Non ha formalizzato alcuna rinuncia l’altro difensore degli originari controricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― L a domanda di correzione mantiene vitalità con riferimento alla posizione del difensore non rinunciante, ma non si giustifica la pronuncia di un provvedimentoemendativo limitato alla sola posizione Sez. U –RG6775/2022 camera di consiglio22.11.2022 di lui. 4. ― Gli istanti sopra indicati hanno inteso proporre un vero e proprio ricorso per correzione di errore materiale, come è dato ricavare dalla stessa intestazione dell’atto depositato, per l’appunto qualificato «ricorso».Tale è la forma (pure richiesta dalla norma generale di cui all’art. 287 c.p.c.)con cui la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo(art. 391 bis, comma 1, c.p.c.).Peraltro ― ciò è ben noto ― in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, c.p.c. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte».Come è evidente, tale eventualità non può portare a confondere le due distinte modalità con cui il procedimento per correzione di errore materiale può aver luogo. Ferma, infatti, la necessità, in entrambi i casi,dell’instaurazione del contraddittoriocon la controparte (si veda Cass. 25 novembre 2019, n. 30651che richiama, al riguardo, le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 380 bis c.p.c. e la generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c.),nell’ipotesi in cui sia depositatoun ricorso per correzione di errore materiale ― e non già una semplice istanza sollecitatoriaquanto all’esercizio del potere ufficioso della Corte di correggere l’errore stesso ― devono osservarsi le disposizioni di cui agli artt. 365 ss. c.p.c. (art. 391 bis, comma 1, c.p.c.): talché, ad esempio, il ricorso risulta impro cedibile ove l’istante non depositi copia autentica del provvedimento da correggere, essendo richiesta l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (Cass. 30 giugno 2020, n. 12983). L’attribuzione alla Corte del potere di correggere d’ufficio la sua statuizioneconsente, però, alla stessa di provvedere nel senso indicato , sempre che sia instaurato il contraddittorio ― e che ricorrano, ovviamente, le condizioni per l’intervento emendativo―, anche nei casi Sez. U –RG6775/2022 camera di consiglio22.11.2022 in cui il ricorso ex art. 391 bis , comma 1, c.p.c. sia inammissibile o improcedibile, come anche nell’ipotesi di rinuncia della parte istante . Deve prevalere, al riguardo, l’esigenza di rimediare a quellaincoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazioneformale della volontà giurisdizionaleespressa nella statuizione e il reale contenuto di questa . Si tratta, qui, di riconoscere il giusto rilievo a ll’interesse di carattere generale a che laCorte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misurache consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sul la sola esteriorizzazione d e l comando giudiziale. Il detto interessedi carattere generale n on può , del resto, porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l ’ err or e material e che qui viene in discorso è quell o che non riguard a l'individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma― appunto ― solo l ’ espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato(Cass. Sez. U. 14 febbraio 1983, n. 1104). 5. ― Nel caso in esame, la rinuncia dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non esclude l’interesse, sotteso all’intervento officioso, a che i l provvedimento sia depurato dell’ omissione che affligge nel suo complesso (avendo cioè riguardo alla richiesta che fu formulata da entrambi i difensori) la rappresentazione della volontà della Corte: omissione― quella relativa alla distrazione (c he qui ricorre ) ― a cui va posto rimedioproprio con lo strumento correttivo (Cass. Sez. U. 7 luglio 2010, n. 16307; più di recente, cfr.Cass. Sez. U. 27 novembre 2019, n. 31033). 6. ― Ciò detto , ess e ndo si il contraddittorio ritualmente istaurato , può procedersi alla correzione del provvedimento , che manca della Sez. U –RG6775/2022 camera di consiglio22.11.2022 statuizione sulla distrazione: pronuncia, questa, che risulta sia stata domandata,nel corso del definito giudizio di legittimità , col ricorso per cassazionee ribadita nella memoria ex art. 378 c.p.c.. P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso, dispone che al primo capoverso del dispositivo della propria sentenza n. 1995/2022 , dopo le parole «condanna il ricorrente alla refusione delle spese che liquida infavore del Comune di Pompei, del Comune di Montoro, di SantaCascone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 7.800,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsospese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge» sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore dei difensori antistatari dei detti controricorrenti»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’origi