CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 18252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17441/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso elettivamente dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controparti- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 3074/2023depositata il 01/02/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con “ricorso ex artt. 287 e 288 c.p.c.” del 19/07/2023, il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 3074 del 01/02/2023 laddove, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (n. 24111/2021 R.G.) , ha condannato quest’ultimo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che in favore dell’Erario, nonostante nel controricorso fosse stato indicato che il Fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 144 TUSG; 2. – con provvedimento del 05/09/2023 il Presidente titolare della Prima sezione civile di questa Corte, «vista l’istanza per correzione d’ufficio di errore materiale», ha disposto la trasmissione dell’istanza « alla Centrale Civile per l’iscrizione e la restituzione alla Prima sezione civile per la trattazione in sezione»; [OSCURATO:PERSONA] 3. – non vi è prova in atti della notifica del ricorso per correzione di errore materiale alle controparti, ed anche la successiva attivazione del procedimento d’ufficio , in forza del richiamato provvedimento del presidente titolare, non ha realizzato compiutamente il contraddittorio , a tal fine non risultando sufficiente la mera comunicazione del l’ avviso di udienza , non accompagnata dall’originaria istanza; 4. –di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che«In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto» ( Cass. Sez. U, 4353/2023, che ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione); 4.1. – in particolare , le Sezioni unite citate hanno ricordato che, in forza della modifica apportata all’art. 391-bis, comma 1, c.p.c. dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzione di errore materiale può essere non solo domandata dalla parte , ma anche «rilevata d’ufficio dalla Corte», ma hanno ribadito che resta ferma «la necessità, in entrambi i casi, dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte» (conf. Cass. 17565 /2022, nel senso che, in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso, mentre, in caso di impulso officioso, l’instaurazione del contraddittorio è a cura della cancelleria della Corte); P.Q.M. dispone che la cancelleria provved a alla notifica del ricorso alle controparti del giudizio iscritto al n. 24111/2021 R.G. e rinvia a nuov