Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 28526/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tale all’indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 598/2024depositata il 28/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Numero di raccolta generale 28526/2025Data pubblicazione 28/10/2025Quattrodì s.r.l. aveva agito avanti al Tribunale di Milanoconvenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e chiedendone la condannaal rimborso degli interessi passivi per il periodo 2012/2016 su unmutuo bancario contratto dalla società e degli importicorrispondenti alle spese condominiali versati nel periodo2012/2013.

A fondamento della domanda la società aveva espostoche all’esito di un precedente giudizio era stata pronunciata larisoluzione del contratto di compravendita immobiliare intercorsotra le parti, rispetto al quale [OSCURATO:SOCIETA]. era acquirente e NicolaMiscione venditore, e che il convenuto era stato condannato ancheal risarcimento dei danni, liquidati, in base alla documentazioneprodotta, sulla base degli interessi passivi del mutuo bancariocontratto per l’acquisto, maturati fino al 2012 e delle spesecondominiali sostenute per l’immobile, versate fino al 2012; in quelgiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. aveva documentato, in sede di comparsaconclusionale, altri esborsi allo stesso titolo maturati dopo lepreclusioni istruttorie e, in relazione a dette voci di danno, il primoGiudice aveva ritenuto tardive le richieste e le produzioni, nonconsiderandole quindi ai fini della quantificazione del danno.

Suquesto punto della decisione del Tribunale di Milano -sentenzan.10825/2016- non era stato proposto appello, mentre sullarisoluzione e sul risarcimento dei danni riconosciuti la sentenza, purimpugnata, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano,con pronuncia ormai definitiva.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindi introdotto il presente giudiziochiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del dannoulteriore, consistente negli interessi passivi del mutuo e negliesborsi per spese condominiali maturati dopo il 2012, già chiesticon domanda ritenuta tardiva nel precedente giudizio edulteriormente incrementati negli anni successivi.

Il Tribunale diMilano prima e la Corte d’Appello di Milano -adita dalla società2 di 6Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Numero di raccolta generale 28526/2025soccombente in primo grado- poi avevano ritenuto la domandaData pubblicazione 28/10/2025risarcitoria proposta coperta da giudicato, sul presupposto che tuttii danni indicati sarebbero stati deducibili nel precedente giudizio equindi non pretendibili in separato giudizio.

In particolare, la Cortedi merito aveva ritenuto che la società avrebbe potuto e dovutoricorrere, nell’altro giudizio, al disposto dell’art.153 c.p.c. -in primogrado- e a quello dell’art.345 c.p.c. in sede di fase di appello: nonavendolo fatto, la domanda risarcitoria riproposta era daconsiderare inammissibile.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., formulando un unicomotivo di doglianza.[OSCURATO:PERSONA], instando per il rigettodell’impugnazione.Le parti non hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico articolato motivo di ricorso proposto [OSCURATO:SOCIETA]lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cuiagli art.2908 e 2909 c.c. e degli art.153, 324, 325, 345 e 346c.p.c.Rileva la ricorrente che per tutte le voci di danno lamentate laCorte d’Appello propone lo stesso iter argomentativo di rigetto, ecioè: la società non avrebbe chiesto, nell’altro giudizio, di essererimessa in termini ex art.153 c.p.c., non avrebbe impugnatoincidentalmente la sentenza di primo grado nella parte in cui avevaritenuto inammissibile la domanda dei danni successivi allepreclusioni istruttorie, non avrebbe utilizzato il disposto dell’art.345c.p.c. quanto ai danni successivi alla sentenza di primo grado.

Intal modo si sarebbe determinato il giudicato su tutte le domanderisarcitorie, deducibili nell’ambito di quel giudizio e noncoltivate/dedotte.

La Corte di merito non avrebbe però consideratoche, nel caso di specie, la questione non concerneva la tardivaproduzione documentale ma il sorgere di danni ulteriori in epoca3 di 6Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Numero di raccolta generale 28526/2025successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, danni ulterioriData pubblicazione 28/10/2025sui quali non vi era stata pronuncia nell’altro giudizio, nemmeno daparte del Tribunale di Milano che si era limitato ad una decisione inrito inidonea al giudicato sostanziale.

Anche il richiamo operatodalla Corte di merito al disposto dell’art.345 c.p.c. sarebbe errato,perché la norma non imporrebbe di richiedere i danni ulteriori nellafase di appello ma riconoscerebbe solo una possibilità in tal senso.Il motivo è infondato.Si deve rilevare che In tema di risarcimento dei danni, ilprincipio generale della immodificabilità della domandaoriginariamente proposta è derogabile in tre ipotesi: nel caso diriduzione della domanda (riduzione della somma originariamenterichiesta), nel caso di danni incrementali (quando il dannooriginariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormenteincrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fattogeneratore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deducache, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulterioridanni, anche -ma non necessariamente- di natura diversa da quellidescritti con l'atto introduttivo -cfr., in tal senso, Cass.n.25631/2018, Cass. n.2533/2024, Cass. n.4410/2025-.E’ evidente che, nel caso di specie, i danni lamentati daQuattrodì s.r.l. come ulteriori rispetto a quelli indicati entro itermini delle preclusioni istruttorie nel precedente giudizio, sonoconseguenti allo stesso fatto generatore originariamente dedotto inquella causa, rappresentato dall’inadempimento -accertato comegrave e tale da giustificare la risoluzione della compravenditaimmobiliare conclusa- del venditore convenuto, e costituiscono unincremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci didanno già riconosciute in quella sede -interessi passivi del mutuocontratto dalla società acquirente per l’acquisto; spese condominialisostenute in relazione all’immobile oggetto della compravenditarisolta-, delle quali condividono appunto la stessa natura -ma le4 di 6Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Numero di raccolta generale 28526/2025stesse considerazioni in ordine alla possibilità di chiedere per essi ilData pubblicazione 28/10/2025risarcimento del danno nel corso del precedente giudiziovarrebbero anche se si considerassero le voci di danno richiestecome ulteriori, correlate a fatti sopravvenuti pur sempre inerentiall’inadempimento della controparte-.Gli interessi passivi del mutuo per il periodo dal 2012 in poi egli esborsi per le spese condominiali per il periodo 2012/2013avrebbero potuto e dovuto essere legittimamente richiesti nelprecedente giudizio in quanto in esso deducibili alla luce delleconsiderazioni che precedono, e debbono essere considerati quindinon pretendibili con un’autonoma iniziativa giudiziaria successivaperché coperti dal precedente giudicato, ex art.2909 c.c. -secondouna lettura della norma che è pienamente coerente con il dispostodell’art.111 Cost. e con il principio di economia processuale pure daesso desumibile-.Questa conclusione evidentemente non deriva dalriconoscimento di giudicato alla precedente pronuncian.10825/2016 del Tribunale di Milano, che aveva ritenutoinammissibile la domanda relativa ai danni maturati dopol’intervento delle preclusioni istruttorie, giudicato che certamentenon si poteva formare e non si è formato su una pronuncia in rito,ma sul fatto che [OSCURATO:SOCIETA]., fermandosi a detta pronuncia -noncorretta alla luce di quanto sopra esposto-, non ha coltivato quandodoveva la possibilità di ottenere il risarcimento di tutti i dannisubiti, generati dall’inadempimento grave della controparte, nellasede a ciò deputata che era, appunto, il precedente giudizio: perquesto la società avrebbe potuto e dovuto insistere, in sede diappello avverso la sentenza n.10825/2016, per far valere la propriapretesa risarcitoria, anche ai sensi dell’art.345 c.p.c. -comerilevato, in questo giudizio, dai Giudici di merito-.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.5 di 6Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Le spese del giudizio di legittimità si pongono a carico dellaNumero di raccolta generale 28526/2025società ricorrente.

Data pubblicazione 28/10/2025Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannaQuattrodì s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2025.Il PresidenteMARIO BERTUZZI6 di 6Numero registro generale 1421/2026Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13984/2026Data pubblicazione 13/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILENelle persone dei Magistrati: Oggetto:Correzione erroreLinalisa [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeTiziana [OSCURATO:PERSONA].

Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Valeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1421/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 20/01/2026:nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28526/2025 depositata il 28/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1421/2026Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13984/2026Data pubblicazione 13/05/2026RILEVATO CHE:-nell’ordinanza della Corte di Cassazione n.28526/2025, depositata in data28.10.2025, che ha respinto il ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è stata omessa la pronuncia ex art.93 c.p.c., di distrazionea favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], deglionorari e delle spese, pur ritualmente proposta nel controricorso;-il procedimento di correzione di errore materiale è stato aperto d’ufficio aseguito della segnalazione dell’errore e per l’adunanza fissata Quattrodìs.r.l., ritualmente avvisata, non ha depositato memoria;-l’omissione della pronuncia ex art.93 c.p.c. è frutto di errore materiale epuò essere corretta con le forme previste dagli art.287, 288 c.p.c.,secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte dilegittimità (Cass. Sez.

U n. 4353/2023, per tutte);P.Q.M.Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n.28526/2025, depositata in data 28.10.2025, nel senso che nel dispositivo,a pag. 6, dopo la condanna della parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaAvvocati. , si deve aggiungere e leggere: Dispone, ex art.93 c.p.c.,la distrazione delle spese processuali, come liquidate, a favore deldifensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario .Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288,co. 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, co 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.[OSCURATO:PERSONA] CavallinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tale all’indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL].it--controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 598/2024depositata il 28/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Numero di raccolta generale 28526/2025Data pubblicazione 28/10/2025Quattrodì s.r.l. aveva agito avanti al Tribunale di Milanoconvenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e chiedendone la condannaal rimborso degli interessi passivi per il periodo 2012/2016 su unmutuo bancario contratto dalla società e degli importicorrispondenti alle spese condominiali versati nel periodo2012/2013. A fondamento della domanda la società aveva espostoche all’esito di un precedente giudizio era stata pronunciata larisoluzione del contratto di compravendita immobiliare intercorsotra le parti, rispetto al quale [OSCURATO:SOCIETA]. era acquirente e NicolaMiscione venditore, e che il convenuto era stato condannato ancheal risarcimento dei danni, liquidati, in base alla documentazioneprodotta, sulla base degli interessi passivi del mutuo bancariocontratto per l’acquisto, maturati fino al 2012 e delle spesecondominiali sostenute per l’immobile, versate fino al 2012; in quelgiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. aveva documentato, in sede di comparsaconclusionale, altri esborsi allo stesso titolo maturati dopo lepreclusioni istruttorie e, in relazione a dette voci di danno, il primoGiudice aveva ritenuto tardive le richieste e le produzioni, nonconsiderandole quindi ai fini della quantificazione del danno. Suquesto punto della decisione del Tribunale di Milano -sentenzan.10825/2016- non era stato proposto appello, mentre sullarisoluzione e sul risarcimento dei danni riconosciuti la sentenza, purimpugnata, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano,con pronuncia ormai definitiva.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindi introdotto il presente giudiziochiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del dannoulteriore, consistente negli interessi passivi del mutuo e negliesborsi per spese condominiali maturati dopo il 2012, già chiesticon domanda ritenuta tardiva nel precedente giudizio edulteriormente incrementati negli anni successivi. Il Tribunale diMilano prima e la Corte d’Appello di Milano -adita dalla società2 di 6Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Numero di raccolta generale 28526/2025soccombente in primo grado- poi avevano ritenuto la domandaData pubblicazione 28/10/2025risarcitoria proposta coperta da giudicato, sul presupposto che tuttii danni indicati sarebbero stati deducibili nel precedente giudizio equindi non pretendibili in separato giudizio. In particolare, la Cortedi merito aveva ritenuto che la società avrebbe potuto e dovutoricorrere, nell’altro giudizio, al disposto dell’art.153 c.p.c. -in primogrado- e a quello dell’art.345 c.p.c. in sede di fase di appello: nonavendolo fatto, la domanda risarcitoria riproposta era daconsiderare inammissibile.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., formulando un unicomotivo di doglianza.[OSCURATO:PERSONA], instando per il rigettodell’impugnazione.Le parti non hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico articolato motivo di ricorso proposto [OSCURATO:SOCIETA]lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cuiagli art.2908 e 2909 c.c. e degli art.153, 324, 325, 345 e 346c.p.c.Rileva la ricorrente che per tutte le voci di danno lamentate laCorte d’Appello propone lo stesso iter argomentativo di rigetto, ecioè: la società non avrebbe chiesto, nell’altro giudizio, di essererimessa in termini ex art.153 c.p.c., non avrebbe impugnatoincidentalmente la sentenza di primo grado nella parte in cui avevaritenuto inammissibile la domanda dei danni successivi allepreclusioni istruttorie, non avrebbe utilizzato il disposto dell’art.345c.p.c. quanto ai danni successivi alla sentenza di primo grado. Intal modo si sarebbe determinato il giudicato su tutte le domanderisarcitorie, deducibili nell’ambito di quel giudizio e noncoltivate/dedotte. La Corte di merito non avrebbe però consideratoche, nel caso di specie, la questione non concerneva la tardivaproduzione documentale ma il sorgere di danni ulteriori in epoca3 di 6Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Numero di raccolta generale 28526/2025successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, danni ulterioriData pubblicazione 28/10/2025sui quali non vi era stata pronuncia nell’altro giudizio, nemmeno daparte del Tribunale di Milano che si era limitato ad una decisione inrito inidonea al giudicato sostanziale. Anche il richiamo operatodalla Corte di merito al disposto dell’art.345 c.p.c. sarebbe errato,perché la norma non imporrebbe di richiedere i danni ulteriori nellafase di appello ma riconoscerebbe solo una possibilità in tal senso.Il motivo è infondato.Si deve rilevare che In tema di risarcimento dei danni, ilprincipio generale della immodificabilità della domandaoriginariamente proposta è derogabile in tre ipotesi: nel caso diriduzione della domanda (riduzione della somma originariamenterichiesta), nel caso di danni incrementali (quando il dannooriginariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormenteincrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fattogeneratore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deducache, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulterioridanni, anche -ma non necessariamente- di natura diversa da quellidescritti con l'atto introduttivo -cfr., in tal senso, Cass.n.25631/2018, Cass. n.2533/2024, Cass. n.4410/2025-.E’ evidente che, nel caso di specie, i danni lamentati daQuattrodì s.r.l. come ulteriori rispetto a quelli indicati entro itermini delle preclusioni istruttorie nel precedente giudizio, sonoconseguenti allo stesso fatto generatore originariamente dedotto inquella causa, rappresentato dall’inadempimento -accertato comegrave e tale da giustificare la risoluzione della compravenditaimmobiliare conclusa- del venditore convenuto, e costituiscono unincremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci didanno già riconosciute in quella sede -interessi passivi del mutuocontratto dalla società acquirente per l’acquisto; spese condominialisostenute in relazione all’immobile oggetto della compravenditarisolta-, delle quali condividono appunto la stessa natura -ma le4 di 6Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Numero di raccolta generale 28526/2025stesse considerazioni in ordine alla possibilità di chiedere per essi ilData pubblicazione 28/10/2025risarcimento del danno nel corso del precedente giudiziovarrebbero anche se si considerassero le voci di danno richiestecome ulteriori, correlate a fatti sopravvenuti pur sempre inerentiall’inadempimento della controparte-.Gli interessi passivi del mutuo per il periodo dal 2012 in poi egli esborsi per le spese condominiali per il periodo 2012/2013avrebbero potuto e dovuto essere legittimamente richiesti nelprecedente giudizio in quanto in esso deducibili alla luce delleconsiderazioni che precedono, e debbono essere considerati quindinon pretendibili con un’autonoma iniziativa giudiziaria successivaperché coperti dal precedente giudicato, ex art.2909 c.c. -secondouna lettura della norma che è pienamente coerente con il dispostodell’art.111 Cost. e con il principio di economia processuale pure daesso desumibile-.Questa conclusione evidentemente non deriva dalriconoscimento di giudicato alla precedente pronuncian.10825/2016 del Tribunale di Milano, che aveva ritenutoinammissibile la domanda relativa ai danni maturati dopol’intervento delle preclusioni istruttorie, giudicato che certamentenon si poteva formare e non si è formato su una pronuncia in rito,ma sul fatto che [OSCURATO:SOCIETA]., fermandosi a detta pronuncia -noncorretta alla luce di quanto sopra esposto-, non ha coltivato quandodoveva la possibilità di ottenere il risarcimento di tutti i dannisubiti, generati dall’inadempimento grave della controparte, nellasede a ciò deputata che era, appunto, il precedente giudizio: perquesto la società avrebbe potuto e dovuto insistere, in sede diappello avverso la sentenza n.10825/2016, per far valere la propriapretesa risarcitoria, anche ai sensi dell’art.345 c.p.c. -comerilevato, in questo giudizio, dai Giudici di merito-.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.5 di 6Numero registro generale 10539/2024Numero sezionale 1580/2025Le spese del giudizio di legittimità si pongono a carico dellaNumero di raccolta generale 28526/2025società ricorrente. Data pubblicazione 28/10/2025Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condannaQuattrodì s.r.l. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2025.Il PresidenteMARIO BERTUZZI6 di 6Numero registro generale 1421/2026Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13984/2026Data pubblicazione 13/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILENelle persone dei Magistrati: Oggetto:Correzione erroreLinalisa [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeTiziana [OSCURATO:PERSONA]. Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Valeria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1421/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 20/01/2026:nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28526/2025 depositata il 28/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1421/2026Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13984/2026Data pubblicazione 13/05/2026RILEVATO CHE:-nell’ordinanza della Corte di Cassazione n.28526/2025, depositata in data28.10.2025, che ha respinto il ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è stata omessa la pronuncia ex art.93 c.p.c., di distrazionea favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], deglionorari e delle spese, pur ritualmente proposta nel controricorso;-il procedimento di correzione di errore materiale è stato aperto d’ufficio aseguito della segnalazione dell’errore e per l’adunanza fissata Quattrodìs.r.l., ritualmente avvisata, non ha depositato memoria;-l’omissione della pronuncia ex art.93 c.p.c. è frutto di errore materiale epuò essere corretta con le forme previste dagli art.287, 288 c.p.c.,secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte dilegittimità (Cass. Sez. U n. 4353/2023, per tutte);P.Q.M.Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n.28526/2025, depositata in data 28.10.2025, nel senso che nel dispositivo,a pag. 6, dopo la condanna della parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaAvvocati. , si deve aggiungere e leggere: Dispone, ex art.93 c.p.c.,la distrazione delle spese processuali, come liquidate, a favore deldifensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario .Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288,co. 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, co 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.[OSCURATO:PERSONA] CavallinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 28526/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris