CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13984/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uattrodi [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.28526/2025 depositata il 28/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1421/2026Numero sezionale 1153/2026Numero di raccolta generale 13984/2026Data pubblicazione 13/05/2026RILEVATO CHE:-nell’ordinanza della Corte di Cassazione n.28526/2025, depositata in data28.10.2025, che ha respinto il ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è stata omessa la pronuncia ex art.93 c.p.c., di distrazionea favore del difensore del controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], deglionorari e delle spese, pur ritualmente proposta nel controricorso;-il procedimento di correzione di errore materiale è stato aperto d’ufficio aseguito della segnalazione dell’errore e per l’adunanza fissata Quattrodìs.r.l., ritualmente avvisata, non ha depositato memoria;-l’omissione della pronuncia ex art.93 c.p.c. è frutto di errore materiale epuò essere corretta con le forme previste dagli art.287, 288 c.p.c.,secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte dilegittimità (Cass. Sez. U n. 4353/2023, per tutte); P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n.28526/2025, depositata in data 28.10.2025, nel senso che nel dispositivo,a pag. 6, dopo la condanna della parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaAvvocati. , si deve aggiungere e leggere: Dispone, ex art.93 c.p.c.,la distrazione delle spese processuali, come liquidate, a favore deldifensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario .Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288,co. 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, co 5, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]