CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11096/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione del 01.10.2017; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; Comune di Pimonte; -intimati – - avverso l ’ ordinanza n. 31260/2023 del 09 / 11 / 2023 della Corte di Cassazione; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in fatto e in dirittoche . Con ricorso del 9.11.2023 [OSCURATO:PERSONA], premesso che: - con ricorso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva evocato innanzi alla Suprema Corte di Correzione errore materiale Cassazione il Comune di Pimonte e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione al fine di ottenere la cassazione della sentenza n. 6330/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, rassegnando all’uopo le seguenti conclusioni: “1. Cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (in tale ipotesi, il ricorrente insiste per l’accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di appello conclusosi con la impugnata decisione, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte). 2. In via subordinata sub 1), cassare la decisione impugnata e rinviare la causa ad altro Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di legittimità e del giudizio di primo e secondo grado da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dei rispettivi giudizi”; - con ordinanza n. 31260/2023 del 9.11.2023 la Corte Suprema di Cassazione, definendo il giudizio, aveva accolto il suo ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, compensando le spese processuali del giudizio di merito e statuendo, quanto alle spese del giudizio di legittimità, quantunque fosse stata formulata istanza di distrazione, la condanna dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Pimonte al pagamento in favore del contribuente, della somma di 3500,00 €, oltre a 200,00 € per spese vive, ed accessori”; - secondo l’indirizzo consolidato della S.C., “È utilizzabile il procedimento per la correzione degli errori materiali, in ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore. Infatti, la procedura di correzione -oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Detta procedura, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass. Sez. Un. 32200/2021, conf. Cass. 41931/2021 e Cass.12437/2017);- nella specie, la Suprema Corte, nel liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità in favore del contribuente, aveva omesso di pronunciarsi per errore o svista sulla richiesta di distrazione formulata dai difensori antistatari; -in ragione del predetto errore l’ordinanza, andava, quindi, corretta, anche d’ufficio (Cass. Sez. Un. 4353/2023), laddove prevede la condanna del Comune di Pimonte e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente senza disporne la distrazione in favore dei suoi difensori antistatari; tanto premesso, chiedeva di voler provvedere ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. alla correzione dell’ordinanza n. 31260/2023 del 9.11.2023 nel senso di integrare il dispositivo della predetta ordinanza aggiungendo, dopo l'espressione "ed accessori", il seguente enunciato: "con distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno fatto richiesta". 2. Il ricorso è fondato, alla luce del principio secondo cui in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019). Pertanto, l’ordinanza n. 31260 del 2023 va corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del contribuente [OSCURATO:PERSONA] devono essere distratte in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 31260 del 9 novembre 2023, venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione "ed accessori" e prima del punto, di quanto segue: “con distrazione in favore dei procuratori antistatari, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]"