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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 32200/2021

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to la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al NRG 12220 del 2021, per la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 20 maggio 2020, n. 9280, che ha definito il ricor- so promosso da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' Concetta; - intimati - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con la sentenza 20 maggio 2020, n. 9280, le Sezioni Unite di questa Corte hanno pronunciato sul ricorso n. 35099/2018 proposto dal Comune di Francofonte, ricorrente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- vanni, controricorrente, nonché nei confronti di altri intimati, avverso la sentenza n. 951/2018 della Corte d'appello di Catania, depositata il 24 aprile 2018.

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, hanno di- chiarato la giurisdizione del giudice ordinario, hanno condannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, e hanno di- chiarato la sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato.

2. - Successivamente, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore del con- troricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una istanza per la cor- rezione di un errore materiale occorso nella sentenza n. 9280 del 2020 delle Sezioni Unite.

L'istante ha evidenziato di avere richiesto, sia nel controricorso che nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la distrazione delle spe- se processuali, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., e ha dedotto che, per mero errore materiale, la Corte di cassazione, nel dispositivo della sentenza, ha disposto il pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente anziché del suo difensore.

3. - [OSCURATO:PERSONA] ha quindi fissato per la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza l'adunanza camerale del 26 ottobre 2021.

Nessuna delle parti si è avvalsa delle facoltà di presentare memo- rie. [OSCURATO:PERSONA] -2

1. - Occorre premettere che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime- dio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali.

La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore ri- spetto del principio costituzionale della ragionevole durata del proces- so, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distratta- rio di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez.

Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass., Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez.

VI-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez.

H, 12 dicembre 2017, n. 29744).

2. - Nel merito, l'istanza di correzione è fondata.

Dal testo del controricorso e della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. presentati per [OSCURATO:PERSONA] emerge per tabulas che era stata chiesta la condanna del Comune di Francofonte alle spese, da distrar- si in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di non avere riscosso i compensi.

La sentenza di queste Sezioni Unite 20 maggio 2020, n. 9280, che ha deciso il ricorso promosso dal Comune di Francofonte, rigettando- lo, è affetta dal prospettato errore materiale là dove, nel dispositivo, non dispone che i compensi difensivi, come liquidati, siano distratti separatamente in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore del con- troricorrente.

3. - Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, nei termini di cui in dispositivo.

4. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo procedimen- to di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 20 maggio 2020, n. 9280, attraverso l'inserimento, nel relativo dispositivo, dopo le parole "e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del- la parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che li- quida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfet- tarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.", del seguente periodo: "Dispone la distrazio- ne delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], antistatario." Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al NRG 12220 del 2021, per la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 20 maggio 2020, n. 9280, che ha definito il ricor- so promosso da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' Giovanni; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' Concetta; - intimati - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con la sentenza 20 maggio 2020, n. 9280, le Sezioni Unite di questa Corte hanno pronunciato sul ricorso n. 35099/2018 proposto dal Comune di Francofonte, ricorrente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- vanni, controricorrente, nonché nei confronti di altri intimati, avverso la sentenza n. 951/2018 della Corte d'appello di Catania, depositata il 24 aprile 2018. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, hanno di- chiarato la giurisdizione del giudice ordinario, hanno condannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, e hanno di- chiarato la sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato. 2. - Successivamente, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore del con- troricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una istanza per la cor- rezione di un errore materiale occorso nella sentenza n. 9280 del 2020 delle Sezioni Unite. L'istante ha evidenziato di avere richiesto, sia nel controricorso che nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la distrazione delle spe- se processuali, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., e ha dedotto che, per mero errore materiale, la Corte di cassazione, nel dispositivo della sentenza, ha disposto il pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente anziché del suo difensore. 3. - [OSCURATO:PERSONA] ha quindi fissato per la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza l'adunanza camerale del 26 ottobre 2021. Nessuna delle parti si è avvalsa delle facoltà di presentare memo- rie. [OSCURATO:PERSONA] -2 1. - Occorre premettere che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime- dio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore ri- spetto del principio costituzionale della ragionevole durata del proces- so, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distratta- rio di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. VI-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. H, 12 dicembre 2017, n. 29744). 2. - Nel merito, l'istanza di correzione è fondata. Dal testo del controricorso e della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. presentati per [OSCURATO:PERSONA] emerge per tabulas che era stata chiesta la condanna del Comune di Francofonte alle spese, da distrar- si in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di non avere riscosso i compensi. La sentenza di queste Sezioni Unite 20 maggio 2020, n. 9280, che ha deciso il ricorso promosso dal Comune di Francofonte, rigettando- lo, è affetta dal prospettato errore materiale là dove, nel dispositivo, non dispone che i compensi difensivi, come liquidati, siano distratti separatamente in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore del con- troricorrente. 3. - Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, nei termini di cui in dispositivo. 4. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo procedimen- to di correzione di errore materiale. P.Q.M. La Corte ordina la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 20 maggio 2020, n. 9280, attraverso l'inserimento, nel relativo dispositivo, dopo le parole "e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del- la parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che li- quida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfet- tarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.", del seguente periodo: "Dispone la distrazio- ne delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], antistatario." Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio
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