Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:732
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]486/04
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Recupero dei rifiuti — Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito
in [OSCURATO:PERSONA] (Taranto) — Direttive 75/442/CEE e 85/337/CEE»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA], presentate il 30 maggio 2006
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 2006
Massime della sentenza
1.
Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, e allegato I, punto 10)
2.
Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, e allegato I)
3.
Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, e allegati II e III)
1. La nozione di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, è una nozione autonoma che deve ricevere
un significato idoneo a rispondere pienamente all’obiettivo perseguito da tale atto normativo, il quale – come si evince dall’art.
2, n. 1, della direttiva medesima – consiste nel garantire che, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti idonei
ad avere un impatto ambientale rilevante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino
oggetto di una valutazione del loro impatto. Di conseguenza, tale nozione – che non è equivalente a quella di smaltimento
dei rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione
96/350 – deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano o allo smaltimento dei
rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero.
Pertanto, un impianto per la produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivanti da rifiuti e
di biomasse che dispone di una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientra nella categoria degli impianti che effettuano
lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico prevista dall’allegato I, punto 10,
della direttiva 85/337. In quanto tale, esso deve essere sottoposto, prima di essere autorizzato, alla procedura di valutazione
del suo impatto ambientale, posto che i progetti rientranti nel detto allegato I devono essere sottoposti ad una valutazione
sistematica a norma degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della detta direttiva.
(v. punti 44-45)
2. Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, uno Stato membro che adotti una normativa
nazionale che consenta che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di
rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell’allegato I della detta direttiva,
siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della medesima
direttiva, se sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come
modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350.
(v. punto 50)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la possibilità di fissare i criteri e/o le soglie che consentono di stabilire quali progetti rientranti
nell’allegato II della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, debbano costituire l’oggetto di una valutazione. Tuttavia, il margine discrezionale
così conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri trova il proprio limite nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, della detta direttiva,
di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti idonei ad avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente, segnatamente
per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. Pertanto, nel fissare tali soglie e/o criteri, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
devono tener conto non soltanto delle dimensioni dei progetti, ma anche della loro natura e della loro ubicazione. Inoltre,
a norma dell’art. 4, n. 3, della direttiva 85/337, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo, in sede di fissazione delle soglie o
dei criteri, di tener conto dei criteri di selezione pertinenti definiti nell’allegato III della direttiva stessa.
Pertanto, escludendo dalla valutazione di impatto ambientale – che deve intervenire prima del rilascio del provvedimento dell’autorità
o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto – i progetti di impianti che
effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in base alla procedura semplificata, una normativa nazionale non tiene conto
di tutti i criteri di selezione precisati nell’allegato III della direttiva 85/337. Di conseguenza, il criterio adottato da
tale normativa nazionale, attinente esclusivamente all’attuazione delle procedure semplificate, inteso a dispensare gli impianti
di recupero dei rifiuti rientranti nell’allegato II, punto 11, lett. b), della direttiva 85/337 dalla valutazione di impatto
ambientale, non soddisfa le ricordate condizioni della detta direttiva in quanto esso può far sì che determinati progetti
idonei ad avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente a motivo delle loro dimensioni o della loro ubicazione siano sottratti
alla verifica del loro impatto ambientale.
(v. punti 53-55, 58-59)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 novembre 2006 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti – Recupero dei rifiuti – Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito
in [OSCURATO:PERSONA] (Taranto) – Direttive 75/442/CEE e 85/337/CEE»
Nella causa C‑486/04,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 25 novembre 2004,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. M. van Beek, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Louis, avocat, e dal sig. A. Capobianco,
avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. M. Fiorilli e G. Fiengo, avvocati dello
Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, nonché dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris, J. Makarczyk (relatore)
e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 aprile 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che:
– non avendo sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5‑10 della direttiva del Consiglio
27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo:
la «direttiva 85/337»), il progetto di impianto di incenerimento di combustibili derivati da rifiuti (in prosieguo: i «CDR»)
e biomasse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è un impianto del tipo di cui all’allegato I della direttiva 85/337,
– avendo adottato una normativa [art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999,
intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per
l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto ambientale» (GURI n. 302 del 27 dicembre 1999, pag. 17; in prosieguo: il «DPCM del 1999»), che modifica l’allegato
A, lett. i) ed l), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento
per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale» (GURI n. 210 del 7 settembre 1996, pag. 28; in prosieguo: il «DPR del 1996»)], la quale esclude dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale alcuni progetti del tipo di cui all’allegato I della direttiva 85/337 (progetti
di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore
a 100 tonnellate al giorno) se sottoposti a procedura di autorizzazione semplificata ai sensi dell’art. 11 della direttiva
del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio
18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32;
in prosieguo: la «direttiva 75/442»), e
– avendo adottato una normativa [art. 3, primo comma, del DPCM del 1999, che modifica l’allegato A, lett. i) ed l), del DPR
del 1996], la quale, al fine di stabilire se un progetto ricadente nell’allegato II della direttiva 85/337 debba essere o
meno sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio non adeguato, in quanto può portare all’esclusione
dalla detta valutazione di progetti che hanno un impatto ambientale significativo,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della
direttiva 85/337.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
Direttiva 75/442
2 L’art. 1 della direttiva 75/442 è così formulato:
«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
(…)
d) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni
nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;
e) “smaltimento”: tutte le operazioni previste nell’allegato II A;
f) “ricupero”: tutte le operazioni previste nell’allegato II B;
(…)»
3 L’art. 4 di tale direttiva dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per
la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
– senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
– senza causare inconvenienti da rumori od odori;
– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
(…)».
4 L’art. 9, n. 1, della detta direttiva è formulato nei seguenti termini:
«Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate
nell’allegato II A debbono ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente di cui all’articolo 6.
(…)».
5 L’art. 10 della medesima direttiva così dispone:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato
II B devono ottenere un’autorizzazione a tal fine».
6 L’art. 11, n. 1, della direttiva 75/442 prevede quanto segue:
«Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE (...), possono essere dispensati dall’autorizzazione di cui all’articolo
9 o all’articolo 10:
(...)
b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti.
Tale dispensa si può concedere solo:
– qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità
di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione
e
– qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte
all’articolo 4».
7 L’allegato II A della direttiva 75/442, intitolato «Operazioni di smaltimento», è inteso a ricapitolare le operazioni di smaltimento
quali vengono effettuate nella pratica. In esso si afferma che, conformemente all’art. 4, i rifiuti devono essere smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.
8 L’allegato II B della medesima direttiva, intitolato «Operazioni che comportano una possibilità di ricupero», mira a riepilogare
le operazioni di recupero quali vengono effettuate nella pratica. Anche in tale allegato si afferma che, conformemente all’art. 4,
i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza che vengano usati procedimenti o metodi
che possano recare pregiudizio all’ambiente.
Direttiva 85/337
9 L’art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva 85/337 è redatto nei seguenti termini:
«2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
progetto:
– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
– altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
committente:
il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa
a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il
progetto stesso.
3. L’autorità o le autorità competenti sono quelle che gli [OSCURATO:PERSONA] membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente
direttiva».
10 L’art. 2, nn. 1, 2 e 3, primo comma, di tale direttiva così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per
i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione,
sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.
2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli
[OSCURATO:PERSONA] membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi
della presente direttiva.
(...)
3. Fatto salvo l’articolo 7, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico
dalle disposizioni della presente direttiva».
11 L’art. 3 della detta direttiva stabilisce quanto segue:
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e
a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
– l’uomo, la fauna e la flora;
– il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
– i beni materiali ed il patrimonio culturale;
– l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».
12 L’art. 4 della medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli
articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2, per i progetti elencati nell’allegato II gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per caso
o
b) soglie o criteri fissati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di
selezione riportati nell’allegato III.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione
del pubblico».
13 Al punto 9 dell’allegato I della direttiva 85/337 vengono menzionati gli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi [cioè
dei rifiuti cui si applica la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377,
pag. 20)] mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 75/442,
o messa in discarica.
14 Al punto 10 del medesimo allegato I vengono citati gli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento
o trattamento chimico, quale definito nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 75/442, aventi capacità superiore a 100
tonnellate al giorno.
15 Al punto 11, lett. b), dell’allegato II della direttiva 85/337 vengono menzionati gli impianti di smaltimento dei rifiuti
(progetti non compresi nell’allegato I).
16 L’allegato III della medesima direttiva elenca i criteri di selezione contemplati dall’art. 4, n. 3:
«1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
– delle dimensioni del progetto,
– del cumulo con altri progetti,
– dell’utilizzazione di risorse naturali,
– della produzione di rifiuti,
– dell’inquinamento e disturbi ambientali,
– del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti,
tenendo conto, in particolare:
– dell’utilizzazione attuale del territorio;
– della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
– della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
(...)
3. Caratteristiche dell’impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti
1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
– della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
(...)»
Normativa nazionale
17 L’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente (GURI n. 59 del 15 luglio 1986), ha trasposto
la direttiva 85/337 nell’ordinamento italiano. Successivamente, l’art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni
in materia di valutazione di impatto ambientale (
Supplemento ordinario alla GURI
n. 52 del 4 marzo 1994; in prosieguo: la «legge n. 146/1994»), ha demandato al governo italiano il compito di definire, con
apposito atto di indirizzo e di coordinamento, le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l’applicazione della procedura
di valutazione di impatto ambientale ai progetti compresi nell’allegato II della direttiva 85/337.
18 Il DPR del 1996 è stato adottato ai fini dell’attuazione dell’art. 40, primo comma, della legge n. 146/1994.
19 L’art. 1, terzo comma, del DPR del 1996 precisa quanto segue:
«Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all’allegato A».
20 L’art. 3, primo comma, del DPCM del 1999, che ha modificato il testo originario dell’allegato A del DPR del 1996, è così formulato:
«Nell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere i), l) (...) sono sostituite
dalle seguenti:
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed all’allegato C, lettere
da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [in prosieguo: il «decreto legislativo n. 22/1997»], ad esclusione
degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo
n. 22/1997.
l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
[incenerimento] o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del
decreto legislativo [n. 22/1997], ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo (...)».
21 Le disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997, le quali descrivono le caratteristiche dei rifiuti e le attività che consentono
di beneficiare della procedura semplificata, sono state adottate ai fini della trasposizione dell’art. 11 della direttiva
75/442. Queste stesse disposizioni hanno costituito l’oggetto di misure di attuazione adottate mediante il decreto 5 febbraio
1998 del Ministero dell’Ambiente, relativo all’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate
di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 (
Supplemento ordinario alla GURI
n. 88 del 16 aprile 1998).
Procedimento precontenzioso
22 Con lettere in date 22 agosto e 12 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alle autorità italiane informazioni in merito all’applicazione
delle procedure previste dalla direttiva 85/337 a due progetti di impianti industriali nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA],
ossia un impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di CDR e di biomasse ed un impianto per la preselezione
dei rifiuti solidi urbani e la produzione di CDR.
23 Le autorità italiane comunicavano di aver escluso i progetti in questione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale
in quanto essi rientravano nella deroga prevista dall’allegato A, lett. l), del DPR del 1996, come modificato dall’art. 3,
primo comma, del DPCM del 1999.
24 [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle risposte così fornite dal governo italiano, da essa reputate insoddisfacenti, avviava il procedimento
precontenzioso con una lettera di messa in mora iniziale in data 18 ottobre 2002, integrata da una lettera dell’11 luglio
2003, con le quali veniva sollevata la questione degli inadempimenti risultanti dal trattamento riservato all’impianto industriale
di [OSCURATO:PERSONA] e dalla normativa italiana stessa.
25 In seguito, mediante parere motivato in data 16 dicembre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] invitava la Repubblica italiana ad adottare
le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 entro un termine di due mesi dalla data
di ricevimento del detto parere.
26 [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto insoddisfacente la posizione adottata dal governo italiano in una lettera del 22 aprile 2004,
ha proposto, a norma dell’art. 226, secondo comma, CE, il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
27 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’impianto di incenerimento di [OSCURATO:PERSONA], dotato di una capacità superiore a 100 tonnellate di rifiuti
al giorno, rientra nell’allegato I, punto 10, della direttiva 85/337 e, come tale, prima di essere autorizzato, avrebbe dovuto
costituire l’oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale.
28 La detta istituzione sostiene, più in generale, che la normativa italiana controversa, assoggettando taluni impianti di recupero
dei rifiuti alle speciali procedure previste dagli artt. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, produce l’effetto di
sottrarre impianti rientranti nell’allegato I della direttiva 85/337 alla procedura istituita dall’art. 4, nn. 1 e 2, di quest’ultima.
29 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che gli impianti ricadenti nell’allegato II della direttiva 85/337, e segnatamente quelli
contemplati al punto 11, lett. b), di tale allegato, debbono essere quanto meno assoggettati alla procedura di verifica prevista
dall’art. 4, n. 2, della detta direttiva, indipendentemente dal fatto che essi riguardino lo smaltimento o il recupero dei
rifiuti.
30 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in base al testo originario della direttiva 75/442, il termine «smaltimento» comprendeva tanto
le operazioni di smaltimento finale quanto le operazioni di recupero. Essa sottolinea l’identità dei termini utilizzati nelle
versioni originarie delle direttive 75/442 e 85/337 e da ciò deduce che, adottando quest’ultima direttiva, il legislatore
comunitario ha necessariamente voluto assoggettare talune operazioni di recupero dei rifiuti alle disposizioni disciplinanti
la procedura di valutazione dell’impatto ambientale.
31 Ad avviso della detta istituzione, la nozione di «smaltimento» contemplata nell’allegato I, punti 9 e 10, e nell’allegato II,
punto 11, lett. b), della direttiva 85/337 comprende tuttora sia lo smaltimento in senso stretto sia le attività di recupero.
32 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge di non vedere quale differenza possa esistere, dal punto di vista dell’impatto ambientale, tra la
costruzione in un determinato territorio di un impianto che effettui operazioni di recupero dei rifiuti e quella di un impianto
che effettui operazioni di smaltimento dei medesimi. Al riguardo, essa ricorda che la direttiva 75/442 mira a sottoporre a
controllo – seppure con alcune differenze – tanto le attività di smaltimento quanto quelle di recupero, allo scopo di garantire
la tutela della salute umana e dell’ambiente.
33 La Repubblica italiana non riconosce l’inadempimento contestatole, in quanto gli impianti controversi effettuano il recupero
dei rifiuti e sono assoggettati alle procedure semplificate introdotte dal decreto legislativo n. 22/1997. Istituendo, da
un lato, un nesso tra la direttiva 85/337 e la direttiva 75/442 quanto ai termini tecnici utilizzati in materia di rifiuti,
e facendo riferimento, dall’altro, al testo stesso dell’allegato I, punti 9 e 10, e a quello dell’allegato II, punto 11, lett. b),
della direttiva 85/337, nei quali si menziona unicamente lo smaltimento dei rifiuti, la Repubblica italiana ritiene che quest’ultima
direttiva si applichi soltanto agli impianti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti, escludendo così dal suo ambito di
applicazione gli impianti che procedono al recupero di questi ultimi.
34 La Repubblica italiana fa valere altresì che le modifiche apportate alla direttiva 75/442 dalla direttiva 91/156 hanno inteso
stabilire una terminologia comune e una definizione dei rifiuti armonizzata, allo scopo di ravvicinare le diverse disposizioni
che si occupano, tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario, dei rifiuti medesimi. A suo avviso ne consegue che,
quando la direttiva 97/11 menziona la nozione di rifiuti, i termini e le definizioni da essa utilizzati debbono essere mutuati
dalla disciplina propria di questo settore, vale a dire dalla direttiva 91/156.
35 Oltre a ciò, la Repubblica italiana sostiene che quando, in materia di recupero dei rifiuti, le emissioni non superano i limiti
consentiti dalla normativa comunitaria, non è necessario mettere in atto la procedura di valutazione, in quanto il recupero
stesso dei rifiuti ha lo scopo di tutelare l’ambiente.
Giudizio della Corte
36 [OSCURATO:PERSONA] membri devono attuare la direttiva 85/337 in modo pienamente conforme ai precetti da essa stabiliti, tenendo conto
del suo obiettivo essenziale che – come si evince dall’art. 2, n. 1, della direttiva medesima – consiste nel garantire che,
prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti idonei ad avere un impatto ambientale rilevante, segnatamente per
la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto (v., in tal senso,
sentenza 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917, punto 52).
37 Occorre inoltre sottolineare come risulti dalla giurisprudenza della Corte che l’ambito di applicazione della direttiva 85/337
è vasto e il suo obiettivo di portata molto ampia (v. sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I‑5403,
punti 31 e 39, e 16 settembre 2004, causa C‑227/01, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag. I‑8253, punto 46).
Sulla censura relativa alla mancata sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell’impianto di produzione
di energia elettrica mediante incenerimento di CDR e di biomasse di [OSCURATO:PERSONA]
38 Allo stato attuale della normativa italiana, l’impianto di incenerimento di CDR e biomasse di [OSCURATO:PERSONA] è considerato come
un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, assoggettato alle
procedure semplificate in applicazione delle norme del decreto legislativo n. 22/1997 volte a trasporre l’art. 11 della direttiva
75/442. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce della classificazione operata dalla direttiva 85/337, si tratta di un impianto
di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico, avente capacità superiore a 100 tonnellate
al giorno, ai sensi dell’allegato I, punto 10, della detta direttiva 85/337.
39 Per valutare la fondatezza di tale censura, occorre anzitutto pronunciarsi sulla portata giuridica della nozione di smaltimento
dei rifiuti ai sensi della direttiva 85/337, tenendo conto di questa stessa nozione quale risultante dalla direttiva 75/442.
40 È pacifico che la direttiva 85/337 non fornisce alcuna definizione della nozione di smaltimento dei rifiuti, posto che i suoi
allegati I e II si limitano a menzionare alcuni impianti di smaltimento dei medesimi. Inoltre, è altrettanto pacifico che
la direttiva 75/442 non contiene alcuna definizione generale delle nozioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, limitandosi
a rinviare agli allegati II A e II B nei quali sono elencate diverse operazioni che rientrano nell’una o nell’altra di tali
nozioni (v. sentenza 27 febbraio 2002, causa C‑6/00, ASA, Racc. pag. I‑1961, punto 58).
41 Peraltro, la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti, quale risulta dall’art. 3, n. 1, lett. b),
della direttiva 75/442 nonché dal quarto ‘considerando’ di quest’ultima, consiste nel fatto che il suo obiettivo principale
è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere
utilizzati per svolgere tale funzione, consentendo così di preservare le risorse naturali (v., in particolare, sentenze ASA,
cit., punto 69; 13 febbraio 2003, causa C‑458/00, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, Racc. pag. I‑1553, punto 36, e 7 ottobre 2004,
causa C‑103/02, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I‑9127, punto 62).
42 Tale caratteristica non ha nulla che vedere con le conseguenze sull’ambiente che le operazioni di recupero dei rifiuti possono
di per sé produrre. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 54‑56 delle sue conclusioni, tali operazioni
di recupero, al pari di quelle di smaltimento dei rifiuti, sono idonee ad avere un impatto ambientale rilevante. Del resto,
la direttiva 75/442, all’art. 4, obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare le misure necessarie affinché i rifiuti siano recuperati
o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza che vengano usati procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente.
43 Infine, occorre rilevare che il legislatore comunitario, quando ha reputato necessario, nell’ambito della direttiva 85/337,
istituire un collegamento con la direttiva 75/442, lo ha fatto in maniera espressa. È il caso, in particolare, dell’allegato
I, punti 9 e 10, della direttiva 85/337, dove il legislatore opera un rinvio al trattamento chimico quale definito nell’allegato
II A, punto D 9, della direttiva 75/442. Orbene, nessun rinvio di questo tipo viene compiuto in relazione allo smaltimento
stesso dei rifiuti.
44 Occorre dunque affermare che la nozione di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 85/337 è una nozione autonoma
che deve ricevere un significato idoneo a rispondere pienamente all’obiettivo perseguito da tale atto normativo, quale ricordato
al punto 36 della presente sentenza. Di conseguenza, tale nozione – che non è equivalente a quella di smaltimento dei rifiuti
ai sensi della direttiva 75/442 – deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano
o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero.
45 Pertanto, lo stabilimento sito in [OSCURATO:PERSONA], che genera elettricità mediante l’incenerimento di biomasse e di CDR e dispone
di una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientra nella categoria degli impianti che effettuano lo smaltimento
dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico prevista dall’allegato I, punto 10, della direttiva
85/337. In quanto tale, esso avrebbe dovuto essere sottoposto, prima di essere autorizzato, alla procedura di valutazione
del suo impatto ambientale, posto che i progetti rientranti nel detto allegato I della direttiva 85/337 devono essere sottoposti
ad una valutazione sistematica a norma degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 11 agosto
1995, causa C‑431/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. I‑2189, punto 35).
46 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che, avendo dispensato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale
l’impianto, sito in [OSCURATO:PERSONA], destinato all’incenerimento di CDR e di biomasse, avente una capacità superiore a 100 tonnellate
al giorno e rientrante nell’allegato I, punto 10, della direttiva 85/337, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di tale direttiva.
Sulla censura relativa all’adozione dell’art. 3, primo comma, del DPCM del 1999, recante modifica dell’allegato A, lett. i)
ed l), del DPR del 1996, che esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale taluni progetti rientranti nell’allegato I
della direttiva 85/337 (progetti di impianti di recupero dei rifiuti pericolosi nonché progetti di impianti di recupero di
rifiuti non pericolosi aventi una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno) qualora costituiscano l’oggetto di una procedura
di autorizzazione semplificata ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/442
47 Dall’allegato A, lett. i) ed l), del DPR del 1996 risulta che tanto gli impianti di recupero di rifiuti pericolosi mediante
operazioni del tipo contemplato all’allegato B ed all’allegato C, lettere da R 1 a R 9, del decreto legislativo n. 22/1997,
sottoposti alle procedure semplificate, quanto gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore
a 100 tonnellate al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D 2 e da
D 8 a D 11, ed all’allegato C, lettere da R 1 a R 9, del detto decreto legislativo, sottoposti alle medesime procedure semplificate,
non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
48 Tenuto conto della portata della nozione di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 85/337, come precisata al punto
44 della presente sentenza, risulta che tra i progetti in tal modo assoggettati dalla normativa nazionale alle procedure semplificate
possono figurare impianti che, pur effettuando il recupero dei rifiuti, rientrano nella categoria degli impianti di smaltimento
dei rifiuti pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico ai sensi dell’allegato I, punto 9, della detta direttiva
ovvero in quella degli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico ai
sensi dell’allegato I, punto 10, della medesima direttiva.
49 Orbene, impianti di questo tipo non possono essere dispensati dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, posto
che, come rilevato al punto 45 della presente sentenza, i progetti elencati nell’allegato I della direttiva 85/337 sono obbligatoriamente
assoggettati a tale valutazione in quanto idonei ad avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente.
50 Di conseguenza, avendo adottato una norma quale l’art. 3, primo comma, del DPCM del 1999, recante modifica dell’allegato A,
lett. i) ed l), del DPR del 1996, la quale consente che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti
di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell’allegato I
della direttiva 85/337, siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. 2, n. 1,
e 4, n. 1, di quest’ultima, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Sulla censura relativa all’adozione dell’art. 3, primo comma, del DPCM del 1999, recante modifica dell’allegato A, lett. i)
ed l), del DPR del 1996, che, per stabilire se un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337 debba essere
sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio non adeguato
51 Come rilevato al punto 47 della presente sentenza, risulta dalla normativa nazionale contestata che i progetti di impianti
di recupero di rifiuti pericolosi o non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate sfuggono a qualsiasi procedura di
valutazione del loro impatto ambientale. Tra tali progetti possono figurare gli impianti di recupero dei rifiuti contemplati
dal punto 11, lett. b), dell’allegato II della direttiva 85/337.
52 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il criterio fissato dalle autorità italiane per dispensare in tal modo dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale gli impianti di recupero di rifiuti contemplati dal detto allegato II – ossia il criterio relativo all’assoggettamento
alle procedure semplificate previste dal decreto legislativo n. 22/1997 – è inadeguato nella misura in cui può portare ad
escludere dalla detta valutazione progetti che hanno un impatto ambientale rilevante.
53 A questo proposito, la Corte ha già statuito che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la possibilità di fissare i criteri e/o le soglie
che consentono di stabilire quali progetti rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337, nella sua versione originaria,
debbano costituire l’oggetto di una valutazione. Tuttavia, il margine discrezionale così conferito agli [OSCURATO:PERSONA] membri trova
il proprio limite nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, della detta direttiva, di sottoporre ad una valutazione d’impatto
i progetti idonei ad avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la
loro ubicazione (v., in tal senso, sentenze Kraaijeveld e a., cit., punto 50, e 16 marzo 2006, causa C‑332/04, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
non pubblicata nella Raccolta, punto 76). Pertanto, nel fissare tali soglie e/o criteri, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono tener conto
non soltanto delle dimensioni dei progetti, ma anche della loro natura e della loro ubicazione (v., in tal senso, sentenze
21 settembre 1999, causa C‑392/96, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, Racc. pag. I‑5901, punto 65, e 16 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna,
cit., punto 76).
54 Inoltre, a norma dell’art. 4, n. 3, della direttiva 85/337, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo, in sede di fissazione delle
soglie o dei criteri, di tener conto dei criteri di selezione pertinenti definiti nell’allegato III della direttiva stessa
(v., in tal senso, sentenza 16 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, cit., punto 79).
55 L’allegato III della direttiva 85/337 distingue, nell’ambito dei criteri di selezione indicati al detto art. 4, n. 3, i seguenti
parametri: in primo luogo, le caratteristiche dei progetti, le quali debbono essere considerate tenendo conto, in particolare,
delle dimensioni del progetto, del cumulo con altri progetti, dell’utilizzazione delle risorse naturali, della produzione
di rifiuti, dell’inquinamento e delle nocività, e del rischio di incidenti; in secondo luogo, la localizzazione dei progetti,
vale a dire che occorre considerare la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto del
progetto tenendo conto, in particolare, dell’utilizzazione attuale del territorio e della capacità di carico dell’ambiente
naturale; e, in terzo luogo, le caratteristiche dell’impatto potenziale, segnatamente in rapporto all’area geografica ed alla
porzione di popolazione interessata.
56 Quanto al ricorso alle procedure semplificate, previsto dalle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 adottate ai
fini della trasposizione dell’art. 11 della direttiva 75/442, occorre rilevare che la dispensa, per gli impianti o le imprese
interessati, dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione a procedere al recupero dei rifiuti – autorizzazione necessaria in
linea di principio nella fase di attuazione del processo di trattamento dei rifiuti a norma dell’art. 10 della detta direttiva
– può applicarsi soltanto in presenza delle condizioni stabilite dagli artt. 4 e 11, n. 1, di quest’ultima.
57 Risulta da tali ultime disposizioni che, in primo luogo, le autorità competenti devono aver adottato per ciascun tipo di attività
norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti nonché le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata
dall’autorizzazione. In secondo luogo, i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di recupero debbono essere tali da non
mettere in pericolo la salute dell’uomo e da non comportare l’utilizzo di procedimenti o tecniche che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente, e in particolare tali da non creare rischi per l’acqua, l’aria o il suolo ovvero per la fauna e la flora, da
non causare inconvenienti da rumori od odori, e da non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
58 Pertanto, escludendo dalla valutazione di impatto ambientale – che deve intervenire prima del rilascio del provvedimento dell’autorità
o delle autorità competenti che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto – i progetti di impianti che
effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in base alla procedura semplificata, la normativa italiana non tiene conto di
tutti i criteri di selezione precisati nell’allegato III della direttiva 85/337.
59 Di conseguenza, il criterio adottato dalla normativa italiana, attinente esclusivamente all’attuazione delle procedure semplificate,
inteso a dispensare gli impianti di recupero dei rifiuti rientranti nell’allegato II, punto 11, lett. b), della direttiva
85/337 dalla valutazione di impatto ambientale, non soddisfa le condizioni ricordate ai punti 53‑55 della presente sentenza,
in quanto esso può far sì che determinati progetti idonei ad avere rilevanti ripercussioni sull’ambiente a motivo delle loro
dimensioni o della loro ubicazione siano sottratti alla verifica del loro impatto ambientale. Pertanto, la normativa in questione
è idonea a pregiudicare l’obiettivo della direttiva 85/337 quale precisato al punto 37 della presente sentenza.
60 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre constatare che, avendo adottato una norma quale l’art. 3, primo comma,
del DPCM del 1999, recante modifica dell’allegato A, lett. i) ed l), del DPR del 1996, la quale, per stabilire se un progetto
rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337 debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio
inadeguato, in quanto questo può portare all’esclusione dalla detta valutazione di progetti che hanno rilevanti ripercussioni
sull’ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2
e 3, della detta direttiva.
Sulle spese
61 Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) – Avendo dispensato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l’impianto, sito in [OSCURATO:PERSONA], destinato all’incenerimento
di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse, avente una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e rientrante nell’allegato
I, punto 10, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE,
–
avendo adottato una norma quale l’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999,
intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per
l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto ambientale», recante modifica dell’allegato A, lett. i) ed l), del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio
1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale», la quale consente che i progetti
di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità
superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell’allegato I della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11,
siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della detta direttiva,
e
–
avendo adottato una norma quale l’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999,
la quale, per stabilire se un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva
97/11, debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio inadeguato, in quanto questo può portare
all’esclusione dalla detta valutazione di progetti che hanno rilevanti ripercussioni sull’ambiente,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della
detta direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l'italiano.