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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21402/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Caputi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3636/2023 depositatail 28/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., in qualità di cessionaria di creditidel [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso del 3 ottobre 2019, ha richiestoe ottenuto dal Tribunale di Lecco il decreto ingiuntivo n. 1021/2019, con cuisi ingiungeva a due fideiussori il pagamento in solido della somma di Euro1.000.000,00, oltre interessi.

L'obbligazione derivava da un contratto difideiussione omnibus a prima richiesta, prestato a garanzia dei debiti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., principalmente derivanti da un mutuofondiario e da un rapporto di conto corrente.I fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo,tra le altre cose, la nullità del contratto di fideiussione per violazione dellanormativa antitrust (Legge n. 287/1990).In particolare, hanno sostenuto che il contratto riproduceva clausole delloschema ABI del 2003, oggetto di un provvedimento della Banca d'Italia (n.55 del 2005) che ne aveva accertato il carattere anticoncorrenziale.

Leclausole contestate erano principalmente le seguenti: l’art. 2 (clausola di"riviviscenza"), che impegna il fideiussore a rimborsare alla banca sommeche, sebbene incassate, debbano essere restituite per qualsiasi motivo;l’art. 6 (clausola di deroga all'art. 1957 c.c.), che esonera la bancadall'onere di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenzadell'obbligazione; l’art. 8 (clausola di "sopravvivenza"), che estende lagaranzia anche all'obbligo di restituzione delle somme erogate, qualoral'obbligazione principale venga dichiarata invalida.Il Tribunale di Lecco, con ordinanza del 26 novembre 2020, ha dichiarato lacompetenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa delTribunale di Milano per la domanda di nullità per violazione della disciplinaantitrust.Conseguentemente, ha sospeso il giudizio di opposizione al decretoingiuntivo in attesa della definizione della causa pregiudiziale sulla nullitàdella fideiussione.Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026Riassunto il giudizio, con sentenza n. 9919/2022 il Tribunale di Milano harigettato la domanda dei fideiussori, ritenendo carente la prova dell'intesaanticoncorrenziale, poiché gli attori non avevano prodotto in giudizio né loschema ABI né il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, documentiritenuti indispensabili per verificare la corrispondenza tra le clausolecontrattuali e quelle oggetto dell'intesa vietata.I fideiussori hanno impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Appello diMilano.Con la sentenza n. 3636/2023 la corte di merito, pur accogliendo in partele argomentazioni degli appellanti, ha respinto il gravame, riconoscendo chegli appellanti avevano assolto al loro onere probatorio producendo ilcontratto di fideiussione e allegando la sua conformità allo schema ABIsanzionato; che il contratto conteneva effettivamente le clausole (artt. 2, 6e 8) dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza; che il principio iura novit curiaavrebbe dovuto guidare il giudice di primo grado, trattandosi diprovvedimenti pubblicati e di agevole reperibilità.Tuttavia, la Corte di Appello ha rigettato il gravame sul presupposto che lanullità derivante dalla violazione della normativa antitrust è parziale ecolpisce solo le singole clausole, non l'intero contratto, a meno che non siprovi che le parti non lo avrebbero concluso senza di esse; che comunquegli appellanti avevano contestato unicamente la clausola di deroga all'art.1957 c.c. (art. 6 del contratto); che tale clausola, sebbene nulla, nonavrebbe avuto alcun effetto concreto nel caso di specie.La Corte ha ritenuto che la banca non fosse incorsa nella decadenza previstadall'art. 1957 c.c., poiché la comunicazione di revoca degli affidamenti e diintimazione di pagamento inviata ai fideiussori in data 24 febbraio 2016costituiva una "valida istanza" ai sensi della norma, idonea a impedire ladecadenza, soprattutto in presenza di una clausola di pagamento "asemplice richiesta scritta".Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026Avverso la suindicata sentenza della corte di merito, i fideiussoripropongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 1419 c.c.e dell’art. 2 L. 287/1990.Lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme sulla nullitàparziale e sulla disciplina antitrust.La Corte di Appello, pur avendo riconosciuto che la fideiussione riproducevatutte e tre le clausole anticoncorrenziali (artt. 2, 6 e 8), ha erroneamentelimitato la sua analisi alla sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6),affermando che le altre non erano state contestate.I ricorrenti sostengono che la nullità sancita dall'art. 2 della Legge n.287/1990 è una nullità "ad ogni effetto", posta a presidio della trasparenzae correttezza del mercato.

Tale nullità, secondo l'insegnamento delle SezioniUnite della Cassazione (sent. n. 41994/2021), è rilevabile d'ufficio dalgiudice.

Pertanto, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità ditutte le clausole illecite, a prescindere da una specifica contestazione perciascuna di esse e senza subordinare la declaratoria alla prova di unconcreto "vantaggio" ottenuto dalla banca.

La sentenza viene censurata pernon aver applicato la sanzione della nullità nella sua portata generale, comeimposto dalla normativa nazionale ed europea a tutela della concorrenza.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano error in iudicando inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.Lamentano vizio di motivazione apparente e contraddittoria.La contraddizione risiede nell'affermazione della Corte di Appello secondocui i ricorrenti avrebbero contestato unicamente la clausola sub art. 6,quando la stessa sentenza, in un altro passaggio, riconosce che "le odierneNumero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026appellanti hanno ben individuato nei propri atti di causa" le clausolesanzionate.A sostegno di tale motivo, i ricorrenti riportano testualmente numerosipassaggi dei loro atti difensivi dei precedenti gradi di giudizio (atto diappello, memorie ex art. 183 c.p.c., atto di citazione in riassunzione) in cuiavevano esplicitamente e ripetutamente elencato tutte le clausole ritenutenulle, incluse quelle di "riviviscenza" (art. 2) e "sopravvivenza" (art. 8).Viene inoltre evidenziato come anche la controparte, nella sua comparsa dicostituzione in appello, avesse argomentato proprio in relazione alla nullitàparziale delle clausole nn. 2, 6 e 8, dimostrando che l'oggetto delcontraddittorio era pacificamente esteso a tutte e tre.

La motivazione dellasentenza impugnata risulterebbe quindi palesemente contraddittoria ebasata su un travisamento degli atti di causa.2.1.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.I ricorrenti non censurano ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendidell’impugnata sentenza.La corte di merito, facendo applicazione di un principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, nell’affermare che la nullità delle clausole noncomporta la nullità dell’intero contratto ove non si dimostri la relativaessenzialità, ha ritenuto non fornita la prova al riguardo (Cass 18974/2023;Cass. 11188/2024).I ricorrenti non contestano in modo specifico questa parte della ratiodecidendi, ossia la circostanza di non avere fornito prova della essenzialitàdelle clausole nulle e dunque del fatto che, a causa per l’appunto del lororuolo essenziale, esse determinano la nullità dell’intero.Inoltre, la tesi delle ricorrenti, secondo cui il giudice comunque deve rilevarela nullità d’ufficio, è inconferente con tale ratio decidendi in quanto ladecisione impugnata non ha affermato il contrario, né ha negato che lanullità possa rilevarsi d’ufficio, ma ha solo ritenuto che per ritenerla Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026rilevante ossia perché potesse determinare la caducazione del contratto,occorreva provare l’incidenza delle clausole nulle sull’intera economiacontrattuale, e tale prova non era stata offerta.

Infatti, se è vero che lanullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estendeall'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contrattodalla clausola o dalla parte nulla , è altresì vero che è precluso algiudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere dellaparte che ha interesse alla totale caducazione provare taleinterdipendenza . (Cass. 6685/ 2024).Inoltre, altra ratio decidendi è che, anche la nullità parziale presupponel’incidenza della clausola difforme sull’assetto degli interessi.

Anche in taleaffermazione la decisione impugnata ha seguito un principio di diritto diquesta Corte, che richiede che venga provato un pregiudizio (Cass. 25957/2023).I ricorrenti allegano di avere eccepito la nullità in astratto anche delle altreclausole, ossia di ogni clausola ripetitiva dello schema ABI vietato, ma ciòovviamente non basta, avendo il giudice di merito però obiettato che a taleallegazione non ha fatto seguito la prova che quella nullità ha incisosull’interesse dei contraenti.La ratio decidendi è nel senso che l’astratta eventuale nullità delle clausoledeve essere tale da elidere l’obbligazione assunta e quindi rendereinesigibile il credito; diversamente non ha rilevanza nella economiacontrattuale.Tale ratio non appare qui censurata adeguatamente e specificamente.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano error in iudicando in relazioneagli artt. 1419 e 1957 c.c. ed all’art. 2 della Legge n. 287/1990Lamentano che la Corte di Appello, dopo aver correttamente riconosciuto lanullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 del contratto), haerrato nel ritenerla priva di effetti pratici.

Dichiarata la nullità di taleNumero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026clausola, infatti, la disciplina legale dell'art. 1957 c.c. riprende pienavigenza, imponendo al creditore di proporre le proprie "istanze" contro ildebitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e dicontinuarle con diligenza, pena la decadenza dalla garanzia.I ricorrenti criticano la decisione della Corte per due ragioni principali.Intanto, in quanto la Corte ha qualificato una semplice comunicazionestragiudiziale (l'intimazione di pagamento del 24 febbraio 2016) come"istanza" idonea a impedire la decadenza.

I ricorrenti, citandogiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1724/2016, Cass. n. 25197/2023),sostengono che il termine "istanza" si riferisce necessariamente aun'iniziativa di carattere giudiziale (un'azione di cognizione o esecutiva) enon a una mera richiesta stragiudiziale.In secondo luogo, osservano che la Corte ha giustificato la validità dellarichiesta stragiudiziale richiamando la natura "a prima richiesta" dellagaranzia.

I ricorrenti chiariscono che la clausola "a prima richiesta" nontrasforma la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia e non implicauna deroga all'onere di agire in via giudiziale previsto dall'art. 1957 c.c., ameno che non sia pattuito espressamente.

Nel caso di specie, una voltadichiarata nulla la clausola derogatoria (art. 6), l'art. 1957 c.c. si applicaintegralmente, compreso l'onere di proporre un'azione giudiziale contro ildebitore principale.Poiché il creditore non ha mai proposto un'azione giudiziale contro ildebitore principale entro il termine semestrale dalla scadenzadell'obbligazione (avvenuta con la risoluzione del mutuo il 24 febbraio2016), i ricorrenti concludono che il creditore è decaduto dal suo dirittoverso i fideiussori e l'obbligazione di garanzia si è estinta.3.1 Il motivo è infondato.Innanzitutto, è regola pacifica che la presenza di una clausola a primarichiesta è indicativa della natura autonoma della garanzia.Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026Che poi quella clausola possa essere smentita da altre deve esseredimostrato da chi eccepisce la natura non autonoma della garanzia, inquesto caso i ricorrenti, che però si limitano a dire che la clausola aprima richiesta non importa autonomia della fideiussione rispetto aldebito principale, ma non dicono perché e se ciò accada per effetto di altreclausole che invece rendono i due contratti (principale ed accessorio) comeinterdipendenti.Ciò detto, e posto dunque che correttamente la decisione impugnata haritenuto autonomo il contratto di garanzia, allora ne deriva il seguenteprincipio di diritto: la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, inconcorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazionea seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, inquanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autoritàgarante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire neiconfronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperireun'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare ladecadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. 5179/ 2025).La corte di merito ha dunque accertato che il creditore ha esperito untentativo stragiudiziale di pagamento verso il debitore principale, il cheimpedisce la decadenza invocata dai ricorrenti.All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi consegueil rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 15.200,00(di cui euro 15.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGiuseppe Caputi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3636/2023 depositatail 28/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., in qualità di cessionaria di creditidel [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso del 3 ottobre 2019, ha richiestoe ottenuto dal Tribunale di Lecco il decreto ingiuntivo n. 1021/2019, con cuisi ingiungeva a due fideiussori il pagamento in solido della somma di Euro1.000.000,00, oltre interessi. L'obbligazione derivava da un contratto difideiussione omnibus a prima richiesta, prestato a garanzia dei debiti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., principalmente derivanti da un mutuofondiario e da un rapporto di conto corrente.I fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo,tra le altre cose, la nullità del contratto di fideiussione per violazione dellanormativa antitrust (Legge n. 287/1990).In particolare, hanno sostenuto che il contratto riproduceva clausole delloschema ABI del 2003, oggetto di un provvedimento della Banca d'Italia (n.55 del 2005) che ne aveva accertato il carattere anticoncorrenziale. Leclausole contestate erano principalmente le seguenti: l’art. 2 (clausola di"riviviscenza"), che impegna il fideiussore a rimborsare alla banca sommeche, sebbene incassate, debbano essere restituite per qualsiasi motivo;l’art. 6 (clausola di deroga all'art. 1957 c.c.), che esonera la bancadall'onere di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenzadell'obbligazione; l’art. 8 (clausola di "sopravvivenza"), che estende lagaranzia anche all'obbligo di restituzione delle somme erogate, qualoral'obbligazione principale venga dichiarata invalida.Il Tribunale di Lecco, con ordinanza del 26 novembre 2020, ha dichiarato lacompetenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa delTribunale di Milano per la domanda di nullità per violazione della disciplinaantitrust.Conseguentemente, ha sospeso il giudizio di opposizione al decretoingiuntivo in attesa della definizione della causa pregiudiziale sulla nullitàdella fideiussione.Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026Riassunto il giudizio, con sentenza n. 9919/2022 il Tribunale di Milano harigettato la domanda dei fideiussori, ritenendo carente la prova dell'intesaanticoncorrenziale, poiché gli attori non avevano prodotto in giudizio né loschema ABI né il provvedimento della Banca d'Italia del 2005, documentiritenuti indispensabili per verificare la corrispondenza tra le clausolecontrattuali e quelle oggetto dell'intesa vietata.I fideiussori hanno impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Appello diMilano.Con la sentenza n. 3636/2023 la corte di merito, pur accogliendo in partele argomentazioni degli appellanti, ha respinto il gravame, riconoscendo chegli appellanti avevano assolto al loro onere probatorio producendo ilcontratto di fideiussione e allegando la sua conformità allo schema ABIsanzionato; che il contratto conteneva effettivamente le clausole (artt. 2, 6e 8) dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza; che il principio iura novit curiaavrebbe dovuto guidare il giudice di primo grado, trattandosi diprovvedimenti pubblicati e di agevole reperibilità.Tuttavia, la Corte di Appello ha rigettato il gravame sul presupposto che lanullità derivante dalla violazione della normativa antitrust è parziale ecolpisce solo le singole clausole, non l'intero contratto, a meno che non siprovi che le parti non lo avrebbero concluso senza di esse; che comunquegli appellanti avevano contestato unicamente la clausola di deroga all'art.1957 c.c. (art. 6 del contratto); che tale clausola, sebbene nulla, nonavrebbe avuto alcun effetto concreto nel caso di specie.La Corte ha ritenuto che la banca non fosse incorsa nella decadenza previstadall'art. 1957 c.c., poiché la comunicazione di revoca degli affidamenti e diintimazione di pagamento inviata ai fideiussori in data 24 febbraio 2016costituiva una "valida istanza" ai sensi della norma, idonea a impedire ladecadenza, soprattutto in presenza di una clausola di pagamento "asemplice richiesta scritta".Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026Avverso la suindicata sentenza della corte di merito, i fideiussoripropongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 1419 c.c.e dell’art. 2 L. 287/1990.Lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme sulla nullitàparziale e sulla disciplina antitrust.La Corte di Appello, pur avendo riconosciuto che la fideiussione riproducevatutte e tre le clausole anticoncorrenziali (artt. 2, 6 e 8), ha erroneamentelimitato la sua analisi alla sola clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6),affermando che le altre non erano state contestate.I ricorrenti sostengono che la nullità sancita dall'art. 2 della Legge n.287/1990 è una nullità "ad ogni effetto", posta a presidio della trasparenzae correttezza del mercato. Tale nullità, secondo l'insegnamento delle SezioniUnite della Cassazione (sent. n. 41994/2021), è rilevabile d'ufficio dalgiudice. Pertanto, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità ditutte le clausole illecite, a prescindere da una specifica contestazione perciascuna di esse e senza subordinare la declaratoria alla prova di unconcreto "vantaggio" ottenuto dalla banca. La sentenza viene censurata pernon aver applicato la sanzione della nullità nella sua portata generale, comeimposto dalla normativa nazionale ed europea a tutela della concorrenza.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano error in iudicando inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.Lamentano vizio di motivazione apparente e contraddittoria.La contraddizione risiede nell'affermazione della Corte di Appello secondocui i ricorrenti avrebbero contestato unicamente la clausola sub art. 6,quando la stessa sentenza, in un altro passaggio, riconosce che "le odierneNumero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026appellanti hanno ben individuato nei propri atti di causa" le clausolesanzionate.A sostegno di tale motivo, i ricorrenti riportano testualmente numerosipassaggi dei loro atti difensivi dei precedenti gradi di giudizio (atto diappello, memorie ex art. 183 c.p.c., atto di citazione in riassunzione) in cuiavevano esplicitamente e ripetutamente elencato tutte le clausole ritenutenulle, incluse quelle di "riviviscenza" (art. 2) e "sopravvivenza" (art. 8).Viene inoltre evidenziato come anche la controparte, nella sua comparsa dicostituzione in appello, avesse argomentato proprio in relazione alla nullitàparziale delle clausole nn. 2, 6 e 8, dimostrando che l'oggetto delcontraddittorio era pacificamente esteso a tutte e tre. La motivazione dellasentenza impugnata risulterebbe quindi palesemente contraddittoria ebasata su un travisamento degli atti di causa.2.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.I ricorrenti non censurano ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendidell’impugnata sentenza.La corte di merito, facendo applicazione di un principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, nell’affermare che la nullità delle clausole noncomporta la nullità dell’intero contratto ove non si dimostri la relativaessenzialità, ha ritenuto non fornita la prova al riguardo (Cass 18974/2023;Cass. 11188/2024).I ricorrenti non contestano in modo specifico questa parte della ratiodecidendi, ossia la circostanza di non avere fornito prova della essenzialitàdelle clausole nulle e dunque del fatto che, a causa per l’appunto del lororuolo essenziale, esse determinano la nullità dell’intero.Inoltre, la tesi delle ricorrenti, secondo cui il giudice comunque deve rilevarela nullità d’ufficio, è inconferente con tale ratio decidendi in quanto ladecisione impugnata non ha affermato il contrario, né ha negato che lanullità possa rilevarsi d’ufficio, ma ha solo ritenuto che per ritenerla Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026rilevante ossia perché potesse determinare la caducazione del contratto,occorreva provare l’incidenza delle clausole nulle sull’intera economiacontrattuale, e tale prova non era stata offerta. Infatti, se è vero che lanullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estendeall'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contrattodalla clausola o dalla parte nulla , è altresì vero che è precluso algiudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere dellaparte che ha interesse alla totale caducazione provare taleinterdipendenza . (Cass. 6685/ 2024).Inoltre, altra ratio decidendi è che, anche la nullità parziale presupponel’incidenza della clausola difforme sull’assetto degli interessi. Anche in taleaffermazione la decisione impugnata ha seguito un principio di diritto diquesta Corte, che richiede che venga provato un pregiudizio (Cass. 25957/2023).I ricorrenti allegano di avere eccepito la nullità in astratto anche delle altreclausole, ossia di ogni clausola ripetitiva dello schema ABI vietato, ma ciòovviamente non basta, avendo il giudice di merito però obiettato che a taleallegazione non ha fatto seguito la prova che quella nullità ha incisosull’interesse dei contraenti.La ratio decidendi è nel senso che l’astratta eventuale nullità delle clausoledeve essere tale da elidere l’obbligazione assunta e quindi rendereinesigibile il credito; diversamente non ha rilevanza nella economiacontrattuale.Tale ratio non appare qui censurata adeguatamente e specificamente.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano error in iudicando in relazioneagli artt. 1419 e 1957 c.c. ed all’art. 2 della Legge n. 287/1990Lamentano che la Corte di Appello, dopo aver correttamente riconosciuto lanullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 del contratto), haerrato nel ritenerla priva di effetti pratici. Dichiarata la nullità di taleNumero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026clausola, infatti, la disciplina legale dell'art. 1957 c.c. riprende pienavigenza, imponendo al creditore di proporre le proprie "istanze" contro ildebitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e dicontinuarle con diligenza, pena la decadenza dalla garanzia.I ricorrenti criticano la decisione della Corte per due ragioni principali.Intanto, in quanto la Corte ha qualificato una semplice comunicazionestragiudiziale (l'intimazione di pagamento del 24 febbraio 2016) come"istanza" idonea a impedire la decadenza. I ricorrenti, citandogiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1724/2016, Cass. n. 25197/2023),sostengono che il termine "istanza" si riferisce necessariamente aun'iniziativa di carattere giudiziale (un'azione di cognizione o esecutiva) enon a una mera richiesta stragiudiziale.In secondo luogo, osservano che la Corte ha giustificato la validità dellarichiesta stragiudiziale richiamando la natura "a prima richiesta" dellagaranzia. I ricorrenti chiariscono che la clausola "a prima richiesta" nontrasforma la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia e non implicauna deroga all'onere di agire in via giudiziale previsto dall'art. 1957 c.c., ameno che non sia pattuito espressamente. Nel caso di specie, una voltadichiarata nulla la clausola derogatoria (art. 6), l'art. 1957 c.c. si applicaintegralmente, compreso l'onere di proporre un'azione giudiziale contro ildebitore principale.Poiché il creditore non ha mai proposto un'azione giudiziale contro ildebitore principale entro il termine semestrale dalla scadenzadell'obbligazione (avvenuta con la risoluzione del mutuo il 24 febbraio2016), i ricorrenti concludono che il creditore è decaduto dal suo dirittoverso i fideiussori e l'obbligazione di garanzia si è estinta.3.1 Il motivo è infondato.Innanzitutto, è regola pacifica che la presenza di una clausola a primarichiesta è indicativa della natura autonoma della garanzia.Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026Che poi quella clausola possa essere smentita da altre deve esseredimostrato da chi eccepisce la natura non autonoma della garanzia, inquesto caso i ricorrenti, che però si limitano a dire che la clausola aprima richiesta non importa autonomia della fideiussione rispetto aldebito principale, ma non dicono perché e se ciò accada per effetto di altreclausole che invece rendono i due contratti (principale ed accessorio) comeinterdipendenti.Ciò detto, e posto dunque che correttamente la decisione impugnata haritenuto autonomo il contratto di garanzia, allora ne deriva il seguenteprincipio di diritto: la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, inconcorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazionea seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, inquanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autoritàgarante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire neiconfronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperireun'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare ladecadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. 5179/ 2025).La corte di merito ha dunque accertato che il creditore ha esperito untentativo stragiudiziale di pagamento verso il debitore principale, il cheimpedisce la decadenza invocata dai ricorrenti.All’inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi consegueil rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 15.200,00(di cui euro 15.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Numero registro generale 7053/2024Numero sezionale 1580/2026Numero di raccolta generale 21402/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]