CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 463/2018 della Corte di appello di L’Aquila , pubblicata il 12 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio2020 dal co nsigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa il 22 aprile 2017, a definizione di processo svoltosi nelle forme dei rito sommario di cognizione, il Tribunale di L’Aquila rigettò delle domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità gambiana) di accertamento del , vantato , diritto: alla protezione sussidiaria; in subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 12 marzo 2018, rigettò l’appello per la riforma di detta ordinanza. 2.1 La motivazione di tale sentenza può, per quanto qui ancora interessa, essere così sintetizzata: è da escludere il diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6, del d.lgs.n. 286 del 1998), in quanto l’appellante non versa in condizioni di particolare vulnerabilità (non risulta sottoposto a qualche trattamento terapeutico “non fruibile nel suo paese di origine”, dopo avere avutobisogno, al momento del suo arrivo in Italia, “di un supporto psicologico a causa delle sofferenze legate al percorso migratorio”) e il fatto che lui “abbia svolto attività lavorativa o sia tesserato presso una squadra di calcio per la corrente stagione calcistica” non è rilevante quale presupposto per il sorgere del diritto in esame. 3. Jallow chiede la cassazione di tale sentenza, nella parte contenente la conferma della decisione di rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari,con ricorso contenente un motivo di impugnazione. 4. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 16083 del 2019 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo essendo allora pendente avanti le Sezioni Unite della Corte questione relativa alla rilevanza, in funzione del giudizio di bilanciamento fondante la decisione sull’accertamento del diritto di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998, dei “profili dell’integrazione o dell’inserimento sociale nel territori nazionale e della caratterizzazione del rischio in caso di rimpatrio nel Paese di origine” 6. Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite (la n. 29459 del 2019) è stata fissata nuova adunanza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduceche la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell’art. 32, del d.lgs. 25 del 2008 e dell’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998, avendo errato la Corte territoriale nella valutazione degli elementi allegati a sostegno della domanda, da considerare nel contesto del giudizio di bilanciamento. In particolare, con riferimento all’inserimento socio – lavorativo in Italia il ricorrente allega documentazione lavorativa e formativa, e riporta dei legami sociali instaurati all’interno della comunità in cui vive. Riferisce, altresì, di una condizione di vulnerabilità legata al vissuto migratorio, allegandone relativa certificazione psicologica. 2. E’ preliminarmente da evidenziare che, per quanto qui interessa, Cass. S.U. n. 29459 del 2019 ha innanzitutto affermato il principio secondo cui: «Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all’art. 5, comma 6,del d. lgs. n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in basealle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge». Anche nel caso di specie, pertanto, in considerazione del tempo di proposizione della domanda di accertamento del diritto in questione (anteriore al 5 ottobre 2018), trova applicazione la disciplina di diritto sostanziale relativa al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari recata dal citato art.5, comma 6 , del t.u. immigrazione. La stessa sentenza, in riferimento alle valutazioni da compiere per l’accertamento di tale diritto, ha, poi, in motivazione, affermato: «10. -Quanto ai presupposti utili a ottenere la protezione umanitaria, non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l'alimentano. Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regolerigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazional1; sicché, ha puntualizzato questa Corte, l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn.13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma,. elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione. 10.1.-Va quindi condiviso l'approccio scelto dall’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché, a quanto consta, dalla preponderante giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. 10.2.- Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)» Tenuto presente tale ordine di concetti – in questa sede da riba dire - , la motivazione della sentenza impugnata risulta conforme a tali principi, in quanto da un lato esclude (pag. 4) la credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal ricorrente quanto alle ragioni che lo indussero a emigrare dal Gambia e, dunque,anche dei timori dallo stesso espressi per il caso di suo rientro in patria, escludendo altresì la rilevanza, “in difetto di elementi individuali circostanziati”, della situazione generale caratterizzante tale Stato (per come illustrata nelle pagg. 6 e 7)in funzione dell’accertamento del diritto in questione; dall’altro, prende in considerazione la situazione di disagio psicologico i cui versava il ricorrente al momento del suo ingresso in Italia, evidenziando però che egli non è “attualmente sottoposto a qualche trattamento di tipo terapeutico non fruibile nel suo paese di origine”(pag. 7). La stessa sentenza prende poi specificamente in considerazione il fatto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa ed è “tesserato presso una squadra di calcio per la corrente stagione calcistica”, evidenziando che tali circostanze non sono di per sé rivelatrici di una significativa integrazione sociale del ricorrente nel territorio dello Stato. A fronte di tale specifica motivazione, la censura del ricorrente, per come dedotta, è inammissibile perché: si sostanzia in una valutazione degli elemen ti di prova acquisiti al processo alternativa a quella, insindacabile, recata dalla sentenza impugnata (pagg. 6 e 7 del ricorso) e sollecita,in buona sostanza, un riesame del merito in questa sede non consentito; non si confronta –se non in maniera apparente - con il contenuto specifico della motivazione della sentenza impugnata. 3. Non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali fra le parti in quanto quella vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, l’8luglio 202 0 . LaPresidente [OSCURATO:PERSONA]