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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2018

Cassazione n. 34630/2022

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4499-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], BLUE S.R.L.in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2193/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 30.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2019 n. 04499 sez.

S2 -ud. 29-09-2022 - 2 -

1. La società Blue S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietaria e conducente del motoscafo targato VE8872, proponevano opposizione innanzi al Giudice di Pace di Venezia avverso due ordinanze-ingiunzioni elevate dal Comune di Venezia.

La prima (n. 5685/2011) sanzionava la violazione dell’art. 5, Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, relativo al divieto di transito per la categoria del natante in [OSCURATO:PERSONA] e zona Z.T.L.

La seconda (n. 16525/2011ter) sanzionava la violazione dell’art. 1, lett.

A) del Regolamento per l’accesso al territorio comunale di Venezia, in applicazione dell’art. 5-bislegge 15 gennaio1992, n. 21, relativo al divieto di transito senza aver eseguito la preventiva comunicazione per l’accesso nelle acque lagunari di Venezia.

Con l’ordinanza n. 310/2006, (come modificata dalla successiva ordinanza n. 274/2015, che limitava il transito non soltanto ai titolati di altri Comuni, ma anche ai titolati del Comune di Venezia), nonché con il Regolamento per l’accesso nel territorio comunale, art. 1, lett.

A, il Comune di Venezia ha, rispettivamente, previsto l’istituzione della Z.T.L. (e altre limitazioni al transito per varie unità di trasporto e categorie di operatori), nonché l’obbligo di preventiva comunicazione autocertificata per l’ingresso nel Comune (oltre al pagamento di un importo per l’accesso al territorio comunale) di natanti a motore di specifica stazza e portata, autorizzati da altri comuni, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con sentenza n. 633/2017, disapplicata l’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006 , accoglieva il ricorso, annullava le due ordinanze-ingiunzione, compensava integralmente le spese di lite.

Ric. 2019 n. 04499 sez.

S2 -ud. 29-09-2022 - 3 -

3. Appellava la pronuncia dinanzi al Tribunale di Venezia il Comune di Venezia; Blue S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale per la parziale riforma della sentenza di prime cure, chiedendo la disapplicazione del Regolamento per l’accesso al territorio comunale, per la disparità di trattamento che da esso deriva nell’esercizio del servizio pubblico non di linea a mezzo natanti tra i titolati del Comune di Venezia e quelli di altri comuni.

4. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2193/2018, rigettava l’appello, correggeva la sentenza impugnata, integrando il dispositivo con la disapplicazione del Regolamento per l’accesso al territorio comunale dei natanti a motore con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata alle 20 persone, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altro comune.

5. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune di Venezia, affidandolo a seimotivi.

Blue S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Venezia n. 310 del 2006, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.

Il ricorrente si duole del fatto che nella sentenza impugnata viene affermata la distorsione della concorrenza e la disparità di trattamento tra titolati del Comune di Venezia e titolati di altri comuni sulla base dell’errato presupposto dell’inibizione assoluta del transito nella Z.T.L.

Laddove, invece, il transito è solo limitato, comunque consentito in [OSCURATO:PERSONA] negli orari serali.

Ric. 2019 n. 04499 sez.

S2 -ud. 29-09-2022 - 4 -

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, all.

E, della legge 20 marzo 1865,n. 2248, degli artt. 9, 16, 41 della Costituzione, e dell’art. 12 della legge regionale veneta 30 dicembre 1993, n. 63, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale sia entrato nel merito delle scelte dell’[OSCURATO:PERSONA]: attività inibita al giudice civile, come da costante giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato.

Si duole, altresì, del fatto che il Tribunale abbia ritenuto prevalente la tutela della libertà di movimento e di iniziativa economica rispetto alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, posto che la limitazione di cui si discute non ha carattere assoluto, ma relativo.

D’altra parte, il principio del contingente, introdotto sia dal legislatore nazionale sia da quello regionale, legittima la connotazione territoriale delle licenze ed autorizzazioni rilasciate dai vari Comuni della gronda lagunare, nonché la diversità di disciplina di circolazione rispetto agli autorizzati del Comune di Venezia.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 134 della Costituzione e dell’art. 23 legge 15 marzo 1953, n. 87, violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bisdella legge 15 gennaio 1992, n. 21 e del Regolamento del Comune di Venezia in applicazione dell’art. 5-bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta che la conclusione cui giunge il Tribunale, ossia l’illegittimità del citato Regolamento, è palesemente errata, in quanto detto Regolamento ricalca quanto previsto da una norma statale (art. 5-bis legge n. 21/1992).

Non avrebbe, perciò, potuto disapplicarlo, ma semmai rimettere la questione di legittimità della norma statale alla Corte Costituzionale.

Ric. 2019 n. 04499 sez.

S2 -ud. 29-09-2022 - 5 -

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale in attuazione dell’art. 5-bis della legge n. 21/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Nella prospettazione del ricorrente, il Tribunale ha errato nell’aver disapplicato il Regolamento comunale anche nella parte in cui prevede il pagamento del pedaggio, poiché nella fattispecie in esame la violazione era unicamente costituita dall’aver il natante navigato nel [OSCURATO:PERSONA] di Venezia senza aver eseguito la preventiva comunicazione.

5. Con il quinto motivo deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, degli artt. 3, 16, 41, 97, 117 della Costituzione, degli artt. 49, 101 e 102 del TFUE e dell’art.118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

L’affermata contrarietà, da parte del Tribunale, delle disposizioni regolamentari comunali rispetto alle predette norme nazionali e comunitarie si risolve in un richiamo generico e immotivato.

6. Con il sesto motivo deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 21-bisdella legge n. 287/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Nella pronuncia impugnata il Tribunale attribuisce alla segnalazione effettuata dall’AGCM al Comune di Venezia un significato erroneo: l’Autorità non ha affatto ritenuto le previsioni contenute nell’Ordinanza Dirigenziale n. 310 del 2006 come distorsive della concorrenza e discriminatorie nei confronti degli autorizzati al noleggio di comuni diversi da quello di Venezia, poiché essa siè limitata ad auspicare che l’Amministrazione comunale tenga in adeguata considerazione le osservazioni da essa esposte, al solo fine di tutelare e promuovere la concorrenza nella maniera più efficace ed opportuna nel settore interessato.

7. Si dà atto che: Ric. 2019 n. 04499 sez.

S2 -ud. 29-09-2022 - 6 - -con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 2022 (depositata il 10 marzo 2022), il designato Collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite la «questione di massima di particolare importanza», onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato, di notevole impatto economico e sociale.

Così viene espresso tale punto: «se l'articolo 9, comma 3, del decreto - legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 - là dove prevede (nel secondo periodo) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017" - vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione - dal 1° Marzo al 31 dicembre del 2017 - dell'efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008; o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l'intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010; così creando un continuumdi sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2009, al 31 dicembre 2017. -con la stessa ordinanza interlocutoria, è stato evidenziato che, qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì Ric. 2019 n. 04499 sez.

S2 -ud. 29-09-2022 - 7 - necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto- legge n. 207 del 2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti; - la soluzione che verrà adottata dalle Sezi oni unite sulle due prospettate questioni potrà avere un'incidenza diretta sulla valutazione del presente ricorso, ragion per cui si rileva l'opportunità di differire la sua trattazione a nuovo ruolo, in attesa dell'adozione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4499-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], BLUE S.R.L.in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2193/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 30.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2019 n. 04499 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 2 - 1. La società Blue S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietaria e conducente del motoscafo targato VE8872, proponevano opposizione innanzi al Giudice di Pace di Venezia avverso due ordinanze-ingiunzioni elevate dal Comune di Venezia. La prima (n. 5685/2011) sanzionava la violazione dell’art. 5, Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, relativo al divieto di transito per la categoria del natante in [OSCURATO:PERSONA] e zona Z.T.L. La seconda (n. 16525/2011ter) sanzionava la violazione dell’art. 1, lett. A) del Regolamento per l’accesso al territorio comunale di Venezia, in applicazione dell’art. 5-bislegge 15 gennaio1992, n. 21, relativo al divieto di transito senza aver eseguito la preventiva comunicazione per l’accesso nelle acque lagunari di Venezia. Con l’ordinanza n. 310/2006, (come modificata dalla successiva ordinanza n. 274/2015, che limitava il transito non soltanto ai titolati di altri Comuni, ma anche ai titolati del Comune di Venezia), nonché con il Regolamento per l’accesso nel territorio comunale, art. 1, lett. A, il Comune di Venezia ha, rispettivamente, previsto l’istituzione della Z.T.L. (e altre limitazioni al transito per varie unità di trasporto e categorie di operatori), nonché l’obbligo di preventiva comunicazione autocertificata per l’ingresso nel Comune (oltre al pagamento di un importo per l’accesso al territorio comunale) di natanti a motore di specifica stazza e portata, autorizzati da altri comuni, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Venezia, con sentenza n. 633/2017, disapplicata l’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006 , accoglieva il ricorso, annullava le due ordinanze-ingiunzione, compensava integralmente le spese di lite. Ric. 2019 n. 04499 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 3 - 3. Appellava la pronuncia dinanzi al Tribunale di Venezia il Comune di Venezia; Blue S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale per la parziale riforma della sentenza di prime cure, chiedendo la disapplicazione del Regolamento per l’accesso al territorio comunale, per la disparità di trattamento che da esso deriva nell’esercizio del servizio pubblico non di linea a mezzo natanti tra i titolati del Comune di Venezia e quelli di altri comuni. 4. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2193/2018, rigettava l’appello, correggeva la sentenza impugnata, integrando il dispositivo con la disapplicazione del Regolamento per l’accesso al territorio comunale dei natanti a motore con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata alle 20 persone, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altro comune. 5. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune di Venezia, affidandolo a seimotivi. Blue S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Venezia n. 310 del 2006, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che nella sentenza impugnata viene affermata la distorsione della concorrenza e la disparità di trattamento tra titolati del Comune di Venezia e titolati di altri comuni sulla base dell’errato presupposto dell’inibizione assoluta del transito nella Z.T.L. Laddove, invece, il transito è solo limitato, comunque consentito in [OSCURATO:PERSONA] negli orari serali. Ric. 2019 n. 04499 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 4 - 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, all. E, della legge 20 marzo 1865,n. 2248, degli artt. 9, 16, 41 della Costituzione, e dell’art. 12 della legge regionale veneta 30 dicembre 1993, n. 63, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale sia entrato nel merito delle scelte dell’[OSCURATO:PERSONA]: attività inibita al giudice civile, come da costante giurisprudenza di questa Corte e del Consiglio di Stato. Si duole, altresì, del fatto che il Tribunale abbia ritenuto prevalente la tutela della libertà di movimento e di iniziativa economica rispetto alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, posto che la limitazione di cui si discute non ha carattere assoluto, ma relativo. D’altra parte, il principio del contingente, introdotto sia dal legislatore nazionale sia da quello regionale, legittima la connotazione territoriale delle licenze ed autorizzazioni rilasciate dai vari Comuni della gronda lagunare, nonché la diversità di disciplina di circolazione rispetto agli autorizzati del Comune di Venezia. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 134 della Costituzione e dell’art. 23 legge 15 marzo 1953, n. 87, violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bisdella legge 15 gennaio 1992, n. 21 e del Regolamento del Comune di Venezia in applicazione dell’art. 5-bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la conclusione cui giunge il Tribunale, ossia l’illegittimità del citato Regolamento, è palesemente errata, in quanto detto Regolamento ricalca quanto previsto da una norma statale (art. 5-bis legge n. 21/1992). Non avrebbe, perciò, potuto disapplicarlo, ma semmai rimettere la questione di legittimità della norma statale alla Corte Costituzionale. Ric. 2019 n. 04499 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 5 - 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale in attuazione dell’art. 5-bis della legge n. 21/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente, il Tribunale ha errato nell’aver disapplicato il Regolamento comunale anche nella parte in cui prevede il pagamento del pedaggio, poiché nella fattispecie in esame la violazione era unicamente costituita dall’aver il natante navigato nel [OSCURATO:PERSONA] di Venezia senza aver eseguito la preventiva comunicazione. 5. Con il quinto motivo deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, degli artt. 3, 16, 41, 97, 117 della Costituzione, degli artt. 49, 101 e 102 del TFUE e dell’art.118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. L’affermata contrarietà, da parte del Tribunale, delle disposizioni regolamentari comunali rispetto alle predette norme nazionali e comunitarie si risolve in un richiamo generico e immotivato. 6. Con il sesto motivo deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 21-bisdella legge n. 287/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Nella pronuncia impugnata il Tribunale attribuisce alla segnalazione effettuata dall’AGCM al Comune di Venezia un significato erroneo: l’Autorità non ha affatto ritenuto le previsioni contenute nell’Ordinanza Dirigenziale n. 310 del 2006 come distorsive della concorrenza e discriminatorie nei confronti degli autorizzati al noleggio di comuni diversi da quello di Venezia, poiché essa siè limitata ad auspicare che l’Amministrazione comunale tenga in adeguata considerazione le osservazioni da essa esposte, al solo fine di tutelare e promuovere la concorrenza nella maniera più efficace ed opportuna nel settore interessato. 7. Si dà atto che: Ric. 2019 n. 04499 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 6 - -con ordinanza interlocutoria n. 6781 del 2022 (depositata il 10 marzo 2022), il designato Collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite la «questione di massima di particolare importanza», onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato, di notevole impatto economico e sociale. Così viene espresso tale punto: «se l'articolo 9, comma 3, del decreto - legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 - là dove prevede (nel secondo periodo) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017" - vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione - dal 1° Marzo al 31 dicembre del 2017 - dell'efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008; o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l'intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall' articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010; così creando un continuumdi sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2009, al 31 dicembre 2017. -con la stessa ordinanza interlocutoria, è stato evidenziato che, qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì Ric. 2019 n. 04499 sez. S2 -ud. 29-09-2022 - 7 - necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto- legge n. 207 del 2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti; - la soluzione che verrà adottata dalle Sezi oni unite sulle due prospettate questioni potrà avere un'incidenza diretta sulla valutazione del presente ricorso, ragion per cui si rileva l'opportunità di differire la sua trattazione a nuovo ruolo, in attesa dell'adozione de