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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19315/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 11/11/2019, la Corte di appello di l'Aquila ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari, nel periodo dal 13/7/2007 al 19/10/2007, nell'ambito di un procedimento penale nel quale era chiamato a rispondere di associazione per delinquere e di diversi episodi di corruzione e falso ideologico.

Il Tribunale di Pescara, aveva assolto l'esponente dalle imputazioni di cui ai capi A), B), D) e D-bis) della rubrica per insussistenza del fatto, condannandolo in relazione alle imputazioni di cui ai capi G) ed F) della rubrica, previa riqualificazione di quest'ultimo nella fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen.

La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza 21 novembre 2014, irrevocabile il 18/02/2016, aveva assolto l'esponente anche dal reato di cui al capo G) (perché il fatto non sussiste), ed aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione relativamente al reato di cui all'art. 483 cod. pen.

La Corte territoriale ha ritenuto che il Vallescura avesse dato causa, con la sua condotta gravemente colposa, all'applicazione ed al mantenimento nei suoi confronti della misura cautelare.

All'uopo valorizzava una serie di comportamenti posti in essere dal ricorrente, analiticamente descritti nella ordinanza, suscettibili d'ingenerare l'erroneo convincimento nell'autorità procedente del suo coinvolgimento nella complessa vicenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

La Corte di merito, qualificando la condotta tenuta dal ricorrente come "improvvida" e "idonea a rappresentare una realtà connotata da caratteri di equivocità", ha dato mostra di non avere considerato gravemente colposa il comportamento serbato dal richiedente, pervenendo a conclusioni che contrastano con la premessa rappresentata e che non sono rispettosi dei principi che regolano la materia.

In relazione alle condotte di cui ai capi B) e C) della imputazione, elevata illo tempore a carico del ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che, a soli due giorni di distanza dall'esecuzione del sequestro avvenuto presso lo studio professionale, il ricorrente rassegnò le dimissioni dalla carica politica rivestita.

La stessa misura cautelare fu adottata a distanza di oltre un anno dai fatti contestati.

Ciò escludeva la ricorrenza di esigenze cautelari atte a prevenire eventuali pericoli d'inquinamento probatorio.

Sarebbe stato trascurato l'aspetto riguardante l'atteggiamento collaborativo dell'istante e la disponibilità dimostrata a chiarire la sua posizione in sede di interrogatorio.

Con riferimento al capo D) della rubrica si è ritenuto che il comportamento colposo fosse da individuare nei rapporti di frequentazione con l'imprenditore Chiavaroli e nell'avere esortato il fratello a distruggere documentazione bancaria proveniente da un istituto bancario dello Stato di [OSCURATO:PERSONA].

Tali comportamenti avrebbero dovuto essere valutati alla luce delle spiegazioni fornite dal ricorrente, disponibile ad offrire un contributo chiarificatore nel corso delle indagini.

Con riferimento all'esortazione rivolta al fratello il ricorrente spiegò di avere depositato nell'istituto bancario di [OSCURATO:PERSONA] danaro non fatturato proveniente da rapporti privati, riconducibili a domande di condono.

Il giudice della riparazione, inoltre, avrebbe attribuito rilevanza decisiva a circostanze escluse dai giudici di merito o ritenute non sufficientemente provate.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

È stata depositata memoria della difesa che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. Le critiche difensive non intaccano la congruità del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.

Con coerente e logica motivazione, del tutto rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità, il giudice della riparazione ha rilevato la sicura efficacia sinergica dei comportamenti serbati dal ricorrente rispetto all'evento detenzione, ponendo in rilievo, in modo puntuale, il connotato di colpa grave in essi riconoscibile.

Pertanto, la motivazione della ordinanza impugnata è indenne da qualsivoglia violazione di legge o vizio motivazionale.Il riferimento alla condotta definita "improvvida" è solo questione di carattere terminologico; pur avendo qualificato in questo modo il comportamento del ricorrente, nei fatti, il giudice della riparazione ha ritenuto che detto comportamento fosse connotato da colpa grave e che avesse inciso sull'adozione della misura.

Ha posto in rilievo che l'istante, in qualità di assessore del Comune di Montesilvano, svolgeva anche l'attività di libero professionista, essendo titolare, unitamente al fratello, di uno studio di progettazione.

Lo studio tecnico intratteneva, sovente, rapporti con privati interessati all'approvazione di provvedimenti amministrativi in materia di urbanistica ed edilizia per attività ricadenti nello stesso Comune di Montesilvano.

Si cita in motivazione il caso della ristrutturazione del palazzetto dello sport di Montesilvano [oggetto di contestazione al capo B) della originaria imputazione].

Lo studio Vallescura venne investito di un incarico professionale dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per attività inerenti ad un piano integrato d'intervento.

In relazione a questa vicenda, una conversazione intercettata nell'ufficio del Sindaco rivelò l'interesse mostrato dal [OSCURATO:PERSONA].

Nello studio professionale venne rinvenuta documentazione inerente a rilievi effettuati nella zona del P.INT. già nel luglio 2015 ed un assegno rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] regolarmente incassato.

In altro caso [capo D) della originaria imputazione], il richiedente, all'epoca assessore al traffico, fece parte della commissione tecnica istituita dal Comune per evadere la richiesta di modifica del PUE proveniente da altro imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], il quale intratteneva cospicui rapporti professionali con lo studio tecnico dei fratelli Vallescura.

Viene ancora messo in rilievo il diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in una vicenda riguardante l'ampliamento della cubatura di un immobile (un container appoggiato al suolo presentato come costruzione), a cui era interessato l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], per il quale il richiedente elaborò il progetto.

In relazione a tale episodio, si puntualizza nella ordinanza, i giudici di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 483 cod. pen., in seguito a riqualificazione dell'originaria imputazione, riguardante il reato di cui all'art. 479 cod. pen., ritennero che i dati contenuti nel progetto depositato dal Vallescura fossero non veritieri (pag. 141 della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila).

E' richiamata poi una conversazione intercettata nella quale il richiedente esortava il fratello a distruggere documentazione bancaria, indicandogli l'opportunità di "fare sparire" la documentazione che avevano allo studio.La difesa avversa tali argomentazioni mettendo in rilievo come il ricorrente avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla carica politica in data 20/9/2006, circostanza atta a rivelare l'insussistenza di esigenze cautelari all'epoca dell'adozione del provvedimento restrittivo.

Il rilievo non è conferente.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove, come nel presente caso, si faccia questione dell'ingiustizia "sostanziale", contemplata dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., è compito del giudice della riparazione valutare tutti gli elementi probatori disponibili al fine di stabilire se il comportamento serbato dal richiedente abbia ingenerato nell'autorità procedente la falsa convinzione del suo agire illecito (ex multis Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 23/01/2017, Rv. 268952 - 01).

Ed invero, l'art. 314, comma 1, cod. rito prevede che il prosciolto per una delle cause ivi elencate, abbia diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, solo "qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

Pertanto, non vengono in considerazione questioni che possano avere riguardato il profilo della ricorrenza delle esigenze cautelari.

L'assenza di esigenze cautelari nel provvedimento impositivo della misura non viene in rilievo neppure in relazione al comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen., che contempla le ipotesi di "ingiustizia formale".

In tali casi la riparazione spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen.

La lettura della norma rivela come non rientri nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 314 cod. proc. pen. il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nell'ipotesi in cui il provvedimento restrittivo della libertà sia stato emesso senza che guggigtègSerò le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. 3.

Ulteriore rilievo mosso dalla difesa riguarda l'atteggiamento disponibile ad offrire chiarimenti adottato dal Vallescura in occasione dell'interrogatorio di garanzia.

L'argomentazione è però generica: la difesa, pur rappresentando che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare le spiegazioni fornite dal richiedente in interrogatorio per valutare il diritto all'indennizzo, non chiarisce come le suddette dichiarazioni siano risultate utili e conducenti al fine di escludere o caducare il significato attribuito ai plurimi elementi raccolti in sede cautelare.

E' assertiva e comunque generica l'affermazione secondo la quale tutte le dichiarazioni rese dal ricorrente abbiano trovato conferma nella sentenza assolutoria. 5 «tC

4. Quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, la difesa ha sostenuto che il giudice della riparazione non avrebbe dovuto tenerne conto, essendo stata esclusa la loro rilevanza ai fini della sussistenza delle ipotesi corruttive.

L'assunto è infondato.

La difesa sovrappone, in realtà, l'accertamento proprio del giudizio di cognizione con il diverso accertamento a cui è tenuto il giudice della riparazione.

Le conversazioni intercettate ritenute insufficienti ai fini della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato sono state legittimamente utilizzate dal giudice della riparazione al fine della individuazione di comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo.

Invero, la piena autonomia tra i due giudizi, sostenuta in plurime pronunce della Corte regolatrice, consente di addivenire a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio di merito (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957).

Deve considerarsi che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa, deve valutare gli elementi probatori disponibili al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se questa sia stata valido presupposto per ingenerare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

Unico limite per il giudice della riparazione è rappresentato dal fatto di non potersi avvalere, nell'ambito della valutazione da compiere, di circostanze escluse nel giudizio di merito (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957).

La difesa riporta un passaggio motivazionale della sentenza assolutoria (in nota, a pagina 6 del ricorso), in cui, la Corte di merito, nel commentare una conversazione intervenuta tra Blasiotti ed il ricorrente, non esclude che vi sia stato un interessamento del Vallescura nella pratica edilizia del Blasiotti, ma esclude la sussistenza del reato di corruzione, per mancanza della prova della dazione del danaro o di altra utilità.

Ebbene, il giudice della riparazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è incorso nella violazione del divieto sopra richiamato: nel descrivere i comportamenti gravemente colposi serbati dall'istante in relazione alla vicenda riguardante l'imprenditore Blasiotti, la Corte d'appello ha valorizzato i rapporti di familiarità con il Blasiotti - circostanza non negata dai giudici dell'assoluzione - ed il suo diretto coinvolgimento nella redazione del progetto curato nell'interesse di questi.

Lungi dal ripercorrere aspetti che riguardano profili attinenti alla responsabilità, ambito precluso al giudice della riparazione, nell'ordinanza sono valorizzati comportamenti che riguardano l'ambigua posizione assunta dal richiedente in relazione all'attività svolta nella sua veste di amministratore pubblico e, al tempo stesso, di componente dello studio tecnico gestito con il fratello.

I rapporti di frequentazione e familiarità con diversi imprenditori che avevano richiesto all'amministrazione comunale provvedimenti a loro favorevoli, la contestuale gestione di pratiche riguardanti tali imprenditori nell'ambito dello studio tecnico di cui faceva parte e l'esortazione rivolta al fratello di sopprimere documentazione esistente allo studio, secondo la logica giustificazione fornita dal giudice della riparazione, hanno contribuito ad indurre in errore l'autorità procedente, esercitando un'efficacia sinergica rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo.

5. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 11/11/2019, la Corte di appello di l'Aquila ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari, nel periodo dal 13/7/2007 al 19/10/2007, nell'ambito di un procedimento penale nel quale era chiamato a rispondere di associazione per delinquere e di diversi episodi di corruzione e falso ideologico. Il Tribunale di Pescara, aveva assolto l'esponente dalle imputazioni di cui ai capi A), B), D) e D-bis) della rubrica per insussistenza del fatto, condannandolo in relazione alle imputazioni di cui ai capi G) ed F) della rubrica, previa riqualificazione di quest'ultimo nella fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza 21 novembre 2014, irrevocabile il 18/02/2016, aveva assolto l'esponente anche dal reato di cui al capo G) (perché il fatto non sussiste), ed aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione relativamente al reato di cui all'art. 483 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto che il Vallescura avesse dato causa, con la sua condotta gravemente colposa, all'applicazione ed al mantenimento nei suoi confronti della misura cautelare. All'uopo valorizzava una serie di comportamenti posti in essere dal ricorrente, analiticamente descritti nella ordinanza, suscettibili d'ingenerare l'erroneo convincimento nell'autorità procedente del suo coinvolgimento nella complessa vicenda. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. La Corte di merito, qualificando la condotta tenuta dal ricorrente come "improvvida" e "idonea a rappresentare una realtà connotata da caratteri di equivocità", ha dato mostra di non avere considerato gravemente colposa il comportamento serbato dal richiedente, pervenendo a conclusioni che contrastano con la premessa rappresentata e che non sono rispettosi dei principi che regolano la materia. In relazione alle condotte di cui ai capi B) e C) della imputazione, elevata illo tempore a carico del ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che, a soli due giorni di distanza dall'esecuzione del sequestro avvenuto presso lo studio professionale, il ricorrente rassegnò le dimissioni dalla carica politica rivestita. La stessa misura cautelare fu adottata a distanza di oltre un anno dai fatti contestati. Ciò escludeva la ricorrenza di esigenze cautelari atte a prevenire eventuali pericoli d'inquinamento probatorio. Sarebbe stato trascurato l'aspetto riguardante l'atteggiamento collaborativo dell'istante e la disponibilità dimostrata a chiarire la sua posizione in sede di interrogatorio. Con riferimento al capo D) della rubrica si è ritenuto che il comportamento colposo fosse da individuare nei rapporti di frequentazione con l'imprenditore Chiavaroli e nell'avere esortato il fratello a distruggere documentazione bancaria proveniente da un istituto bancario dello Stato di [OSCURATO:PERSONA]. Tali comportamenti avrebbero dovuto essere valutati alla luce delle spiegazioni fornite dal ricorrente, disponibile ad offrire un contributo chiarificatore nel corso delle indagini. Con riferimento all'esortazione rivolta al fratello il ricorrente spiegò di avere depositato nell'istituto bancario di [OSCURATO:PERSONA] danaro non fatturato proveniente da rapporti privati, riconducibili a domande di condono. Il giudice della riparazione, inoltre, avrebbe attribuito rilevanza decisiva a circostanze escluse dai giudici di merito o ritenute non sufficientemente provate. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. È stata depositata memoria della difesa che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla difesa sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. Le critiche difensive non intaccano la congruità del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito. Con coerente e logica motivazione, del tutto rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità, il giudice della riparazione ha rilevato la sicura efficacia sinergica dei comportamenti serbati dal ricorrente rispetto all'evento detenzione, ponendo in rilievo, in modo puntuale, il connotato di colpa grave in essi riconoscibile. Pertanto, la motivazione della ordinanza impugnata è indenne da qualsivoglia violazione di legge o vizio motivazionale.Il riferimento alla condotta definita "improvvida" è solo questione di carattere terminologico; pur avendo qualificato in questo modo il comportamento del ricorrente, nei fatti, il giudice della riparazione ha ritenuto che detto comportamento fosse connotato da colpa grave e che avesse inciso sull'adozione della misura. Ha posto in rilievo che l'istante, in qualità di assessore del Comune di Montesilvano, svolgeva anche l'attività di libero professionista, essendo titolare, unitamente al fratello, di uno studio di progettazione. Lo studio tecnico intratteneva, sovente, rapporti con privati interessati all'approvazione di provvedimenti amministrativi in materia di urbanistica ed edilizia per attività ricadenti nello stesso Comune di Montesilvano. Si cita in motivazione il caso della ristrutturazione del palazzetto dello sport di Montesilvano [oggetto di contestazione al capo B) della originaria imputazione]. Lo studio Vallescura venne investito di un incarico professionale dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per attività inerenti ad un piano integrato d'intervento. In relazione a questa vicenda, una conversazione intercettata nell'ufficio del Sindaco rivelò l'interesse mostrato dal [OSCURATO:PERSONA]. Nello studio professionale venne rinvenuta documentazione inerente a rilievi effettuati nella zona del P.INT. già nel luglio 2015 ed un assegno rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] regolarmente incassato. In altro caso [capo D) della originaria imputazione], il richiedente, all'epoca assessore al traffico, fece parte della commissione tecnica istituita dal Comune per evadere la richiesta di modifica del PUE proveniente da altro imprenditore, [OSCURATO:PERSONA], il quale intratteneva cospicui rapporti professionali con lo studio tecnico dei fratelli Vallescura. Viene ancora messo in rilievo il diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in una vicenda riguardante l'ampliamento della cubatura di un immobile (un container appoggiato al suolo presentato come costruzione), a cui era interessato l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], per il quale il richiedente elaborò il progetto. In relazione a tale episodio, si puntualizza nella ordinanza, i giudici di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato di cui all'art. 483 cod. pen., in seguito a riqualificazione dell'originaria imputazione, riguardante il reato di cui all'art. 479 cod. pen., ritennero che i dati contenuti nel progetto depositato dal Vallescura fossero non veritieri (pag. 141 della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila). E' richiamata poi una conversazione intercettata nella quale il richiedente esortava il fratello a distruggere documentazione bancaria, indicandogli l'opportunità di "fare sparire" la documentazione che avevano allo studio.La difesa avversa tali argomentazioni mettendo in rilievo come il ricorrente avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla carica politica in data 20/9/2006, circostanza atta a rivelare l'insussistenza di esigenze cautelari all'epoca dell'adozione del provvedimento restrittivo. Il rilievo non è conferente. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove, come nel presente caso, si faccia questione dell'ingiustizia "sostanziale", contemplata dall'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., è compito del giudice della riparazione valutare tutti gli elementi probatori disponibili al fine di stabilire se il comportamento serbato dal richiedente abbia ingenerato nell'autorità procedente la falsa convinzione del suo agire illecito (ex multis Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 23/01/2017, Rv. 268952 - 01). Ed invero, l'art. 314, comma 1, cod. rito prevede che il prosciolto per una delle cause ivi elencate, abbia diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, solo "qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". Pertanto, non vengono in considerazione questioni che possano avere riguardato il profilo della ricorrenza delle esigenze cautelari. L'assenza di esigenze cautelari nel provvedimento impositivo della misura non viene in rilievo neppure in relazione al comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen., che contempla le ipotesi di "ingiustizia formale". In tali casi la riparazione spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. La lettura della norma rivela come non rientri nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 314 cod. proc. pen. il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nell'ipotesi in cui il provvedimento restrittivo della libertà sia stato emesso senza che guggigtègSerò le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. 3. Ulteriore rilievo mosso dalla difesa riguarda l'atteggiamento disponibile ad offrire chiarimenti adottato dal Vallescura in occasione dell'interrogatorio di garanzia. L'argomentazione è però generica: la difesa, pur rappresentando che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare le spiegazioni fornite dal richiedente in interrogatorio per valutare il diritto all'indennizzo, non chiarisce come le suddette dichiarazioni siano risultate utili e conducenti al fine di escludere o caducare il significato attribuito ai plurimi elementi raccolti in sede cautelare. E' assertiva e comunque generica l'affermazione secondo la quale tutte le dichiarazioni rese dal ricorrente abbiano trovato conferma nella sentenza assolutoria. 5 «tC 4. Quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, la difesa ha sostenuto che il giudice della riparazione non avrebbe dovuto tenerne conto, essendo stata esclusa la loro rilevanza ai fini della sussistenza delle ipotesi corruttive. L'assunto è infondato. La difesa sovrappone, in realtà, l'accertamento proprio del giudizio di cognizione con il diverso accertamento a cui è tenuto il giudice della riparazione. Le conversazioni intercettate ritenute insufficienti ai fini della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato sono state legittimamente utilizzate dal giudice della riparazione al fine della individuazione di comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. Invero, la piena autonomia tra i due giudizi, sostenuta in plurime pronunce della Corte regolatrice, consente di addivenire a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio di merito (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957). Deve considerarsi che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa, deve valutare gli elementi probatori disponibili al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se questa sia stata valido presupposto per ingenerare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Unico limite per il giudice della riparazione è rappresentato dal fatto di non potersi avvalere, nell'ambito della valutazione da compiere, di circostanze escluse nel giudizio di merito (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, Sentenza n. 11150 del 19/12/2014, dep. 16/03/2015, Rv. 262957). La difesa riporta un passaggio motivazionale della sentenza assolutoria (in nota, a pagina 6 del ricorso), in cui, la Corte di merito, nel commentare una conversazione intervenuta tra Blasiotti ed il ricorrente, non esclude che vi sia stato un interessamento del Vallescura nella pratica edilizia del Blasiotti, ma esclude la sussistenza del reato di corruzione, per mancanza della prova della dazione del danaro o di altra utilità. Ebbene, il giudice della riparazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è incorso nella violazione del divieto sopra richiamato: nel descrivere i comportamenti gravemente colposi serbati dall'istante in relazione alla vicenda riguardante l'imprenditore Blasiotti, la Corte d'appello ha valorizzato i rapporti di familiarità con il Blasiotti - circostanza non negata dai giudici dell'assoluzione - ed il suo diretto coinvolgimento nella redazione del progetto curato nell'interesse di questi. Lungi dal ripercorrere aspetti che riguardano profili attinenti alla responsabilità, ambito precluso al giudice della riparazione, nell'ordinanza sono valorizzati comportamenti che riguardano l'ambigua posizione assunta dal richiedente in relazione all'attività svolta nella sua veste di amministratore pubblico e, al tempo stesso, di componente dello studio tecnico gestito con il fratello. I rapporti di frequentazione e familiarità con diversi imprenditori che avevano richiesto all'amministrazione comunale provvedimenti a loro favorevoli, la contestuale gestione di pratiche riguardanti tali imprenditori nell'ambito dello studio tecnico di cui faceva parte e l'esortazione rivolta al fratello di sopprimere documentazione esistente allo studio, secondo la logica giustificazione fornita dal giudice della riparazione, hanno contribuito ad indurre in errore l'autorità procedente, esercitando un'efficacia sinergica rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo. 5. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Cos
Sentenza Cassazione n. 19315/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris