CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA]Aurisina/[OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 508/2024depositata il 23/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza in data 23.12.2024 la Corte d’Appello di Trieste rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza pronunciatadal Tribunale del medesimo circondario e con la quale era stata rigettatala domanda dalla stessa proposta nei confronti del Comune di DuinoAurisina-[OSCURATO:PERSONA] per ottenere, in qualità di cessionaria di creditigià vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il pagamento di somme per lafornitura di energia elettrica ed interessi maturati.L’appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il tribunale avevaritenuto che non vi fosse adeguata prova del credito e che in ogni casofossero stati dimostrati pagamenti delle forniture che in realtà mai eranointervenuti ed imputati semmai dalla cedente a diverse fatture.Il convenuto appellato, costituitosi, aveva chiesto il rigetto dell’appelloIl giudice dell’impugnazione confermava la sentenza del giudice di primogrado rigettando l’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato intre motivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositata in data 16.6.2025.La proposta ha avuto il seguente tenore: “Rilevato che nel ricorso siasserisce che la sentenza impugnata è stata notificata in data 27 dicembre2024; osservato che il ricorso è improcedibile per mancato deposito dellarelazione di notificazione della sentenza impugnata (ovvero dei messaggidi spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo p.e.c.),neppure prodotta dalla parte controricorrente (Cass., sez. U, n.21349/2022); considerato, in particolare, che nel caso in cui laNumero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026notificazione della sentenza venga effettuata a mezzo posta elettronicacertificata (PEC), il difensore deve depositare, quindi, non solo lasentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con irelativi allegati, il che comporta che si dovrà procedere all’allegazione delduplicato della notifica in formato .eml oppure .msg, ovvero del filecontenente il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati, comeprevisto dall’art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma1, DM 44/2011 e succ. mod. (Formato dei documenti informatici allegati –art. 12 del [OSCURATO:PERSONA]), vigenti ratione temporis (Cass. n.14790/2024); considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,pur in difetto di produzione della relata di notificazione della sentenza, ilricorso deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, chela sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente entro ilsessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilcollegamento fra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nelricorso, e quella della notificazione del ricorso assicura comunque loscopo, cui tende la prescrizione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., diconsentire al giudice dell’impugnazione di accertarne la tempestività, sindal momento di deposito del ricorso (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass.,30/04/2019, n. 11386); osservato, tuttavia che siffatta prova di resistenzanel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è statapubblicata in data 23 dicembre 2024 ed il ricorso è stato notificato il 24febbraio 2025; propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.”Parte ricorrente, a seguito della comunicazione della proposta didefinizione anticipata, ha chiesto, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma,c.p.c., la decisione della causa.memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Erronea o falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. inrelazione all’art. 2697 c.c. e 1193 c.c.)»Lamenta che la Corte d’Appello di Trieste, confermando la sentenza diprimo grado, ha ritenuto che le pretese creditorie di parte attrice sianorimaste sfornite di prova dal momento che il Comune avrebbe prodotto giàin primo grado non solo i mandati di pagamento emessidall’amministrazione comunale, ma anche gli elenchi dei relativipagamenti disposti dalla Banca. Inoltre, la corte territoriale ha ritenutogeneriche le eccezioni promosse da BFF laddove ha eccepito che ipagamenti ricevuti sarebbero stati utilizzati da Edison per estingueredebiti diversi da quelli poi ceduti alla Banca con l’ulteriore conseguenzadella perdurante debenza dei pagamenti.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la «erronea o falsaapplicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art.2948 c.c. e delibera 569/2018/R/COM)».Poiché la ricorrente assume che il credito per sorte capitale deve ritenersiriconosciuto, il mancato pagamento delle fatture ha comportatol’applicazione del D. Lgs 231/02 non potendosi ritenere validamenteintervenuta prescrizione alcuna dello stesso.Con il terzo ed ultimo motivo la sentenza impugnata è censurata per«erronea o falsa applicazione di norma di legge (art. 360 n. 3 c.p.c. inrelazione agli art. 2041 e 2042 c.c.)».Si assume che nonostante l’Ente abbia fruito dei servizi di fornitura ericevuto le fatture per la fornitura erogata, lo stesso non ha provveduto alpagamento di tutto quanto dovuto, né in favore della cedente, néNumero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026tantomeno in favore di [OSCURATO:PERSONA], così arricchendosiingiustificatamente.I motivi così dedotti non possono essere esaminati attesa l’improcedibilitàdel ricorso come evidenziata nella proposta di cui all’art.380-bis c.p.c..Ed infatti nel ricorso per cassazione la sentenza impugnata si affermanotificata in data 27.12.2024. Con il ricorso è stata depositata la solacopia della sentenza impugnata priva, tuttavia, della relazione dinotificazione, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c..Si osserva allora che in forza del consolidato indirizzo giurisprudenziale diquesta Corte “la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente didistinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello dellarelazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che lamancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità delricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro iltermine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o dettodocumento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dallacontroparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove talefascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attenderel'acquisizione”(Cass.S.U. n.21349/2022, Cass.n.27883/2024, Cass.n.8781/2024, Cass. n.24199/2025, Cass. n.20941/2025, Cass.n.1389/2026).Infatti, la dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso costituisce unfatto processuale di manifestazione di autoresponsabilità della parte, cheimpegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica.La sanzione dell’improcedibilità potrebbe peraltro escludersi quando ilricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessantagiorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo casoNumero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 28781/2024,Cass. n.24199/2025; e già Cass. n. 17066/2013, citata dalla PDA), manella specie il termine di sessanta giorni non risulta rispettato, essendostata pubblicata la sentenza in data 23.12.2024, mentre il ricorso percassazione risulta notificato in data 24.2.2025. Non è integrata, pertanto,quella “prova di resistenza” che renderebbe superflua la conoscenza delladata della notificazione.Né può peraltro applicarsi il principio di non contestazione, comesostenuto dalla ricorrente nella istanza di decisione ex art.380-bis c.p.c. enella memoria, atteso che la prescrizione normativa è diretta a verificarela formazione del giudicato, che ha valenza pubblicistica ed in quanto talecostituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n.20883/2015, Cass. n. 15832/2021). Il difetto di procedibilità deve esserequindi rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancatacontestazione ad opera della parte controricorrente perché‘l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficaciasanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola lastessa sequenza di avvio di un determinato processo’ (Cass. S.U. n. 9005/2009; Cass. S.U. n. 10648/ 2017, Cass. nn. 17014, 19475 e 27313 del2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla,l’eventuale comportamento di non contestazione di un’altra parte (intermini Cass. n.1389/2026).Né, ancora, può utilmente invocarsi il disposto di cui all’art. 372, commasecondo, c.p.c. che riguarda esclusivamente i ‘documenti’ relativiall’ammissibilità del ricorso e che non può comprendere la produzione,invece espressamente prevista dall’art.369 c.p.c. per consentire l’accessoal giudizio tramite un’attività della parte ritenuta indispensabile all’uopo,produzione proprio prescritta a pena di improcedibilità (e noninammissibilità) del ricorso. Infatti ’I termini previsti dall’art. 369 c.p.c.rispondono anche all'esigenza di selezionare tempestivamente i ricorsiNumero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026improcedibili ai fini della scelta del rito processuale di legittimità piùconsono a garantire la ragionevole durata del processo e la loroperentorietà non consente tardive correzioni o integrazioni, neppure conl’istanza di decisione ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.’ (Cass.n.1389/2026).D’altra parte, il tempestivo deposito anche della relata di notifica dellasentenza impugnata non è incombente meramente formalistico indicatodalla legge, come ritiene la ricorrente, atteso che i termini perentori nelprocesso civile sono diretti ad attuare il principio della ragionevole duratadel processo, di matrice costituzionale (art. 111 Cost.) in presenza di unospecifico interesse pubblico che ne giustifichi l'adozione.E la stessa giurisprudenza della Corte EDU, invocata dalla ricorrentenell’istanza di discussione, proprio in relazione all’art.369 c.p.c. richiamato(Patricolo e altri c. Italia -24 maggio 2024), ne afferma la coerenza con iprincipi della Corte stessa atteso che il diritto di accesso ai tribunali non èassoluto, ma può essere sottoposto a limiti, implicitamente ammessi: ildiritto di accesso, infatti, per sua stessa natura esige di essere disciplinatodallo Stato, che, sotto questo profilo, gode di un certo margine didiscrezionalità mentre non fa parte delle funzioni della Corte Edu sostituirela propria valutazione a quella delle autorità nazionali su quale sia lasoluzione migliore all’uopo. Poiché, dunque, il mancato deposito dellarelazione di notificazione dell’impugnata sentenza entro il termine di leggeè giustificato dall’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delprocedimento e un’efficace amministrazione della giustizia senza incideresulla sostanza del diritto all’accesso ad un tribunale, è stata esclusa laviolazione dell’art.6 CEDU.Ne segue che il giudizio deve definirsi nei termini indicati dalla PDA.Numero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il Collegio rileva, peraltro, che, anche là dove fosse stato scrutinabile, ilricorso si sarebbe dovuto, peraltro, dichiarare inammissibile per leseguenti ragioni.Il primo motivo, infatti, non censura adeguatamente la decisione conriferimento alla norma che si assume violata atteso che con esso, insostanza, la ricorrente si limita a contestare la valutazione svolta dalgiudice dl gravame, così come dal giudice di prime cure, del materialeprobatorio fornito in atti.Lamentando, infatti, l’insufficienza a fini probatori della produzione daparte del comune convenuto dei mandati di pagamento, la ricorrente nonsi confronta con l’integrale motivazione resa dal giudice del gravame cheha così ritenuto : “Il Comune di Duino, infatti, ha prodotto già nel corsodel primo grado di giudizio, non solo i mandati di pagamento emessidall’amministrazione comunale, ma anche gli elenchi dei relativipagamenti, disposti dalla banca ZKB [OSCURATO:PERSONA], chesvolgeva funzioni di tesoreria, su tabulati ordinati per anno e recantisottoscrizione di funzionario della banca (docc. 34-39 prodotti in allegatoalla memoria depositata il 4.6.2021). 16.1.3. Parte appellante, sul punto,ha tenuto ferma la contestazione del difetto di prova del pagamento, main modo, invero, inefficace, e cioè senza prendere posizione in concretosui documenti prodotti e provenienti dalla banca ZKB. 16.1.4. Taleinfondatezza è confermata dalle parole della stessa difesa oggi appellante,la quale, nella propria memoria dd. 4.3.2022, ha testualmentericonosciuto che: “All’esito delle verifiche condotte con il proprio dantecausa, BFF dà atto che [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente ricevuto ipagamenti disposti dal Comune con i mandati prodotti”. Da taleallegazione difensiva, supportata anche dalla produzione documentale dimessaggio di posta elettronica proveniente da [OSCURATO:PERSONA] spa(doc.704 della produzione di BBF Bank in primo grado), discende lasuperfluità di ogni eventuale ulteriore verifica della prova dell’effettuazioneNumero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026dei pagamenti da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], come pure delrelativo ricevimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa.”Con l’argomentazione del motivo non si deduce adeguatamente alcunaviolazione degli oneri probatori, ma solo la valutazione delle prove deglielementi in atti, asseritamente scorretta.Analogamente, l’omessa valutazione da parte del giudice del gravamedella mancanza di comunicazione da parte del Comune delle fatturepagate al fine di una corretta imputazione ex art.1193 c.c. è doglianza cheimplica la rivalutazione nel merito della vicenda, rivalutazione nonesperibile da questa Corte. Senza peraltro rilevare che la corte territorialeha confermato il giudizio di tardività processuale dell’eccezione comesvolto sul punto dal giudice di prime cure, in questa sede nonspecificatamente contestato.I profili di contestazione dell’omesso riconoscimento di interessi sullesomme dovute restano inevitabilmente esclusi da ogni ulteriorevalutazione atteso l‘accertato pagamento.Il secondo motivo attiene, invece, alla censura inerente alla ritenutaprescrizione dei crediti, ma anch’esso comporta una nuova valutazionedeli atti ritenuti interruttivi della prescrizione stessa; sotto diverso profilo,con tale contestazione la ricorrente neppure pone una specifica critica alladecisione impugnata nella parte in cui il giudice del gravame afferma:“L’appellante, come anticipato, ha prodotto, in primo grado, un sollecito dipagamento indirizzato al Comune di [OSCURATO:PERSONA], datato [OSCURATO:DATA_NASCITA](doc.7), con allegati due file relativi alle ricevute di accettazione e diconsegna della comunicazione a mezzo PEC (rispettivamente doc. 07.01 e07.02). Tuttavia, come tempestivamente eccepito da parte convenuta inprimo grado, i documenti allegati non provano il contenuto dell’atto in tesitrasmesso al Comune in indirizzo. La sola ricevuta di accettazione(doc.07.01), che attesta la presa in carico del messaggio da parte delNumero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026server, non basta a provare il ricevimento del messaggio da parte deldestinatario. Il file relativo alla ricevuta di consegna, pure prodotto(doc.07.02), reca allegati non leggibili, sicché, come eccepito da parteappellata fin dal primo grado nella propria memoria depositata il27.9.2021, tali documenti non sono idonei a provare la ricezione delsollecito, e, di conseguenza, ad interrompere la prescrizione. Parteappellante, attrice in primo grado, non solo non ha prodotto ulterioredocumentazione, pur potendolo fare già nella memoria successiva (aprova contraria) del 13.10.2021 (detta memoria è stata utilizzata solo peropporsi alle prove orali richieste da parte convenuta), ma anche nelprosieguo non ha replicato o argomentato in modo specifico sul punto, e siè limitata a produrre ulteriore sollecito (doc.71) irrilevante, in quantoanteriore al quinquennio: trattasi di raccomandata del 22.1.2015, cherisulta notificata a mezzo del servizio postale al Comune di Duino in data16.3.2015, inutile al fine di interrompere la prescrizione rispetto allanotifica dell’atto di citazione di primo grado (notificazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).”Insistendo, pertanto, nella regolare interruzione della prescrizione senzacontestare le specifiche argomentazioni svolte sul punto dalla corteterritoriale sostanzialmente la ricorrente propone un ‘non motivo’, nonconsiderando che l'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsiavvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato sitraducano in una critica alla decisione impugnata (Cass.n.15517/2020,Cass. n. 23708/2025, Cass. n. 9450/2024).Infine, anche il terzo motivo non si confronta con la specifica motivazionesul punto atteso che la corte territoriale, quanto al richiestoriconoscimento del versamento delle somme richieste almeno ai sensidegli artt. 2041 e 2042 c.c., ha rilevato che “ l’appellante non si èconcretamente confrontato con la ratio decidendi relativa alla naturasussidiaria dell’azione, e alla spettanza, a BBF Bank, di azione contrattualeo risarcitoria nei confronti della propria cedente”; anche in questa sede laNumero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente, lungi dal contestare la possibilità di esperire altro rimediogiudiziale fondato su titolo contrattuale od extracontrattuale, si è limitataa ribadire la fondatezza della richiesta adombrando una ‘dichiarazione dinullità del rapporto’ ( pag.21 del ricorso) non ritenuta dai giudici di merito.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 4.000 oltreeuro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui aicommi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.Va, pertanto, disposta – ai sensi della prima delle due previsioni normativetesté richiamate – la condanna della parte ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, della somma di € 2.000. In forza, invece, diquanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va,altresì, disposta la condanna della ricorrente al pagamento di ulterioresomma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equofissare, nella specie, nella misura di € 1.000. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro4.000 oltre euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.Condanna parte ricorrente a pagare alla controricorrente la somma di euro2.000 ex art.96, terzo comma, c.p.c..Condanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende la sommadi euro 1.000 ex art. 96, quarto comma, c.p.c..Numero registro generale 5382/2025Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 11571/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]