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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 27883/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19523/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA].NIS.P.A.; -intimati - avversola sentenza n. 881/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARIdepositatail 7/6/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 7/6/2023, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dellaCuor di Puglia di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. al risarcimento dei danniasseritamente subiti dall’attrice in conseguenza della caduta in cui la Pollio era incorsa nello scendere la rampa di scale posta in prossimitàdella piscina della struttura alberghiera gestita dalla società convenuta; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attrice, del rapportodi causalità tra la relativa caduta e l’uso della rampa di scale, dovendo piuttosto ritenersi che il comportamento disattento della vittima fosse valso a integrare il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c. quale esimente della responsabilità del custode, con la conseguente riduzione della rampa di scale a mera occasione dell’eventodannoso dedotto in giudizio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; laCuor di Puglia di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. e la [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.(quest’ultima chiamata in giudizio a fine di manleva) non hanno svoltodifese in questa sede; con atto del 27/2/2024, il consigliere delegato ha formulato una propostadi definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.,rilevando un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente tempestivamente depositato la relazione di notificazione dellasentenza impugnata (o il messaggio di consegna, se effettuata a mezzo PEC), non risultando superata la prova di resistenza, attesa l’avvenuta notificazione del ricorso dopo la maturazione del termine Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza; con istanza in data 8/4/2024, a seguito della notificazione della propostadi definizione accelerata del giudizio, il ricorrente ha insistito perla decisione del ricorso; consideratoche, osservail Collegio come l’odiern a ricorrente abbia proposto istanza didecisione a seguito della notificazione di una proposta di definizione acceleratadel ricorso ai sensi dell’ art. 380 - bis c.p.c. ; proposta con la qualeil consigliere delegato ha rilevato un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, non avendo la ricorrente tempestivamente depositato la relazionedi notificazione della sentenza impugnata (o il messaggio di consegna,se effettuata a mezzo PEC) non risultando superata la c.d. prova di resistenza (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 , Rv. 665188 – 01 ; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 , Rv. 661874– 01 ) ; alriguardo, con l’istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c. l’odiern a ricorrente invoca l’applicazione , al caso di specie, de l principio ( fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità ) secondo cui va esclu sa l’irrogazione della sanzione dell’improcedibilità del ricorso là dove la relazione di notificazione della sentenza impugnata risulti comunque acquisita alla disponibilità del giudice ( perché prodotta dalla parte controricorrente, ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio , secondo quanto stabilito da Sez.

U, Sentenza n. 10648del 02/05/2017 , Rv. 643945 - 01) ; secondoil ricorrente, tale principio varrebbe a giustificare l’ulteriore corollario in forza del quale la prova della notificazione della tempestivitàdel ricorso andrebbe valutata , non già alla scadenza del Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri termine per il deposito a pena di improcedibilità degli atti indicati dall’art.369 c.p.c., bensì al momento della decisione ; atale scopo , il difensore del ricorrente ha depositato, unitamente all’istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c. , la relazione di notificazione sentenza impugnata pur riconoscendo che la stessa non siastata “ fino ad ora non depositata in quanto nella disponibilità del pregressodifensore e non consegnata tempestivamente ” ; osserva il Collegio come le considerazioni argomentate dal ricorrentenell'istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c. s iano prive di fondamento, dovendo ritenersi che le uniche condizioni alle quali la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01 ) ha ricollegato l’esclusione dell’applicabilitàdella sanzione dell’improcedibilità sancita dall’art. 369 c.p.c. in relazione alla mancata produzione, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata , devono ritenersi limitate ai soli casi in cui la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia stata comunque acquisita a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio (previo tempestivo deposito della corrispondenza istanza avanzata dal ricorrente), o vvero a seguito dell’eventualecostituzione del la parte controricorrente ; sitratta di limitate eccezioni alla disciplina processuale ( cfr. l’art.369c.p.c.) che la Corte di cassazione ha ritenuto di dover dedurre in forzadi specifiche ragioni di ordine sistematico; atal e riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno rimarcato come“la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o lamancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestivit à del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quantofrequenti, in linea di principio non sono giustificabili.

Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri intuitiva utilit à per attivare il compito del giudice in modo non ‘trasandato’e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.

Consentire il recupero della omissione mediantela produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art.372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale.

L’improcedibilità, infatti , a differenza di quantoprevisto in altre ‘ situazioni procedurali ’ trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la sequenza di avvio di un determinato processo.

È stato insegnato anche che essa ̀ compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr.,per una applicazione di quest'ultimo principio SU n. 1238/05).

La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perci ò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano sta t i rispettati, salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti.

Questa sarebbe la percezione della sanzione se fosse mantenuta anche quando l’adempimentoomesso da una parte risulti subito espletato dall'altra, nell'ambitodella medesima fase iniziale dell'impugnazione.

Lo scopo di attivare la sequenza procedimentale non potrebbe dirsi impedito, n ́ apprezzabilmente ritardato (l'esame del fascicolo non pu ò aver luogo se non si ̀ atteso il tempo utile per il deposito del controricorso).

Il documentoproverrebbe dalla stessa parte interessata a far constare la violazione processuale.

La sanzione massima sarebbe incongrua, irragionevolee sproporzionata secondo i parametri normativi di cui si ̀ discusso sopra.

Non diversamente dovrebbe dirsi per le ipotesi - qui il richiamo ai due precedenti p iù ravvicinati (Cass. 25513/16 e 22726/11) ̀ d'obbligo - in cui il documento sia gi à in possesso Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'ufficio perc hé presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello.Se si considera che tale trasmissione deve essere chiesta dalla parte ricorrente sempre ex art. 369 cpc, ̀ facile desumere che quest'ultima deve beneficiare della eventualit à che il documento non autonomamenteprodotto sia comunque in possesso del giudice grazie anchealla sua iniziativa.

Ancora una volta non avrebbe senso, alla luce delle normative della Carte europee, rifiutare l'accesso al giudice dell'impugnazione perch é l'atto da valutare ̀ presente nel fascicolo dell'Ufficio - grazie a un'istanza della parte - ma non pu ò essere esaminato per il ritardo nel produrne la copia.

Si tratterebbe di un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenticon la finalit à di rendere giustizia ” ( Sez.

U, Sentenza n. 10648 del02/05/2017, in motivazione pagg.10 - 11) ; nella specie, avendo l’odierno ricorrente incontestatamente (e ingiustificatamente) trascurato l’assolvimento dell’onere di deposito allo stesso imposto dall’art. 369 c.p.c., senza che l’acquisizione della relazionedi notificazione della sentenza impugnata sia stata acquisita per impulso della controparte (non costituit a in questa sede), o a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio, deve escludersi il ricorsodelle condizioni per dar luogo alla disapplicazione della sanzione dell’improcedibilitàdel ricorso prevista dall’art. 369 c.p.c.; in particolare, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i n tema di notificazionedel provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazionein sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenereche il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine‘lungo’ di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenzacontro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal direttoesame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersioperante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico delricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodottadal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio ( Sez. 6, Ordinanzan. 15832 del 07/06/2021 , Rv. 661874 - 01) ; piùdi recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ’ - la notificazione della sentenza – è idoneo a far decorrere il termine ‘breve’di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ’ della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel terminestabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizionee di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva,e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. ( Sez.

U,Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 , Rv. 665188 - 01) ; nelcaso di specie, a fronte della dichiarazione del la ricorrente circa l’avvenutanotificazione della sentenza d’appello in data 3 / 7 /202 3 (cfr. pag. 2 del ricorso), l a stess a ha totalmente trascurato di depositare tempestivamentela copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso in data 2/ 10 / 2023, lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazionedella sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 , Rv. 628539 – 01 , e successive conformi),essendo quest’ultima avvenuta in data 7 / 6 /202 3 ; ciò posto, non ricorrendo, come rilevato , l’evenienza della produzionedella relazione di notificazione della sentenza ad opera della parteintimata, né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolod’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibil e ; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendogli intimati svolto difese in questa sede; aisensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, dev’essere pronunciatala condanna della ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, della somma di euro 1.000,00; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Dichiaraimprocedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19523/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA].NIS.P.A.; -intimati - avversola sentenza n. 881/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARIdepositatail 7/6/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 7/6/2023, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna dellaCuor di Puglia di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. al risarcimento dei danniasseritamente subiti dall’attrice in conseguenza della caduta in cui la Pollio era incorsa nello scendere la rampa di scale posta in prossimitàdella piscina della struttura alberghiera gestita dalla società convenuta; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attrice, del rapportodi causalità tra la relativa caduta e l’uso della rampa di scale, dovendo piuttosto ritenersi che il comportamento disattento della vittima fosse valso a integrare il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c. quale esimente della responsabilità del custode, con la conseguente riduzione della rampa di scale a mera occasione dell’eventodannoso dedotto in giudizio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione; laCuor di Puglia di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c. e la [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.(quest’ultima chiamata in giudizio a fine di manleva) non hanno svoltodifese in questa sede; con atto del 27/2/2024, il consigliere delegato ha formulato una propostadi definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.,rilevando un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente tempestivamente depositato la relazione di notificazione dellasentenza impugnata (o il messaggio di consegna, se effettuata a mezzo PEC), non risultando superata la prova di resistenza, attesa l’avvenuta notificazione del ricorso dopo la maturazione del termine Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza; con istanza in data 8/4/2024, a seguito della notificazione della propostadi definizione accelerata del giudizio, il ricorrente ha insistito perla decisione del ricorso; consideratoche, osservail Collegio come l’odiern a ricorrente abbia proposto istanza didecisione a seguito della notificazione di una proposta di definizione acceleratadel ricorso ai sensi dell’ art. 380 - bis c.p.c. ; proposta con la qualeil consigliere delegato ha rilevato un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, non avendo la ricorrente tempestivamente depositato la relazionedi notificazione della sentenza impugnata (o il messaggio di consegna,se effettuata a mezzo PEC) non risultando superata la c.d. prova di resistenza (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 , Rv. 665188 – 01 ; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 , Rv. 661874– 01 ) ; alriguardo, con l’istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c. l’odiern a ricorrente invoca l’applicazione , al caso di specie, de l principio ( fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità ) secondo cui va esclu sa l’irrogazione della sanzione dell’improcedibilità del ricorso là dove la relazione di notificazione della sentenza impugnata risulti comunque acquisita alla disponibilità del giudice ( perché prodotta dalla parte controricorrente, ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo d’ufficio , secondo quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 10648del 02/05/2017 , Rv. 643945 - 01) ; secondoil ricorrente, tale principio varrebbe a giustificare l’ulteriore corollario in forza del quale la prova della notificazione della tempestivitàdel ricorso andrebbe valutata , non già alla scadenza del Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri termine per il deposito a pena di improcedibilità degli atti indicati dall’art.369 c.p.c., bensì al momento della decisione ; atale scopo , il difensore del ricorrente ha depositato, unitamente all’istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c. , la relazione di notificazione sentenza impugnata pur riconoscendo che la stessa non siastata “ fino ad ora non depositata in quanto nella disponibilità del pregressodifensore e non consegnata tempestivamente ” ; osserva il Collegio come le considerazioni argomentate dal ricorrentenell'istanza di decisione ex art. 380 - bis c.p.c. s iano prive di fondamento, dovendo ritenersi che le uniche condizioni alle quali la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01 ) ha ricollegato l’esclusione dell’applicabilitàdella sanzione dell’improcedibilità sancita dall’art. 369 c.p.c. in relazione alla mancata produzione, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della sentenza impugnata , devono ritenersi limitate ai soli casi in cui la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia stata comunque acquisita a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio (previo tempestivo deposito della corrispondenza istanza avanzata dal ricorrente), o vvero a seguito dell’eventualecostituzione del la parte controricorrente ; sitratta di limitate eccezioni alla disciplina processuale ( cfr. l’art.369c.p.c.) che la Corte di cassazione ha ritenuto di dover dedurre in forzadi specifiche ragioni di ordine sistematico; atal e riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno rimarcato come“la mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o lamancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestivit à del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quantofrequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri intuitiva utilit à per attivare il compito del giudice in modo non ‘trasandato’e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato. Consentire il recupero della omissione mediantela produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art.372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale. L’improcedibilità, infatti , a differenza di quantoprevisto in altre ‘ situazioni procedurali ’ trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. È stato insegnato anche che essa ̀ compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compressione del diritto di difesa (cfr.,per una applicazione di quest'ultimo principio SU n. 1238/05). La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perci ò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano sta t i rispettati, salvo che i termini stessi (e gli adempimenti prescritti) risultino insignificanti. Questa sarebbe la percezione della sanzione se fosse mantenuta anche quando l’adempimentoomesso da una parte risulti subito espletato dall'altra, nell'ambitodella medesima fase iniziale dell'impugnazione. Lo scopo di attivare la sequenza procedimentale non potrebbe dirsi impedito, n ́ apprezzabilmente ritardato (l'esame del fascicolo non pu ò aver luogo se non si ̀ atteso il tempo utile per il deposito del controricorso). Il documentoproverrebbe dalla stessa parte interessata a far constare la violazione processuale. La sanzione massima sarebbe incongrua, irragionevolee sproporzionata secondo i parametri normativi di cui si ̀ discusso sopra. Non diversamente dovrebbe dirsi per le ipotesi - qui il richiamo ai due precedenti p iù ravvicinati (Cass. 25513/16 e 22726/11) ̀ d'obbligo - in cui il documento sia gi à in possesso Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'ufficio perc hé presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello.Se si considera che tale trasmissione deve essere chiesta dalla parte ricorrente sempre ex art. 369 cpc, ̀ facile desumere che quest'ultima deve beneficiare della eventualit à che il documento non autonomamenteprodotto sia comunque in possesso del giudice grazie anchealla sua iniziativa. Ancora una volta non avrebbe senso, alla luce delle normative della Carte europee, rifiutare l'accesso al giudice dell'impugnazione perch é l'atto da valutare ̀ presente nel fascicolo dell'Ufficio - grazie a un'istanza della parte - ma non pu ò essere esaminato per il ritardo nel produrne la copia. Si tratterebbe di un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenticon la finalit à di rendere giustizia ” ( Sez. U, Sentenza n. 10648 del02/05/2017, in motivazione pagg.10 - 11) ; nella specie, avendo l’odierno ricorrente incontestatamente (e ingiustificatamente) trascurato l’assolvimento dell’onere di deposito allo stesso imposto dall’art. 369 c.p.c., senza che l’acquisizione della relazionedi notificazione della sentenza impugnata sia stata acquisita per impulso della controparte (non costituit a in questa sede), o a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio, deve escludersi il ricorsodelle condizioni per dar luogo alla disapplicazione della sanzione dell’improcedibilitàdel ricorso prevista dall’art. 369 c.p.c.; in particolare, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i n tema di notificazionedel provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazionein sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenereche il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine‘lungo’ di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenzacontro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal direttoesame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersioperante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico delricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodottadal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio ( Sez. 6, Ordinanzan. 15832 del 07/06/2021 , Rv. 661874 - 01) ; piùdi recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ’ - la notificazione della sentenza – è idoneo a far decorrere il termine ‘breve’di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ’ della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel terminestabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizionee di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva,e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. ( Sez. U,Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 , Rv. 665188 - 01) ; nelcaso di specie, a fronte della dichiarazione del la ricorrente circa l’avvenutanotificazione della sentenza d’appello in data 3 / 7 /202 3 (cfr. pag. 2 del ricorso), l a stess a ha totalmente trascurato di depositare tempestivamentela copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso in data 2/ 10 / 2023, lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazionedella sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 , Rv. 628539 – 01 , e successive conformi),essendo quest’ultima avvenuta in data 7 / 6 /202 3 ; ciò posto, non ricorrendo, come rilevato , l’evenienza della produzionedella relazione di notificazione della sentenza ad opera della parteintimata, né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolod’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibil e ; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendogli intimati svolto difese in questa sede; aisensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, dev’essere pronunciatala condanna della ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, della somma di euro 1.000,00; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 19523/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiaraimprocedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della C