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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27865/2025

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 10817 /20 2 4 R.G., proposto da So.Ve.Co., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, in persona dei curatori; rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura su foglio separato ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Ministero dell’Interno, in persona del Ministroin carica; Prefettura di Roma, in personadel Prefetto in carica; Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; Comando Generale dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; Agenzia del Demanio, in persona del Direttore in carica; rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procurasu foglio separato materialmente congiunto al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 886 /202 4 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 7 febbraio 2024; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la So.Ve.Co., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate in epigrafe e della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza 7 febbraio 2024,n. 886della Corte d’appello di Roma; hanno risposto con controricorso le amministrazioni e la società intimate; in data 28 gennaio 2025, il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., sul presupposto della sua improcedibilità; ha rilevato che, sebbene nell’atto si asserisse che la sentenza impugnata era stata notificata il 15 febbraio 2024, tuttavia non risultavadepositata la relata dell’indicata notificazione, in osservanza dell’onere prescritto a pena di improcedibilità dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., né tale sanzione era evitata dalla c.d.

“prova di resistenza” avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza(7 febbraio 2024) e a quella di notificazione del ricorso (14 maggio 2024) tra le quali intercorreva un intervallo temp o rale superiore al termine “breve” di sessanta g iorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.; in data 5 marzo 2005 il difensore della ricorrente ha depositato istanza di decisione del ricorso ex art. 380 - bis cod. proc, civ., chiedendo di «rinviare la causa per la decisione alla pubblica udienza»; la trattazione è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; le amministrazioni resistenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. p reliminarmente, in relazione alla richiesta – formulata nell’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. –di «rinviare la causa per la decisione alla pubblica udienza», va osservato che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ. ; in mancanza di norme specifiche, la parte può sì sollecitare il potere officioso del presidente della sezione perché il ricorso sia trattato in pubblica udienza, ma ciò richiede che sia prospettata una questione di diritto di particolare rilevanza, che non sussiste nella fattispecie in esame, ovvero che si ricorra nei casi di cui alla norma appena citata, il che non è nella specie; la richiesta va dunque disattesa per mancanza dei presupposti, dovendosi peraltro in generale ribadire che la decisione sul punto è rimessa alla discrezionalità del presidente ed è fondata su questioni di opportunità legate alla funzione nomofilattica dellaquestione giuridica da decidere; 2.ciò posto, non è necessario illustrare i motivi del ricorso, la cui delibazione è preclusa dalla sua improcedibilità, che va dichiarata in conformitàa quanto rilevato nella proposta di decisione accelerata , ai sensi dell’art.369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 2/05/2017, n. 10648; Cass., Sez.

Un., 6/07/2022, n. 21349; Cass. 29/10/2024, n. 27883; da ultimo, Cass. 18/09/2025, n.25610); 3.nell’istanza ex art. 380-bis cod. proc. civ. la parte ricorrente ha fatto presente che l’indicazione, contenuta in ricorso, del 15 febbraio 2024 come data di notificazione della sentenza era stata dovuta ad un errore di battitura, in quanto la data esatta era quella del 15 marzo 2024; a riscontro di tale precisazione ha inoltre provveduto al deposito della notifica della sentenza pervenutale in formato digitale dall’Avvocatura dello Stato, appunto, in data 15 marzo 2024; al riguardo va osservato che secondo l’orientamento espresso da autorevole consesso di questa Corte, l a dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente, eventualmente con la memoria ex art. 380-bis o 378 c od. proc. civ. , atteso, per un verso, che l’ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell’“autoresponsabilità” della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l’applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso(Cass., Sez. 6, n.15832/2021);

4. peraltro , ove pure si volesse dissentire da tale autorevole orientamento, la correzione della data della notifica della sentenza, operata dalla parte ricorrente, consentirebbe di escludere la tardività (e quindi, sotto questo aspetto, l’inammissibilità) del ricorso(in quanto notificatonel rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione impugnata, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ), ma non varrebbe a rimediare alla diversa sanzione d ella improcedibilità , che discende dall’omesso deposito, nei termini di legge, della copia notificata del provvedimento impugnato; questa Corte ha infatti ripetutamente affermato –e al principio il Collegio intende dare piena e convinta continuità –che il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata(fatto salvo il caso in cui detto attosia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio)deve avvenire, a pena di improcedibilitàdel ricorso, ex art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso medesimo , sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis c od. proc. civ. ( Cass. n. 28781/2024; Cass.n. 27883/2024; Cass. n.24199/2025); 5.ciò posto, poiché, secondo la ricorrente, il deposito della relata di notifica della sentenza, unitamente all’istanza di decisione , sarebbe stato consentitoin quanto effettuato nel termine di cui all’art. 372 cod. proc. civ, giova ribadire– anche qui dando continuità ad un principio già affermato da questa Corte – che la detta disposizione allude ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, nozione che non comprende la “sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione”di cui al n.2 del secondo comma dell’art. 369, posto che in tale diversa disposizionela categoria dei “documenti” è contemplata al n. 4(cfr. Cass. n. 24199/2025, cit.); al di là dell’estensione della nozione di “documento”, assume poi rilievo la circostanza che l’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ . evoca la categoria processuale dell’ammissibilità mentre l’assoluzione dell’onere di cui all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. è funzionale alla procedibilità del ricorso e trova fondamento, come si è detto, nell’attestazione di un «fatto processuale» costituente espressione di «autoresponsabilità» della parte, la cuiomissione non è recuperabile mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 cod. proc. civ. ( Cass. , Sez .

Un., n.21349/2022, cit.); 6.nella specie, parte ricorrente ha, del resto , come si è veduto , non solo prodotto un “documento” nuovo, ma anche ampliato le allegazioni contenute in ricorso,correggendo l’asserzione circa la data di notifica della sentenza; viene quindi in considerazione, in definitiva, anche un’attività di allegazione e produzione nuov a, non consentit a in sede di istanza di decisione(Cass. n.24199/2025, cit.); ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso, nei termini indicatinella proposta di definizione accelerata;

7. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

8. l a conferma della proposta di definizione del ricorso impone l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., in conformità al disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; 9.sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della r icorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara improcedibileil ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a lle due parti controricorrenti le spese del giudiziodi legittimità, che liquida, per le amministrazioni resistenti, in Euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito e, per laBanca [OSCURATO:SOCIETA]. , in Euro 4.300 ,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc civ., che liquida, per le amministrazioni resistenti, in Euro 3.000,00 e, per la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoros.p.a., in Euro 2.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro2.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; anorma dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 10817 /20 2 4 R.G., proposto da So.Ve.Co., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, in persona dei curatori; rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura su foglio separato ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Ministero dell’Interno, in persona del Ministroin carica; Prefettura di Roma, in personadel Prefetto in carica; Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica; Comando Generale dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ; Agenzia del Demanio, in persona del Direttore in carica; rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procurasu foglio separato materialmente congiunto al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 886 /202 4 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 7 febbraio 2024; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la So.Ve.Co., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate in epigrafe e della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza 7 febbraio 2024,n. 886della Corte d’appello di Roma; hanno risposto con controricorso le amministrazioni e la società intimate; in data 28 gennaio 2025, il consigliere a ciò delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ., sul presupposto della sua improcedibilità; ha rilevato che, sebbene nell’atto si asserisse che la sentenza impugnata era stata notificata il 15 febbraio 2024, tuttavia non risultavadepositata la relata dell’indicata notificazione, in osservanza dell’onere prescritto a pena di improcedibilità dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., né tale sanzione era evitata dalla c.d. “prova di resistenza” avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza(7 febbraio 2024) e a quella di notificazione del ricorso (14 maggio 2024) tra le quali intercorreva un intervallo temp o rale superiore al termine “breve” di sessanta g iorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.; in data 5 marzo 2005 il difensore della ricorrente ha depositato istanza di decisione del ricorso ex art. 380 - bis cod. proc, civ., chiedendo di «rinviare la causa per la decisione alla pubblica udienza»; la trattazione è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte; le amministrazioni resistenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. p reliminarmente, in relazione alla richiesta – formulata nell’istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ. –di «rinviare la causa per la decisione alla pubblica udienza», va osservato che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ. ; in mancanza di norme specifiche, la parte può sì sollecitare il potere officioso del presidente della sezione perché il ricorso sia trattato in pubblica udienza, ma ciò richiede che sia prospettata una questione di diritto di particolare rilevanza, che non sussiste nella fattispecie in esame, ovvero che si ricorra nei casi di cui alla norma appena citata, il che non è nella specie; la richiesta va dunque disattesa per mancanza dei presupposti, dovendosi peraltro in generale ribadire che la decisione sul punto è rimessa alla discrezionalità del presidente ed è fondata su questioni di opportunità legate alla funzione nomofilattica dellaquestione giuridica da decidere; 2.ciò posto, non è necessario illustrare i motivi del ricorso, la cui delibazione è preclusa dalla sua improcedibilità, che va dichiarata in conformitàa quanto rilevato nella proposta di decisione accelerata , ai sensi dell’art.369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 2/05/2017, n. 10648; Cass., Sez. Un., 6/07/2022, n. 21349; Cass. 29/10/2024, n. 27883; da ultimo, Cass. 18/09/2025, n.25610); 3.nell’istanza ex art. 380-bis cod. proc. civ. la parte ricorrente ha fatto presente che l’indicazione, contenuta in ricorso, del 15 febbraio 2024 come data di notificazione della sentenza era stata dovuta ad un errore di battitura, in quanto la data esatta era quella del 15 marzo 2024; a riscontro di tale precisazione ha inoltre provveduto al deposito della notifica della sentenza pervenutale in formato digitale dall’Avvocatura dello Stato, appunto, in data 15 marzo 2024; al riguardo va osservato che secondo l’orientamento espresso da autorevole consesso di questa Corte, l a dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente, eventualmente con la memoria ex art. 380-bis o 378 c od. proc. civ. , atteso, per un verso, che l’ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell’“autoresponsabilità” della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l’applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso(Cass., Sez. 6, n.15832/2021); 4. peraltro , ove pure si volesse dissentire da tale autorevole orientamento, la correzione della data della notifica della sentenza, operata dalla parte ricorrente, consentirebbe di escludere la tardività (e quindi, sotto questo aspetto, l’inammissibilità) del ricorso(in quanto notificatonel rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione impugnata, previsto dall’art. 325 cod. proc. civ), ma non varrebbe a rimediare alla diversa sanzione d ella improcedibilità , che discende dall’omesso deposito, nei termini di legge, della copia notificata del provvedimento impugnato; questa Corte ha infatti ripetutamente affermato –e al principio il Collegio intende dare piena e convinta continuità –che il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata(fatto salvo il caso in cui detto attosia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio)deve avvenire, a pena di improcedibilitàdel ricorso, ex art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso medesimo , sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all’istanza di decisione ex art. 380-bis c od. proc. civ. ( Cass. n. 28781/2024; Cass.n. 27883/2024; Cass. n.24199/2025); 5.ciò posto, poiché, secondo la ricorrente, il deposito della relata di notifica della sentenza, unitamente all’istanza di decisione , sarebbe stato consentitoin quanto effettuato nel termine di cui all’art. 372 cod. proc. civ, giova ribadire– anche qui dando continuità ad un principio già affermato da questa Corte – che la detta disposizione allude ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, nozione che non comprende la “sentenza o decisione impugnata con la relazione di notificazione”di cui al n.2 del secondo comma dell’art. 369, posto che in tale diversa disposizionela categoria dei “documenti” è contemplata al n. 4(cfr. Cass. n. 24199/2025, cit.); al di là dell’estensione della nozione di “documento”, assume poi rilievo la circostanza che l’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ . evoca la categoria processuale dell’ammissibilità mentre l’assoluzione dell’onere di cui all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ. è funzionale alla procedibilità del ricorso e trova fondamento, come si è detto, nell’attestazione di un «fatto processuale» costituente espressione di «autoresponsabilità» della parte, la cuiomissione non è recuperabile mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all'art. 372 cod. proc. civ. ( Cass. , Sez . Un., n.21349/2022, cit.); 6.nella specie, parte ricorrente ha, del resto , come si è veduto , non solo prodotto un “documento” nuovo, ma anche ampliato le allegazioni contenute in ricorso,correggendo l’asserzione circa la data di notifica della sentenza; viene quindi in considerazione, in definitiva, anche un’attività di allegazione e produzione nuov a, non consentit a in sede di istanza di decisione(Cass. n.24199/2025, cit.); ne discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso, nei termini indicatinella proposta di definizione accelerata; 7. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; 8. l a conferma della proposta di definizione del ricorso impone l’ulteriore condanna ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., in conformità al disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; 9.sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della r icorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara improcedibileil ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a lle due parti controricorrenti le spese del giudiziodi legittimità, che liquida, per le amministrazioni resistenti, in Euro 5.800,00, oltre alle spese prenotate a debito e, per laBanca [OSCURATO:SOCIETA]. , in Euro 4.300 ,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc civ., che liquida, per le amministrazioni resistenti, in Euro 3.000,00 e, per la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoros.p.a., in Euro 2.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro2.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; anorma dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
Sentenza Cassazione n. 27865/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris