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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23320/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lagoteta-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4737/2024depositata in data 4 luglio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il pagamento della somma di euro116.367,98 quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettricaerogata presso diversi complessi alberghieri di proprietà della ingiunta.Numero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/2026Livorno Touring proponeva opposizione. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi,insisteva nella sua pretesa.Il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione, revocando il decreto.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] resisteva.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.3897/2016, rigettava ilgravame.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione; questa Suprema Corte, conordinanza n. 23478/2018, cassava con rinvio alla Corte d'Appello.[OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio; [OSCURATO:PERSONA] si costituivaresistendo.La Corte d'Appello di Roma, quale giudice di rinvio, con sentenza n.4737/2024, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolatoin quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma n.2,c.p.c., il che assorbe pure la istanza di rimessione in pubblica udienzadella parte ricorrente.Invero, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata è stata notificatain data 8.7.2024, depositando tuttavia una sola copia della sentenzaimpugnata priva della relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369,secondo comma, n. 2, c.p.c.Il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte insegnache “la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente diNumero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/2026distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello dellarelazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che lamancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità delricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro iltermine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o dettodocumento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dallacontroparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove talefascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione”(S.U.n.21349/2022; Cass.n.27883/2024; Cass.n.8781/2024; Cass.n.24199/2025; Cass. n.20941/2025; Cass. n.1389/2026).Invero, la dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso costituisce unfatto processuale di manifestazione di autoresponsabilità della parte, cheimpegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica.Si è altresì affermato che "la previsione - di cui al secondo comma, n. 2,dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena diimprocedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma,della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ovequesta sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte diCassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibiledalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - dellatempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una voltaavvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto conl'osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente,espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli èstata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenzaimpugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazionedev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare laNumero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/2026declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separatadi una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo commadell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro iltermine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi,invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazionedell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero deldeposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di talecopia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivitàdell'impugnazione" (S.U. n. 9005/2009; Cass. n. 21386/2017; Cass. n.13751/2018; Cass. n. 23882/2025; Cass. n.11319/2025).Nella specie, il termine di cui all’art.369 c.p.c. non risulta osservato per ildeposito della relata di notifica, poiché effettivamente il ricorrente, chericonosce di non averla depositata unitamente al ricorso, l’ha allegatasoltanto alla memoria ex art.380 bis c.p.c. in data 24.6.2026.La sanzione dell’improcedibilità potrebbe peraltro escludersi quando ilricorso per cassazione fosse stato notificato prima della scadenza deisessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo inquesto caso la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n.28781/2024; Cass. n.24199/2025); nel caso in esame, però, il termine disessanta giorni non risulta rispettato, essendo stata pubblicata la sentenzain data 4.7.2024, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato in data7.10.2024 e dunque oltre il termine breve scadente in data 3.10.2024.Non è superata, pertanto, la c.d. prova di resistenza.A fronte della specifica eccezione della parte controricorrente e delpossibile rilievo d’ufficio deve poi rilevarsi che “l'improcedibilità trova lasua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamentoomissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di undeterminato processo” (S.U. n. 9005/2009; S.U. n. 10648/2017; Cass.nn. 17014, 19475 e 27313 del 2024).Numero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/20262.

Il ricorso è dunque improcedibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere aparte controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 7.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiNumero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lagoteta-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4737/2024depositata in data 4 luglio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il pagamento della somma di euro116.367,98 quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettricaerogata presso diversi complessi alberghieri di proprietà della ingiunta.Numero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/2026Livorno Touring proponeva opposizione. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi,insisteva nella sua pretesa.Il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione, revocando il decreto.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] resisteva.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n.3897/2016, rigettava ilgravame.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione; questa Suprema Corte, conordinanza n. 23478/2018, cassava con rinvio alla Corte d'Appello.[OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio; [OSCURATO:PERSONA] si costituivaresistendo.La Corte d'Appello di Roma, quale giudice di rinvio, con sentenza n.4737/2024, rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolatoin quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma n.2,c.p.c., il che assorbe pure la istanza di rimessione in pubblica udienzadella parte ricorrente.Invero, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata è stata notificatain data 8.7.2024, depositando tuttavia una sola copia della sentenzaimpugnata priva della relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369,secondo comma, n. 2, c.p.c.Il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte insegnache “la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente diNumero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/2026distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello dellarelazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che lamancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità delricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro iltermine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o dettodocumento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dallacontroparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove talefascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione”(S.U.n.21349/2022; Cass.n.27883/2024; Cass.n.8781/2024; Cass.n.24199/2025; Cass. n.20941/2025; Cass. n.1389/2026).Invero, la dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso costituisce unfatto processuale di manifestazione di autoresponsabilità della parte, cheimpegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica.Si è altresì affermato che "la previsione - di cui al secondo comma, n. 2,dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena diimprocedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma,della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ovequesta sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte diCassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibiledalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - dellatempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una voltaavvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto conl'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente,espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli èstata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenzaimpugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazionedev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare laNumero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/2026declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separatadi una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo commadell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro iltermine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi,invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazionedell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero deldeposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di talecopia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivitàdell'impugnazione" (S.U. n. 9005/2009; Cass. n. 21386/2017; Cass. n.13751/2018; Cass. n. 23882/2025; Cass. n.11319/2025).Nella specie, il termine di cui all’art.369 c.p.c. non risulta osservato per ildeposito della relata di notifica, poiché effettivamente il ricorrente, chericonosce di non averla depositata unitamente al ricorso, l’ha allegatasoltanto alla memoria ex art.380 bis c.p.c. in data 24.6.2026.La sanzione dell’improcedibilità potrebbe peraltro escludersi quando ilricorso per cassazione fosse stato notificato prima della scadenza deisessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo inquesto caso la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n.28781/2024; Cass. n.24199/2025); nel caso in esame, però, il termine disessanta giorni non risulta rispettato, essendo stata pubblicata la sentenzain data 4.7.2024, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato in data7.10.2024 e dunque oltre il termine breve scadente in data 3.10.2024.Non è superata, pertanto, la c.d. prova di resistenza.A fronte della specifica eccezione della parte controricorrente e delpossibile rilievo d’ufficio deve poi rilevarsi che “l'improcedibilità trova lasua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamentoomissivo di una parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di undeterminato processo” (S.U. n. 9005/2009; S.U. n. 10648/2017; Cass.nn. 17014, 19475 e 27313 del 2024).Numero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/20262. Il ricorso è dunque improcedibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere aparte controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 7.000 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiNumero registro generale 22013/2024Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 23320/2026Data pubblicazione 15/07/2026