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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19351/2026

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gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 815/2024 depositata il12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con sentenza in data 12.6.2024 la Corte d’Appello di Bari accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza pronunciatadal Tribunale di Bari con la quale era stata accolta l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] di Bari avversoil decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria dialtra società, per il pagamento di una rilevante somma a titolo di interessimaturati sul corrispettivo di forniture effettuate.[OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il difetto di legittimazione processuale dellacontroparte e la inopponibilità, nei propri confronti, della cessione dicredito affermando che per la cessione dei crediti nei confronti di entiappartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] era necessaria l’adesionedell’amministrazione ceduta; essa azienda, al contrario, avevaesplicitamente comunicato il proprio dissenso alla cessione; inoltre lasocietà opposta non aveva versato in atti la documentazione contrattualealla base del rapporto di fornitura sanitaria e non aveva provato il creditoper interessi, in mancanza di formale costituzione in mora del debitore.

Labanca aveva contestato ogni avversa deduzione.

Il tribunale, ritenuto cheil Policlinico rientrava nel novero delle PA, affermava la legittimità delrifiuto alla cessione come espresso e revocava pertanto il decretoingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello ritenendo che l’azienda ceduta non potesseconsiderarsi alla stregua di PA, con conseguente inapplicabilità delladisciplina di cui all’art.69 r.d.2440/1923, mentre invocava nuovamentel’art.117 d.lgs 163/2006 e l’art.4 l.52/91.La corte territoriale accoglieva l’appello escludendo la natura diamministrazione pubblica dell’appellata.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ConsorzialePoliclinico di Bari ha proposto ricorso articolato in un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«erronea applicazione degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n.2440/1923 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 117, commaterzo, del D.Lgs. 163/2006 (c.d.

Codice degli Appalti), applicabile rationetemporis, in tema di cessione di crediti vantati nei confronti diamministrazioni pubbliche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».Deduce che la Corte di Appello di Bari ha erroneamente ritenuto nonapplicabile, al caso di specie, la normativa dettata dall’art. 117, commaterzo, del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d.

Codice degli Appalti), che, al contrario,deve senza dubbio ritenersi applicabile alla vicenda in esame.Il motivo non può essere esaminato atteso che il ricorso è improcedibile aisensi dell’art. 369, secondo comma n.2, c.p.c..Ed infatti nel ricorso per cassazione la sentenza impugnata si affermanotificata in data 14.6.2024 e si richiama un documento A che non è statotuttavia depositato.

Con il ricorso è stata depositata la sola copia dellasentenza impugnata priva, tuttavia, della relazione di notificazione, inviolazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c..Si osserva allora che in forza del consolidato indirizzo giurisprudenziale diquesta Corte “la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente didistinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello dellarelazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che lamancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità delricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro iltermine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o dettoNumero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dallacontroparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove talefascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attenderel'acquisizione”(Cass.S.U.n.21349/2022, Cass.n.27883/2024, Cass.n.8781/2024, Cass. n.24199/2025, Cass. n.20941/2025, Cass.n.1389/2026).Infatti, la dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso costituisce unfatto processuale di manifestazione di autoresponsabilità della parte, cheimpegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica.La sanzione dell’improcedibilità potrebbe peraltro escludersi quando ilricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessantagiorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo casola data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 28781/2024,Cass. n.24199/2025), ma nella specie il termine di sessanta giorni nonrisulta rispettato, essendo stata pubblicata la sentenza in data 12.6.2024,mentre il ricorso per cassazione risulta notificato in data 13.9.2024 edunque oltre il termine breve scadente in data 11.9.2024.

Non èintegrata, pertanto, quella “prova di resistenza” che renderebbe superfluala conoscenza della data della notificazione.Né può peraltro applicarsi il principio di non contestazione atteso che laprescrizione normativa è diretta a verificare la formazione del giudicato,che ha valenza pubblicistica ed in quanto tale costituisce materia sottrattaalla disponibilità delle parti (Cass. n. 20883/2015, Cass. n. 15832/2021).Il difetto di procedibilità deve essere quindi rilevato d’ufficio e non puòessere sanato dalla mancata contestazione ad opera della partecontroricorrente perché “l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di unaNumero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinatoprocesso” (Cass.

S.U. n. 9005/ 2009; Cass.

S.U. n. 10648/2017, Cass. nn.17014, 19475 e 27313 del 2024), sicché nessun valore può assumere, alfine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione diun’altra parte (in termini Cass. n.1389/2026).[OSCURATO:PERSONA] rileva, peraltro, che, anche là dove fosse stato scrutinabile, ilricorso si sarebbe dovuto, peraltro, dichiarare inammissibile.Il motivo di censura proposto non rispetta infatti le prescrizioni di cuiall’art.366 n.6. c.p.c. atteso che parte ricorrente omette completamente dispecificare in quali atti del giudizio di impugnazione le argomentazioniposte a fondamento del motivo sono state svolte ed in quali termini esatti.Solo a pag.5 del ricorso la ricorrente richiama sommariamente i motivi diimpugnazione svolti in sede di appello e, con riguardo a quello di interessein questa sede, si limita ad enunciare che aveva lamentato la “errataapplicazione di norma di diritto: art.117 D. Lgs. 163/2006; opponibilitàdelle cessioni dei crediti ex L. 52/1991 e inefficacia dei rifiuti financheimmotivati; contraddittorietà in questione di contestazioni a1) in oggettodel credito e a2) della qualità di ente banca appartenente alla cessionariaodierna appellante;”, ma lo fa senza tuttavia indicare le specifichededuzioni svolte a supporto del motivo di appello al fine della necessariaverifica della corrispondenza delle stesse ai motivi del ricorso in esame.Si rileva infatti che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzionedi controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle normee dai principi di diritto, sicché sono precluse sia le domande nuove, sia lenuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini edaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali,sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass.n.26147/2021, Cass.n.32804/2019, Cass.n. 15196/2018, Cass.n.27568/2017).Numero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026In ogni caso, se pure si superasse il rilievo svolto, si dovrebbe rilevare,come si rileva, che non sussiste nell’illustrazione del motivo nessunaallegazione giustificativa delle ragioni per le quali sarebbe stato applicabilenel caso di specie l’art. 117, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dunquenessuna specifica contestualizzazione del richiamo alla norma citata etanto meno alcuna adeguata critica in iure alle argomentazioni svolti dallacorte territoriale almeno indirettamente evidenziante l’applicabilità dellanorma.Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 14.000,00oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro14.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali edaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il

23.4. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaNumero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 815/2024 depositata il12/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con sentenza in data 12.6.2024 la Corte d’Appello di Bari accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza pronunciatadal Tribunale di Bari con la quale era stata accolta l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] di Bari avversoil decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria dialtra società, per il pagamento di una rilevante somma a titolo di interessimaturati sul corrispettivo di forniture effettuate.[OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il difetto di legittimazione processuale dellacontroparte e la inopponibilità, nei propri confronti, della cessione dicredito affermando che per la cessione dei crediti nei confronti di entiappartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] era necessaria l’adesionedell’amministrazione ceduta; essa azienda, al contrario, avevaesplicitamente comunicato il proprio dissenso alla cessione; inoltre lasocietà opposta non aveva versato in atti la documentazione contrattualealla base del rapporto di fornitura sanitaria e non aveva provato il creditoper interessi, in mancanza di formale costituzione in mora del debitore. Labanca aveva contestato ogni avversa deduzione. Il tribunale, ritenuto cheil Policlinico rientrava nel novero delle PA, affermava la legittimità delrifiuto alla cessione come espresso e revocava pertanto il decretoingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello ritenendo che l’azienda ceduta non potesseconsiderarsi alla stregua di PA, con conseguente inapplicabilità delladisciplina di cui all’art.69 r.d.2440/1923, mentre invocava nuovamentel’art.117 d.lgs 163/2006 e l’art.4 l.52/91.La corte territoriale accoglieva l’appello escludendo la natura diamministrazione pubblica dell’appellata.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ConsorzialePoliclinico di Bari ha proposto ricorso articolato in un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«erronea applicazione degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n.2440/1923 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 117, commaterzo, del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice degli Appalti), applicabile rationetemporis, in tema di cessione di crediti vantati nei confronti diamministrazioni pubbliche, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».Deduce che la Corte di Appello di Bari ha erroneamente ritenuto nonapplicabile, al caso di specie, la normativa dettata dall’art. 117, commaterzo, del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice degli Appalti), che, al contrario,deve senza dubbio ritenersi applicabile alla vicenda in esame.Il motivo non può essere esaminato atteso che il ricorso è improcedibile aisensi dell’art. 369, secondo comma n.2, c.p.c..Ed infatti nel ricorso per cassazione la sentenza impugnata si affermanotificata in data 14.6.2024 e si richiama un documento A che non è statotuttavia depositato. Con il ricorso è stata depositata la sola copia dellasentenza impugnata priva, tuttavia, della relazione di notificazione, inviolazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c..Si osserva allora che in forza del consolidato indirizzo giurisprudenziale diquesta Corte “la previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente didistinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello dellarelazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che lamancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità delricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro iltermine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o dettoNumero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dallacontroparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove talefascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attenderel'acquisizione”(Cass.S.U.n.21349/2022, Cass.n.27883/2024, Cass.n.8781/2024, Cass. n.24199/2025, Cass. n.20941/2025, Cass.n.1389/2026).Infatti, la dichiarazione di avvenuta notificazione nel ricorso costituisce unfatto processuale di manifestazione di autoresponsabilità della parte, cheimpegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica.La sanzione dell’improcedibilità potrebbe peraltro escludersi quando ilricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessantagiorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo casola data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 28781/2024,Cass. n.24199/2025), ma nella specie il termine di sessanta giorni nonrisulta rispettato, essendo stata pubblicata la sentenza in data 12.6.2024,mentre il ricorso per cassazione risulta notificato in data 13.9.2024 edunque oltre il termine breve scadente in data 11.9.2024. Non èintegrata, pertanto, quella “prova di resistenza” che renderebbe superfluala conoscenza della data della notificazione.Né può peraltro applicarsi il principio di non contestazione atteso che laprescrizione normativa è diretta a verificare la formazione del giudicato,che ha valenza pubblicistica ed in quanto tale costituisce materia sottrattaalla disponibilità delle parti (Cass. n. 20883/2015, Cass. n. 15832/2021).Il difetto di procedibilità deve essere quindi rilevato d’ufficio e non puòessere sanato dalla mancata contestazione ad opera della partecontroricorrente perché “l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di unaNumero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026parte che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinatoprocesso” (Cass. S.U. n. 9005/ 2009; Cass. S.U. n. 10648/2017, Cass. nn.17014, 19475 e 27313 del 2024), sicché nessun valore può assumere, alfine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione diun’altra parte (in termini Cass. n.1389/2026).[OSCURATO:PERSONA] rileva, peraltro, che, anche là dove fosse stato scrutinabile, ilricorso si sarebbe dovuto, peraltro, dichiarare inammissibile.Il motivo di censura proposto non rispetta infatti le prescrizioni di cuiall’art.366 n.6. c.p.c. atteso che parte ricorrente omette completamente dispecificare in quali atti del giudizio di impugnazione le argomentazioniposte a fondamento del motivo sono state svolte ed in quali termini esatti.Solo a pag.5 del ricorso la ricorrente richiama sommariamente i motivi diimpugnazione svolti in sede di appello e, con riguardo a quello di interessein questa sede, si limita ad enunciare che aveva lamentato la “errataapplicazione di norma di diritto: art.117 D. Lgs. 163/2006; opponibilitàdelle cessioni dei crediti ex L. 52/1991 e inefficacia dei rifiuti financheimmotivati; contraddittorietà in questione di contestazioni a1) in oggettodel credito e a2) della qualità di ente banca appartenente alla cessionariaodierna appellante;”, ma lo fa senza tuttavia indicare le specifichededuzioni svolte a supporto del motivo di appello al fine della necessariaverifica della corrispondenza delle stesse ai motivi del ricorso in esame.Si rileva infatti che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzionedi controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle normee dai principi di diritto, sicché sono precluse sia le domande nuove, sia lenuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini edaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali,sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass.n.26147/2021, Cass.n.32804/2019, Cass.n. 15196/2018, Cass.n.27568/2017).Numero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026In ogni caso, se pure si superasse il rilievo svolto, si dovrebbe rilevare,come si rileva, che non sussiste nell’illustrazione del motivo nessunaallegazione giustificativa delle ragioni per le quali sarebbe stato applicabilenel caso di specie l’art. 117, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dunquenessuna specifica contestualizzazione del richiamo alla norma citata etanto meno alcuna adeguata critica in iure alle argomentazioni svolti dallacorte territoriale almeno indirettamente evidenziante l’applicabilità dellanorma.Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 14.000,00oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro14.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali edaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 23.4. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaNumero registro generale 20329/2024Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 19351/2026Data pubblicazione 11/06/2026