CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 14642/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20501/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 180/2023 depositata il08/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 25 maggio 2017 il Comune di Genova notificava alla società indicata in epigrafe l’avviso di accertamento n. 374614/2012, con il quale, relativamente all’anno 2012, richiedeva il versamento, ai fini IMU, di una maggiore imposta pari ad euro 403.091,00. In particolare, con l’accertamento in questione il Comune attribuiva ai fabbricati, indicati nell’avviso di accertamento ai progressivi 34 (Fg. 46 map 442 sub 100), 35 (Fg. 46 map 23 sub 100) e 36 (Fg. 46 map 23 sub 101) - dati in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente il valore di euro 2.319.660,00, euro 32.734.170,00 ed euro 1.004.094,00. La società impugnava l’avviso di accertamento sul presupposto che esso non indicava in motivazione le caratteristiche dell'immobile nè la metratura, e non individuava i criteri e i coefficienti in base ai quali era stata calcolata l'imposta. Avverso il suddetto avviso di accertamento la Società proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P., che lo accoglieva. Con sentenza n. 180/23 depositata l’8 marzo 2023, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria accoglieva l'appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 399/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova. Il giudice di appello riteneva fondata la pretesa tributaria alla stregua dell’indirizzo di legittimità, secondo cui “in tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal d.l. n. 262 n. 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla legge n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità”. Ciò in quanto l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero- imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento. Il giudicante precisava poi che Va ribadito quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in analoghe controversie (cfr. ord.za n 8380 del 2017): in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta, ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente . Tanto premesso, la CTR, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il gravame dell’ente locale. 1. Avverso la sentenza di appello, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Comune di Genova ha replicato con controricorso. La società ha depositato memoria difensiva, insistendo sull’obbligo della previa notifica della rendita ai fini della sua applicabilità quale base imponibile della imposta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex artt. 1, comma 2, e 36 d.lgs. 546/1992, nonché la violazione dell’art. 132, primo comma, c.p.c. e 118 disp att. C.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.; per avere i giudici regionali omesso di esaminare le deduzioni difensive della società, concernenti il decisum di due sentenze di codesta Corte – nn. 14025/2019 e 13137/2019 - relative a due avvisi di accertamento ICI ricevuti dalla medesima Società per gli anni 2004 e 2005; decisioni della Corte - citate nelle memorie illustrative e depositate in secondo grado dalla Società - che confermano invece la necessità della notifica alla contribuente, in quanto intestataria catastale, ai sensi dell’art. 74 d.lgs. 342/2000, degli atti che attribuiscono le rendite catastali. 2.Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 del c.p.c. ultra petita; per avere il giudicante accolto l’atto di appello proposto dal Comune di Genova, rilevando che non vi era alcun obbligo di notifica in capo al predetto ente locale della rendita catastale, trattandosi di atti provenienti da una amministrazione differente (Agenzia delle Entrate). 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici d'appello avrebbero erroneamente ritenuto l’insussistenza dell’obbligo della notifica della rendita catastale benché fosse stata attribuita a seguito di una richiesta di variazione catastale, mediante procedura DOCFA presentata dall’autorità portuale, accolta senza alcuna modifica da parte dell'Agenzia del Territorio, non operando tra l'altro tale obbligo nei confronti dei del concedente. 4.Con il quarto mezzo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., in quanto, con le controdeduzioni in appello aveva eccepito, con l’ultimo motivo e solo in via subordinata che il calcolo dell’imposta accertata era errato e doveva essere ridotto ad euro 143.007,00, mezzo sul quale la CTR ha omesso di pronunciarsi, così incorrendo in un “error in procedendo ” per violazione del precetto sancito dall’art. 112 del c.p.c. 5.Con la quinta censura si denuncia la violazione dell’art. 3 legge 241/97, nonché dell’art. 7 legge 212/2000 ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere il decidente ritenuto correttamente motivato l’avviso Ici, pur in mancanza della notifica al contribuente dell’atto di attribuzione della rendita catastale. Si obietta che l’avviso di accertamento emesso ai fini ICI - non preceduto dalla notifica dell’assegnazione della rendita catastale - presenta carenza motivazionale, esponendo esclusivamente il valore complessivo dei singoli immobili senza alcuna descrizione degli immobili ed alcun riferimento ai parametri seguiti per la determinazione del valore in commercio ad essi attribuito. 6. Con il sesto strumento di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 7 d.lgs 504/1992, nonché dell’art. 10, comma 2, r.d. 652/1939 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) c.p.c.; per avere il giudicante affermato che le aree demaniali concesse da autorità portuale ad un soggetto privato fossero soggette ad ICI in quanto non accatastabili in categoria E/1. Si obietta che in quanto destinate al traffico marittimo e alle operazioni necessarie alle attività portuali esse vadano incorporate nella categoria E/1. 7.La prima censura è inammissibile. Vale osservare, in primo luogo, che l’esame delle allegazioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass.12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014). Del resto, la società non ha invocato il precedente giudicato di cui alle sentenze di legittimità citate nel primo mezzo di ricorso, ma ha allegato, a fondamento delle eccezioni proposte con le memorie di appello, le argomentazioni delle due decisioni– nn. 14025/2019 e 13137/2019 – secondo le quali sussiste l’obbligo di notifica della rendita nei confronti degli intestatari catastali che non abbiano partecipato alla procedura Docfa. 8. La seconda e la terza censura, intimamente connesse, possono essere congiuntamente esaminate; esse sono fondate, con assorbimento delle residue doglianze. L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/00 prevede che:" A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...)". Ritiene, infatti, questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui " In tema di ICI, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'atto non notificato al concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa) (vedi Cass. n. 807 del 2018). Secondo l'insegnamento di questa Corte, sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020 tra le medesime parti, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità dell'avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione dell'atto di classamento al concessionario dell'area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale. Questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ. Agenzia Territorio n.4 del 13 aprile 2007), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest'ultimo soggetto è da inoltrare l'atto che accerti l'inadempienza dell'accatastamento medesimo; qui l'esigenza che la risultanza catastale rappresenti fedelmente la situazione giuridica dell'immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che in tanto è possibile ipotizzare in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come, nella fattispecie, il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI, tributo comunale, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6, 1 comma della legge n. 212/2000, quale richiamato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 4 del 13 marzo 2001, in quanto tra gli intestatari catastali figurino i concessionari (cfr. al riguardo nota prot. 27191 del 3 maggio 2011 della [OSCURATO:PERSONA] e Cartografia dell'Agenzia del Territorio) ( cfr. Cass. n. 7867/2016). Nel caso di specie, risulta che tra gli intestatari della partita catastale figura anche il concessionario, che, pertanto, in tale qualità aveva diritto alla notifica dell'atto attributivo della rendita, in quanto rimasto estraneo alla procedura Docfa. Né è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente." (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l'ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l'ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l'ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile ( v. Cass. 14025/2019). Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso "( vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte della retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì della sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata. Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza della rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso sull'Amministrazione l'onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento. In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; segue la cassazione della decisione impugnata e, decidendo nel merito, l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vengono compensate, con accollo in capo al Comune di quelle del presente giudizio di legittimità, la cui liquidazione avviene come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente, compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’ente comunale alla rifusione delle spese del presente giudizio in favor