CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 23369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 5709-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - CATASTO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.5709/2019 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - -controricorrente e ricorrente incidentale– e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis -intimata– sul secondo ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– verso la sentenza n. 907/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 5/7/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Genova e l’Agenzia delle entrate propongono separati ricorsi, affidati, rispettivamente, a due e tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva respinto l’appello di Agenzia delle entrate e del Comune di Genova ed accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 1559/5/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2006 e atto di attribuzione di rendita catastale, che ne costituiva il presupposto, adottato in conformità rispetto alla classificazione proposta con DOCFA dall’[OSCURATO:PERSONA]; la società contribuente resiste con separati controricorsi ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a sette motivi, con riguardo al ricorso proposto dal Comune di Genova; il Comune e la società controricorrente hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. i ricorsi del Comune di Genova e dell’Agenzia delle entrate , tutti proposti avverso la medesima sentenza e notifica , vanno riuniti (art. 335 c.p.c.); 1.2. va inoltre evidenziato che, s econdo la giurisprudenza di questa S.C., l'impugnazione autonoma che, dopo la notifica del primo ricorso per Cassazione, sia stata proposta sotto forma di ricorso principale si converte in ricorso incidentale ed è ammissibile purché sia stata proposta nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 c.p.c. e sia disposta la riunione dei ricorsi (sent. n. 6400/1999; n. 7135/1994; n. 12942/ 19 92) , c ondizione che nella specie sussiste poiché il primo ricorso è stato notificato del Comune di Genova in data 5.2.2019, mentre il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato da quest'ultima proposto con atto notificato in data 11.2.2019, e quindi nei termini prescritti per l'impugnazione incidentale, ed è seguita la riunione; 2.1.con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di motivare circa il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, proposta dall’Agenzia delle entrate, in relazione all’atto impositivo ed al pregresso atto attributivo di rendita e classamento catastale; 2.2. la censura va disattesa; 2.3. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. nn. 209121/2019, 9105 72017 ; Cass. sez. unite n. 22232 /2016 ; Cass. nn. 9113 /2012, 1 6736 /2007 ), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 2.4. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, laddove si riporta che non può darsi all’estromissione del giudizio dell’Agenzia delle entrate che, con la propria attività, ha significativamente contribuito a determinare l’effetto lesivo di cui si duole il privato , esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, l’Agenzia delle entrate ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l'Ufficio, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 3.1. con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione di norme di diritto (artt. 18 e 19 D.lgs. n. 546/1992) in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere che il ricorso introduttivo fosse stato ritualmente proposto anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate (già Ufficio del territorio) atteso che non assume natura di atto impositivo, impugnabile, il classamento a seguito di procedura Docfa, laddove non siano state apportate variazioni rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte; 3.2. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 1 comma 10 D.M. 701/1994) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato che l’Agenzia fiscale era tenuta a notificare l’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale al concessionario dell’area, ove risulti intestatario catastale del bene; 3.3. con il primo motivo il Comune di Genova denuncia violazione dell’art. 74 L. n. 342/2000 per avere la [OSCURATO:PERSONA] annullato l’atto impositivo per violazione dell’obbligo di notifica anche al concessionario, in quanto intestatario della partita catastale, la rendita catastale attribuita al compendio attribuito in concessione; 3.4. i motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vanno disattesi; 3.5. ritiene, infatti, questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui in tema di ICI, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'atto non notificato al concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa) (cfr. Cass. n. 807 del 2018); 3.6. l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/00 prevede che a decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...) ; 3.7. secondo l'insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della L. n. 212/2000; 3.8. la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass.n. 14025/2019) ha pertanto subordinato la legittimità dell'avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione dell'atto di classamento al concessionario dell'area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale, dovendo ritenersi sussistente in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della L. n. 212/2000; 3.9. questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ. Agenzia Territorio n.4/07), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest'ultimo soggetto è da inoltrare l'atto che accerti l'inadempienza dell'accatastamento medesimo; 3.10. da qui l'esigenza che la risultanza catastale rappresenti fedelmente la situazione giuridica dell'immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che in tanto è possibile ipotizzare in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come, nella fattispecie, il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI, tributo comunale, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6, 1 comma della L. n. 212/2000, quale richiamato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 4 del 13 marzo 2001, in quanto tra gli intestatari catastali figurino i concessionari (cfr. al riguardo nota prot. 27191 del 3 maggio 2011 della [OSCURATO:PERSONA] e Cartografia dell'Agenzia del Territorio) ( cfr. Cass. n. 7867/2016); 3.11. il complesso di questa disciplina esclude peraltro che il disconoscimento in capo al concessionario demaniale della legittimazione attiva ad impugnare l'atto di classamento comporti una menomazione del diritto di difesa, ex art.24 Cost. e 6 Cedu, in ordine all’imposizione Ici che su tale classamento si basi, dal momento che l'obbligo tributario in capo al concessionario titolare di partita, così come sancito dal secondo comma dell'articolo 3 d.lgs.504/92, scaturisce dalla previa notificazione ad esso dell'avviso di accertamento catastale, solo a quel punto autonomamente impugnabile ex articolo 19 d.lgs. 546/92. 3.12. nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato chetra gli intestatari della partita catastale figura anche il concessionario -e sul punto il Comune di Genova si limita a formulare nel controricorso una contestazione inammissibile, in quanto del tutto generica, circa la mancanza di prova al riguardo, senza formulare alcuna censura motivazionale, dovendo ritenersi inoltre parimenti inammissibili, in quanto formulate unicamente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le ulteriori contestazioni ed argomentazioni ivi proposte - , il quale , pertanto, in tale qualità aveva diritto alla notifica dell'atto attributivo della rendita, in quanto rimasto estraneo alla procedura Docfa; 3.13. non è utile richiamare, peraltro , neppure il diverso orientamento di legittimità secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente (cfr. Cass. n. 21505/2010), in quanto il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l'ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l'ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l'ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile; 3.14. dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza della rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, nel caso di specie, la contribuente non aveva, dunque, mai ricevuto la notifica da parte dell’Agenzia del Territorio del provvedimento di attribuzione della rendita, necessaria, tuttavia, ai fini dell’applicazione della conseguente pretesa fiscale nei confronti della stessa; 3.15. ne consegue il rigetto delle censure formulate dai ricorrenti, il che comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso del Comune di Genova, con cui viene censurata l'alternativa, autonoma ratio decidendicirca la violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 , per avere la [OSCURATO:PERSONA] annullato l’atto impositivo anche per carenza di motivazione, non essendo stata ad esso allegata la rendita catastale né essendo stati indicati gli estremi dell’atto che l’avevano determinata; 3.16.come è noto, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. nn. 11493/2018, 2108/2012); 4. i ricorsi dell’Agenzia delle entrate e del Comune di Genova vanno pertanto rigettati, ed il rigetto determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente; 5. le spese di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso del Comune di Genova e dell’Agenzia delle entrate, assorbito il ricorso incidentale condizionato della società contribuente;condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente Comune di Genova dell'ulteriore importo a titolo di contrib