Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 14678/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25312/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 393/2017 depositata il20/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 7RILEVATO CHE 1.Con sentenza n. 393/2017, depositata il 20 marzo 2017, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria accoglieva l'appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 1182/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova.

Il giudice di appello rilevava: a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI annualità 2008, relativa ad un'area demaniale sita nel porto di Genova, di proprietà dell'Autorità portuale, attribuita in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; b) che la concessionaria aveva lamentato la mancata notifica della nuova rendita catastale sulla cui base era stato liquidato il tributo, nonché l’erronea quantificazione del valore imponibile rilevando che le aree scoperte oggetto di concessione; c) che la Commissione di primo grado aveva erroneamente accolto il ricorso della contribuente, ritenendo invece che l'obbligo di notifica della rendita di cui all'art. 74 della legge n. 342 del 2000 operasse solo nei confronti del proprietario.

Avverso la sentenza di appello, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Il Comune di Genova ha depositato controricorso.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

In particolare, il Comune di Genova ha eccepito il giudicato esterno dato dalla sentenza di questa Corte n. 13136/2019 che ha deciso la medesima questione con riferimento ad annualità diversa.

La società insiste sull’obbligo della previa notifica della rendita ai fini della sua applicabilità quale base imponibile della imposta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex artt. 1, comma 2, e 36 d.lgs. 546/1992, nonché la violazione dell’art. 132, primo comma, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.; per avere i giudici regionali omesso di esaminare le deduzioni difensive della società concernenti l’omessa notifica della rendita rettificata dall’Agenzia.

2. Il secondo mezzo veicola il vizio di nullità della sentenza – ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. – per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.; si assume che la motivazione della decisione di appello risulta contraddittoria ed illogica, laddove afferma che la DOCFA è presentata dal concessionario, senza tuttavia esplicitare le conseguenze dell’attività dichiarativa posta invece in essere, come nella specie, dal concedente.

3. La terza censura denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici d'appello avrebbero erroneamente affermato l’insussistenza dell’obbligo della notifica della rendita catastale attribuita a seguito di una richiesta di variazione catastale, mediante procedura DOCFA presentata dall’autorità portuale, accolta senza alcuna modifica da parte dell'Agenzia del Territorio, ritenendo che non operasse tale obbligo di notifica nei confronti dei del concedente.

4. Con il quarto ed il quinto motivo, la società ricorrente ripropone la medesima censura di cui al terzo motivo attraverso l’art. 360, primo comma, n.4), c.p.c. ed in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5), avendo la CTR omesso di considerare che la presentazione della Docfa da parte dell’Autorità portuale non esimeva dall’obbligo di notifica della rendita nei confronti del concessionario.

5. Con il sesto ed il settimo strumento di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., in relazione all'art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 346 c.p.c., per avere la Regionale ritenuto inammissibile la riproposizione in sede di gravame dei motivi di ricorso, assorbiti in prime cure, con i quali la società denunciava il difetto di motivazione e chiedeva disporsi la consulenza tecnica per mettere in condizione la società di valutare la correttezza del valore attribuito dall’Agenzia .

6. In particolare, con il sesto mezzo si deduce che l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia, ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni formulate in primo grado e che queste possono essere riproposte al fine di sollecitare la discussione e la decisione su di esse.

L’ultimo motivo lamenta l’omessa pronuncia in merito alla dedotta errata quantificazione del valore imponibile rilevando che le aree scoperte non potevano essere soggette ad ICI, mancando il presupposto impositivo di cui all’art. 1 del d.lgs 504/92, in quanto aree non edificabili e prive di autonomia rispetto alle unità immobiliari.

7. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dall’amministrazione locale con le memorie, in quanto la decisione invocata concerne la classificabilità in categoria D) delle aree scoperte, mentre nella fattispecie sub iudice è controverso l’obbligo della previa notifica della rendita al concessionario che non ha partecipato alla procedura DOCFA.

8. Deve essere divisato, preliminarmente, il secondo motivo di ricorso.

9. La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità della sentenza, può assumere rilevanza, quale vizio della stessa, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.2747 del 05/02/2021).

Segnatamente, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e non renda, quindi, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).

Nella specie, i giudici territoriali, nel qualificare il concessionario come longa manus del proprietario del compendio, hanno affermato che non aveva il diritto di ricevere la notifica della rendita catastale ai sensi dell’art. 74 citato in rubrica, tanto più che la Docfa non risultava essere stata rettificata dall’Agenzia.

Per quanto errata, la decisione espone l’iter logico- giuridico che ha fondato il convincimento della Commissione. 10.La prima censura è inammissibile.

Vale osservare, in primo luogo, che l’esame delle allegazioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass.12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Cass. Sez.

U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014). 11.La terza censura del ricorso è fondata, con assorbimento delle residue doglianze.

L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/00 prevede che:" A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...)".

Ritiene, infatti, questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui " In tema di ICI, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'atto non notificato al concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa) (vedi Cass. n. 807 del 2018).

Secondo l'insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020 tra le medesime parti, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità dell'avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione dell'atto di classamento al concessionario dell'area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale.

Questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ.

Agenzia Territorio n.4 del 13 aprile 2007), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest'ultimo soggetto è da inoltrare l'atto che accerti l'inadempienza dell'accatastamento medesimo; qui l'esigenza che la risultanza catastale rappresenti fedelmente la situazione giuridica dell'immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che in tanto è possibile ipotizzare in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come, nella fattispecie, il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI, tributo comunale, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6, 1 comma della legge n. 212/2000, quale richiamato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 4 del 13 marzo 2001, in quanto tra gli intestatari catastali figurino i concessionari (cfr. al riguardo nota prot. 27191 del 3 maggio 2011 della [OSCURATO:PERSONA] e Cartografia dell'Agenzia del Territorio) ( cfr. Cass. n. 7867/2016).

Nel caso di specie, risulta che tra gli intestatari della partita catastale figurasse anche il concessionario che, pertanto, in tale qualità aveva diritto alla notifica dell'atto attributivo della rendita, in quanto rimasto estraneo alla procedura Docfa.

Né è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente." (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l'ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l'ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l'ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile ( v.

Cass. 14025/2019).

Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso "( vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte della retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì della sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata.

Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza della rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso sull'Amministrazione l'onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento.

In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; segue la cassazione della decisione impugnata e, decidendo nel merito, l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente.

Le spese dei gradi di merito vengono compensate, con accollo in capo al Comune di quelle del presente giudizio di legittimità, la cui liquidazione avviene come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte -Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; -compensa le spese del giudizio di merito; - condanna l’ente comunale alla r i fusione delle spese del presente giudizio i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25312/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 393/2017 depositata il20/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 7RILEVATO CHE 1.Con sentenza n. 393/2017, depositata il 20 marzo 2017, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria accoglieva l'appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 1182/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova. Il giudice di appello rilevava: a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI annualità 2008, relativa ad un'area demaniale sita nel porto di Genova, di proprietà dell'Autorità portuale, attribuita in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; b) che la concessionaria aveva lamentato la mancata notifica della nuova rendita catastale sulla cui base era stato liquidato il tributo, nonché l’erronea quantificazione del valore imponibile rilevando che le aree scoperte oggetto di concessione; c) che la Commissione di primo grado aveva erroneamente accolto il ricorso della contribuente, ritenendo invece che l'obbligo di notifica della rendita di cui all'art. 74 della legge n. 342 del 2000 operasse solo nei confronti del proprietario. Avverso la sentenza di appello, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Il Comune di Genova ha depositato controricorso. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. In particolare, il Comune di Genova ha eccepito il giudicato esterno dato dalla sentenza di questa Corte n. 13136/2019 che ha deciso la medesima questione con riferimento ad annualità diversa. La società insiste sull’obbligo della previa notifica della rendita ai fini della sua applicabilità quale base imponibile della imposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex artt. 1, comma 2, e 36 d.lgs. 546/1992, nonché la violazione dell’art. 132, primo comma, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.; per avere i giudici regionali omesso di esaminare le deduzioni difensive della società concernenti l’omessa notifica della rendita rettificata dall’Agenzia. 2. Il secondo mezzo veicola il vizio di nullità della sentenza – ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. – per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.; si assume che la motivazione della decisione di appello risulta contraddittoria ed illogica, laddove afferma che la DOCFA è presentata dal concessionario, senza tuttavia esplicitare le conseguenze dell’attività dichiarativa posta invece in essere, come nella specie, dal concedente. 3. La terza censura denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici d'appello avrebbero erroneamente affermato l’insussistenza dell’obbligo della notifica della rendita catastale attribuita a seguito di una richiesta di variazione catastale, mediante procedura DOCFA presentata dall’autorità portuale, accolta senza alcuna modifica da parte dell'Agenzia del Territorio, ritenendo che non operasse tale obbligo di notifica nei confronti dei del concedente. 4. Con il quarto ed il quinto motivo, la società ricorrente ripropone la medesima censura di cui al terzo motivo attraverso l’art. 360, primo comma, n.4), c.p.c. ed in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5), avendo la CTR omesso di considerare che la presentazione della Docfa da parte dell’Autorità portuale non esimeva dall’obbligo di notifica della rendita nei confronti del concessionario. 5. Con il sesto ed il settimo strumento di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., in relazione all'art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 346 c.p.c., per avere la Regionale ritenuto inammissibile la riproposizione in sede di gravame dei motivi di ricorso, assorbiti in prime cure, con i quali la società denunciava il difetto di motivazione e chiedeva disporsi la consulenza tecnica per mettere in condizione la società di valutare la correttezza del valore attribuito dall’Agenzia . 6. In particolare, con il sesto mezzo si deduce che l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia, ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni formulate in primo grado e che queste possono essere riproposte al fine di sollecitare la discussione e la decisione su di esse. L’ultimo motivo lamenta l’omessa pronuncia in merito alla dedotta errata quantificazione del valore imponibile rilevando che le aree scoperte non potevano essere soggette ad ICI, mancando il presupposto impositivo di cui all’art. 1 del d.lgs 504/92, in quanto aree non edificabili e prive di autonomia rispetto alle unità immobiliari. 7. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dall’amministrazione locale con le memorie, in quanto la decisione invocata concerne la classificabilità in categoria D) delle aree scoperte, mentre nella fattispecie sub iudice è controverso l’obbligo della previa notifica della rendita al concessionario che non ha partecipato alla procedura DOCFA. 8. Deve essere divisato, preliminarmente, il secondo motivo di ricorso. 9. La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità della sentenza, può assumere rilevanza, quale vizio della stessa, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.2747 del 05/02/2021). Segnatamente, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e non renda, quindi, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). Nella specie, i giudici territoriali, nel qualificare il concessionario come longa manus del proprietario del compendio, hanno affermato che non aveva il diritto di ricevere la notifica della rendita catastale ai sensi dell’art. 74 citato in rubrica, tanto più che la Docfa non risultava essere stata rettificata dall’Agenzia. Per quanto errata, la decisione espone l’iter logico- giuridico che ha fondato il convincimento della Commissione. 10.La prima censura è inammissibile. Vale osservare, in primo luogo, che l’esame delle allegazioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass.12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014). 11.La terza censura del ricorso è fondata, con assorbimento delle residue doglianze. L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/00 prevede che:" A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...)". Ritiene, infatti, questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui " In tema di ICI, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'atto non notificato al concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa) (vedi Cass. n. 807 del 2018). Secondo l'insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020 tra le medesime parti, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità dell'avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione dell'atto di classamento al concessionario dell'area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale. Questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ. Agenzia Territorio n.4 del 13 aprile 2007), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest'ultimo soggetto è da inoltrare l'atto che accerti l'inadempienza dell'accatastamento medesimo; qui l'esigenza che la risultanza catastale rappresenti fedelmente la situazione giuridica dell'immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che in tanto è possibile ipotizzare in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come, nella fattispecie, il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI, tributo comunale, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6, 1 comma della legge n. 212/2000, quale richiamato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 4 del 13 marzo 2001, in quanto tra gli intestatari catastali figurino i concessionari (cfr. al riguardo nota prot. 27191 del 3 maggio 2011 della [OSCURATO:PERSONA] e Cartografia dell'Agenzia del Territorio) ( cfr. Cass. n. 7867/2016). Nel caso di specie, risulta che tra gli intestatari della partita catastale figurasse anche il concessionario che, pertanto, in tale qualità aveva diritto alla notifica dell'atto attributivo della rendita, in quanto rimasto estraneo alla procedura Docfa. Né è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente." (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l'ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l'ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l'ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile ( v. Cass. 14025/2019). Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso "( vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte della retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì della sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata. Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza della rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso sull'Amministrazione l'onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; segue la cassazione della decisione impugnata e, decidendo nel merito, l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vengono compensate, con accollo in capo al Comune di quelle del presente giudizio di legittimità, la cui liquidazione avviene come in dispositivo. P.Q.M. La Corte -Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due ed assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; -compensa le spese del giudizio di merito; - condanna l’ente comunale alla r i fusione delle spese del presente giudizio i
Sentenza Cassazione n. 14678/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris