CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 14693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11380/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1374/2017 depositata il03/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1374/2017 depositata il 3 ottobre 2017, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria accoglieva l'appello proposto dal Comune di Genova avverso la sentenza n. 146/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova. Il giudice di appello rilevava: a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento riguardante l'ICI per l'annualità 2007, relativa ad un'area demaniale sita nel porto di Genova, di proprietà dell'Autorità portuale, attribuita in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; b) che la concessionaria aveva lamentato la mancata notifica della nuova rendita catastale sulla cui base era stato liquidato il tributo, nonché l’erronea quantificazione del valore imponibile rilevando che le aree scoperte oggetto di concessione; c) che la Commissione di primo grado aveva erroneamente accolto il ricorso della contribuente, ritenendo invece che l'obbligo di notifica della rendita di cui all'art. 74 della legge n. 342 del 2000 operasse nei confronti del concessionario. Tanto premesso, la CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il gravame dell’ente locale, affermando l’insussistenza dell’obbligo di notifica della rendita alla concessionaria rimasta estranea alla procedura Docfa e l’applicazione della rendita determinata nel 2008 anche alle annualità pregresse alla stregua dell’art. 337 legge 311/2004. Avverso la sentenza di appello, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Comune di Genova ha depositato controricorso. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. In particolare, il Comune di Genova ha eccepito il giudicato esterno dato dalla sentenza di questa Corte n. 13136/2019 che ha deciso la medesima questione con riferimento ad annualità diversa. La società insiste sull’obbligo della previa notifica della rendita ai fini della sua applicabilità quale base imponibile della imposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex artt. 1, comma 2, e 36 d.lgs. 546/1992, nonché la violazione dell’art. 132, primo comma, c.p.c. e 118 disp att. C.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.; per avere i giudici regionali omesso di esaminare le deduzioni difensive della società. 2. La seconda censura denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto i giudici d'appello avrebbero erroneamente ritenuto l’insussistenza dell’obbligo della notifica della rendita catastale ancorchè fosse stata attribuita a seguito di una richiesta di variazione catastale - mediante procedura DOCFA presentata dall’autorità portuale - accolta senza alcuna modifica da parte dell'Agenzia del Territorio, sull’erroneo presupposto che l’onere della notifica non operasse nei confronti della concessionaria. 3. Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., consistente nella allegata circostanza che la Docfa del 2010 era stata invece presentata dalla società odierna ricorrente con nulla osta dell’autorità portuale. 4. Con il quarto ed il quinto motivo, la società ricorrente ripropone la medesima censura di cui al terzo motivo attraverso l’art. 360, primo comma, n.4), c.p.c.; per avere i giudici territoriali trascurato di pronunciarsi sulla individuazione del legittimato a presentare la Docfa per le aree in concessione. 5. Con la quinta censura si denuncia la violazione dell’art. 3 legge 241/97 nonché dell’art. 7 legge 212/2000 ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere il decidente ritenuto correttamente motivato l’avviso Ici, ancorchè richiamasse precedenti ignorati dalla contribuente(Docfa). 6. Con il sesto strumento di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 7 d.lgs 504/1992 nonché dell’art. 10, comma 2, R.D. 652/1939 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3) c.p.c.; per avere il giudicante affermato che le aree demaniali concesse da autorità portuale ad un soggetto privato fossero soggetto ad ICI in quanto non accatastabili in categoria E/1. Si obietta che in quanto destinate al traffico marittimo e alle operazioni necessarie alle attività portuali esse vadano incorporate nella categoria E/1. 7. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dall’amministrazione comunale con le memorie, in quanto la decisione invocata con effetti di giudicato concerne la classificabilità in categoria D) delle aree scoperte, mentre nella fattispecie sub iudice è controverso l’obbligo della previa notifica della rendita al concessionario che non ha partecipato alla procedura DOCFA. 8.La prima censura è inammissibile. Vale osservare che l’esame delle allegazioni difensive, nonché la valutazione delle risultanze della prova, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass.12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014). 9.La seconda censura è fondata, con assorbimento delle residue doglianze. L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/00 prevede che:" A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...)". Ritiene, infatti, questa Corte di dare continuità al principio di recente affermato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, secondo cui " In tema di ICI, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l'atto non notificato al concessionario di un'area demaniale marittima intestatario della partita catastale e rimasto estraneo alla procedura Docfa) (vedi Cass. n. 807 del 2018). Secondo l'insegnamento di questa Corte sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali, come risulta dalla sentenza gravata, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 212/2000; la suddetta decisione di questa Corte (successivamente ribadita da Cass. n. 14025/2019; Cass. 14680 e 14681 del 2020 tra le medesime parti, in motiv.; Cass. 23369/2022) ha pertanto subordinato la legittimità dell'avviso di accertamento Ici all’avvenuta notificazione dell'atto di classamento al concessionario dell'area demaniale marittima, in quanto intestatario catastale. Questa conclusione risulta riconosciuta dalla stessa amministrazione finanziaria (Circ. Agenzia Territorio n.4 del 13 aprile 2007), secondo cui per gli immobili costruiti nelle aree di proprietà demaniale dal concessionario, l'obbligo della dichiarazione catastale è a carico del medesimo, sicché a quest'ultimo soggetto è da inoltrare l'atto che accerti l'inadempienza dell'accatastamento medesimo; qui l'esigenza che la risultanza catastale rappresenti fedelmente la situazione giuridica dell'immobile demaniale, anche nel risvolto soggettivo costituito dalla sua titolarità concessoria, posto che in tanto è possibile ipotizzare in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come, nella fattispecie, il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI, tributo comunale, in ossequio agli obblighi d'informazione gravanti sull'Amministrazione secondo il disposto dell'art. 6, 1 comma della legge n. 212/2000, quale richiamato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 4 del 13 marzo 2001, in quanto tra gli intestatari catastali figurino i concessionari (cfr. al riguardo nota prot. 27191 del 3 maggio 2011 della [OSCURATO:PERSONA] e Cartografia dell'Agenzia del Territorio) ( cfr. Cass. n. 7867/2016). Nel caso di specie, risulta che tra gli intestatari della partita catastale figura anche il concessionario, che, pertanto, in tale qualità aveva diritto alla notifica dell'atto attributivo della rendita, in quanto rimasto estraneo alla procedura Docfa. Né è utile richiamare il diverso orientamento di legittimità secondo cui " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente." (vedi Cass. n. 21505 del 2010), in quanto il principio della superfluità della notifica della rendita può trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui la stessa venga utilizzata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l'ha proposta in sede di procedura DOCFA, per l'ovvia ragione che tale rendita si presuppone già nota al contribuente che l'ha richiesta, ma non anche nei casi in cui il Comune proceda nei confronti di un soggetto diverso, pur legittimato passivo, nei confronti del quale diviene nuovamente indispensabile la preventiva conoscenza del diverso valore attribuito al suo immobile ( v. Cass. 14025/2019). Analogamente non assume rilevanza decisiva ai fini di causa che " In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dal primo gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso "( vedi Cass. n. 14402 del 2017 e n. 3160 del 2011), dal momento che nel caso in esame non si controverte della retroattività di una rendita notificata alla concessionaria, bensì della sua inefficacia in quanto alla stessa mai notificata. Dal momento che la ratio legis impone la preventiva conoscenza della rendita sulla cui base è stato liquidato il tributo, risulta parimente ininfluente che la concessionaria fosse consapevole della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza di un procedimento per la sua attribuzione, incombendo in ogni caso sull'Amministrazione l'onere di comunicazione degli esiti del nuovo classamento. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; segue la cassazione della decisione impugnata e, decidendo nel merito, l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito vengono compensate, con accollo in capo al Comune di quelle del presente giudizio di legittimità, la cui liquidazione avviene come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente, compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’ente comunale alla refusione delle spese del presente che liquida in euro 7.000,00 per compensi, euro