CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 19510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 05/11/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Avellino, di condanna alla pena di mesi cinque di arresto per il reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. 152 del 2006. I ricorrenti formulano tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420 ter e 178 cod. proc. pen., per avere il giudice di merito disatteso l'istanza di legittimo impedimento, ritenendola tardiva. Con il secondo motivo di ricorso, lamentano violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 521, 522 e 125 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e la sentenza. Il terzo motivo di ricorso concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. In data 23/02/2026 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale insiste nell'accoglimento dei motivi presentati con il ricorso per cassazione. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perché riproduttivi delle medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tendono a confutare sul piano sostanzialmente fattuale e di lettura alternativa degli elementi di prova le affermazioni, puntuali, esaustive e logiche della sentenza impugnata, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente analizzato le censure formulate con l'atto di appello ed ha spiegato le ragioni ha ritenuto tardiva l'istanza di legittimo impedimento presentata innanzi al Tribunale di Avellino, avanzata 5 giorni prima della celebrazione dell'udienza. Quanto alla seconda doglianza, il giudice a quo ha altresì chiarito le ragioni per le quali, nel caso di specie, non vi fosse la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, alla luce di una diversa e corretta qualificazione giuridica data dal primo giudice al fatto storico contestato, rimasto immutato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che, nel corso del sopralluogo effettuato nel 2021, volto a verificare l'adempimento dell'obbligo imposto con la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 27/03/2014, si riscontrava una modifica parziale dello stato dei luoghi rispetto a quella emergente dal verbale di accertamento del 2010, oggetto del precedente procedimento penale, e sottolineato che i rifiuti rinvenuti in quella occasione non erano i medesimi oggetto di accertamento nel precedente procedimento penale, che nel mese di settembre del 2013, erano stati incendiati, tanto che il Comune aveva effettuato un intervento di bonifica per la rimozione del materiale incendiario. Invece i rifiuti rinvenuti nel 2012 non erano rifiuti incendiati. In ordine al terzo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto 1della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento alle modalità della condotta ed in particolare all'assenza di iniziativa nelle procedure di bonifica, sebbene fosse decorso un considerevole lasso temporale dall'imposizione e dell'obbligo di bonifica. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrenté (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIN Ci\N 2