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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 13547/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13678-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Tortona, n. 4, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso le sentenze n. 2208/11/2019 e 2219/11/2019 pronunciate dalla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Con ricorso cumulativo, affidato a tre motivi, cui replica l'intimata con controricorso, il contribuente Andrea AMADEI impugna le sentenze in epigrafe indicate che la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva pronunciato in controversia avente ad oggetto due avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificati in data 11/04/2015, emesse dall'Agenzia delle entrate a seguito di revoca del benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, effettuato dal contribuente con atto di compravendita stipulato in data 29/03/2012 e registrato in data 02/04/2012, in quanto qualificata come abitazione di lusso.

2. Con le predette sentenze la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole di primo grado sostenendo che, alla stregua dei principi giurisprudenziali di interpretazione dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, ai fini del computo della superficie dell'immobile, occorre adottare «il criterio di mera utilizzabilità e non di effettiva abitabilità» e che, quindi, andasse computato nella superficie complessiva dell'immobile anche alcuni vani adibiti a cantina ed il locale sottotetto «in quanto per le loro caratteristiche catastali (altezza, presenze di finestre e sullo stesso piano di altri vani utili) sono idonei alla fruizione per le normali attività della vita quotidiana» (sentenza, pag. 5).3.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, Parte 2^, n. 21 nonché degli artt. 15 e segg. del d.P.R. n. 601 del 1973 e 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo la mancata applicazione retroattiva da parte dei giudici di appello dello ius superveníens di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha modificato il n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che ha previsto l'esclusione della agevolazioni soltanto per gli immobili di categoria catastale Al, A8 e A9, quanto meno con riferimento alle sanzioni.

2. Il motivo è inammissibile per essersi formato il giudicato interno sulla questione che i giudici di primo grado avevano espressamente rigettato senza che la ricorrente, parte appellata nel secondo grado di giudizio, avesse proposto appello incidentale (cfr. Cass, Sez.

U, n. 11799 del 2017; Cass. n. 20315 del 2021).

2.1. Invero, dal contenuto della sentenza di primo grado, riprodotta nel ricorso, emerge che la questione era stata così decisa: «Del pari è infondata la richiesta del contribuente di applicare la normativa tributaria entrata in vigore successivamente ai fatti: il principio del favor rei in materia fiscale può infatti trovare applicazione solo in caso di mutamento dell'entità delle sanzioni e - salvo esplicita indicazione difforme della norma - non certo nell'ipotesi di sopravvenuta abrogazione o modifica di un tributo o della sostituzione dei suoi presupposti impositivi, come è avvenuto nel caso di specie a cui va quindi applicata la disciplina vigente ratione temporis» (ricorso, pag. 3).2.2.

Tale statuizione di rigetto della domanda che il contribuente aveva avanzato per ottenere la più favorevole disciplina introdotta dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, anche con riferimento alle sanzioni, non è stata fatta oggetto di impugnazione incidentale dalla parte risultata comunque vittoriosa in primo grado, con conseguente formazione del giudicato interno sulla questione dello ius superveniens e degli effetti dello stesso sul regime sanzionatorio.

2.3. Invero, il giudicato preclude la rilevazione d'ufficio non solo della questione dell'applicabilità al caso di specie dello kis superveníens ma anche della mancanza di presupposti di applicazione delle sanzioni, pur se rilevabile d'ufficio, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui «Qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui al secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ.» (Cass., Sez.

U, cit., nonché Cass. n. 14755 del 2006, Cass. n. 22207 del 2017)

3. E' appena il caso di precisare che il motivo è, comunque, infondato atteso «il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a) - "il quale, nel sostituire il secondo comma dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, al beneficio prima casa - sulla base dei parametri di cui al D.M.

LL.

PP. 2 agosto 1969" - "trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particolare, successivamente al lOgennaio 2014, come espressamente disposto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5, cit." (ex plurimis Cass. Sez.

V, n. 11639/17; nn. 13309- 13318/16)» (Cass. n. 2414 del 2019; conf..

Cass. n. 3360 e n. 3361 del 2017; Cass. n. 14964 del 2018; Cass. n. 30902 del 2019; Cass. n. 10656 del 2021), con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa, stipulato in data 29/03/2012 e registrato il successivo 02/04/2012, continua ad essere disciplinato dalla previgente disciplina.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello violato, nella valutazione delle prove, «il canone della logicità ritenendo applicabile contemporaneamente sia il criterio di "utilizzabilità" dei vani, sia il criterio di "abitabilità" degli stessi, ai fini del computo del limite dei mq. 240 della superficie complessiva dell'immobile compravenduto», che il ricorrente desume dal fatto che nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di appello hanno dapprima affermato che «per stabile se un'abitazione sia (o meno) di lusso [...] occorre far riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva, in forza del quale è irrilevante il requisito della "abitabilità" dell'immobile [...1 essendo, invece, rilevante quello della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità» e poi sostenuto che «l'inclusione nel computo di alcuni vani adibiti a cantina in quanto per le loro caratteristiche catastali (altezza, presenze di finestre e sullo stesso piano di altri vani utili) sono idonei alla fruizione per le normali attività della vita quotidiana», così rendendo sul punto anche una motivazione incongrua e solo apparente.

5. Il motivo è manifestamente infondato.

6. La CTR anche quando fa riferimento alla idoneità di alcuni locali «alla fruizione per le normali attività della vita quotidiana» intende chiaramente riferirsi alla loro concreta utilizzabilità e non invece alla loro abitabilità, come sostiene il ricorrente, sicché anche la censura di motivazione incongrua ed apparente, è priva di fondamento.

7. In ogni caso, la pure dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile alla stregua del principio secondo cui «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., [nella specie invece dedotto come error in iudicando] bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012» (cfr. Cass. n. 23940 del 2017; conf.

Cass. n. 3572 del 2021); vizio, quest'ultimo, sussistente solo nell'ipotesi di mancato esame di fatti storici controversi e decisivi per il giudizio, ma nella specie solo enunciato nella rubrica del mezzo di cassazione senza alcun successivo sviluppo argomentativo nel ricorso e, comunque, senza l'indicazione dei fatti storici pretermessi dalla CTR.

8. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Nota 2-bis dell'art. 1, Parte 1^, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 6 del d.m. n. 1072 del 02/08/1969, sostenendo che i giudici di appello, con le sentenze impugnate, in violazione delle norme censurate e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, avevano incluso nel computo della superficie complessiva dell'immobile anche alcuni vani adibiti a cantina ed il vano sottotetto sulla base dell'illegittimo criterio di abitabilità, motivando che detti vani «sarebbero fruibili per le normali attività della vita quotidiana».

9. Il motivo, anche a voler superare la censura di inammissibilità per non aver colto esattamente la ratio decidendi della statuizione d'appello, che ha adottato il criterio della concreta utilizzabilità dei locali inclusi nel computo della superficie complessiva e non quello dell'abitabilità, come invece erroneamente sostenuto dal ricorrente, è manifestamente infondato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla "utilizzabilità degli ambienti", a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre» (Cass. n. 19186 del 2019).

10. Pertanto, il requisito dell'utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" o meno di una abitazione (Cass. n. 20701 del 2020).

11. Nello stesso senso si era già espressa questa Corte ritenendo legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, potesse computarsi nella superficie "utile" anche un vano deposito di un immobile, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio, assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità abitativa dello stesso (cfr. Cass. n. 25674 del 2013).

In senso analogo anche Cass. n. 11556 del 2016, Cass. n. 10807 del 2012, Cass. n. 22279 del 2011 nonché Cass. n. 9529 del 2015, la quale, alla luce dei superiori principi, ha statuito che, al fine di stabilire il carattere di lusso dell'immobile, anche l'ambiente strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, costituisce comunque elemento da comprendete invece nel calcolo della superficie complessiva, da considerare come facente parte di "casa di lusso", allorquando, in concreto, esse siano strutturate in modo tale da essere abitabili, sì da perderne la tipica caratteristica».

12. Con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte ha affermato che, costituendo parametro idoneo l'"utilizzabilità" degli ambienti (a prescindere dalla loro effettiva abitabilità), a titolo esemplificativo, i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati - come rilevato nel caso di specie dai giudici di appello con accertamento in fatto non contestato - sono computabili nella superficie utile complessiva (Cass. n. 18480 del 2016).

Parimenti, rientra nella superficie utile il sottotetto, trattandosi di locale non compreso nella predetta elencazione tassativa (Cass. n. 18483 del 2016).

13. «In definitiva, ciò che assume rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - è la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012)» (Cass. n. 30902 del 2019), come nella specie accertato dalla CTR.

14. Pertanto, stante la correttezza in diritto dell'argomentazione della CTR, in quanto conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte in materia, il motivo va rigettato.

16. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13678-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Tortona, n. 4, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso le sentenze n. 2208/11/2019 e 2219/11/2019 pronunciate dalla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositate in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con ricorso cumulativo, affidato a tre motivi, cui replica l'intimata con controricorso, il contribuente Andrea AMADEI impugna le sentenze in epigrafe indicate che la Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva pronunciato in controversia avente ad oggetto due avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificati in data 11/04/2015, emesse dall'Agenzia delle entrate a seguito di revoca del benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, effettuato dal contribuente con atto di compravendita stipulato in data 29/03/2012 e registrato in data 02/04/2012, in quanto qualificata come abitazione di lusso. 2. Con le predette sentenze la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole di primo grado sostenendo che, alla stregua dei principi giurisprudenziali di interpretazione dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, ai fini del computo della superficie dell'immobile, occorre adottare «il criterio di mera utilizzabilità e non di effettiva abitabilità» e che, quindi, andasse computato nella superficie complessiva dell'immobile anche alcuni vani adibiti a cantina ed il locale sottotetto «in quanto per le loro caratteristiche catastali (altezza, presenze di finestre e sullo stesso piano di altri vani utili) sono idonei alla fruizione per le normali attività della vita quotidiana» (sentenza, pag. 5).3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, Parte 2^, n. 21 nonché degli artt. 15 e segg. del d.P.R. n. 601 del 1973 e 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo la mancata applicazione retroattiva da parte dei giudici di appello dello ius superveníens di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha modificato il n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che ha previsto l'esclusione della agevolazioni soltanto per gli immobili di categoria catastale Al, A8 e A9, quanto meno con riferimento alle sanzioni. 2. Il motivo è inammissibile per essersi formato il giudicato interno sulla questione che i giudici di primo grado avevano espressamente rigettato senza che la ricorrente, parte appellata nel secondo grado di giudizio, avesse proposto appello incidentale (cfr. Cass, Sez. U, n. 11799 del 2017; Cass. n. 20315 del 2021). 2.1. Invero, dal contenuto della sentenza di primo grado, riprodotta nel ricorso, emerge che la questione era stata così decisa: «Del pari è infondata la richiesta del contribuente di applicare la normativa tributaria entrata in vigore successivamente ai fatti: il principio del favor rei in materia fiscale può infatti trovare applicazione solo in caso di mutamento dell'entità delle sanzioni e - salvo esplicita indicazione difforme della norma - non certo nell'ipotesi di sopravvenuta abrogazione o modifica di un tributo o della sostituzione dei suoi presupposti impositivi, come è avvenuto nel caso di specie a cui va quindi applicata la disciplina vigente ratione temporis» (ricorso, pag. 3).2.2. Tale statuizione di rigetto della domanda che il contribuente aveva avanzato per ottenere la più favorevole disciplina introdotta dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, anche con riferimento alle sanzioni, non è stata fatta oggetto di impugnazione incidentale dalla parte risultata comunque vittoriosa in primo grado, con conseguente formazione del giudicato interno sulla questione dello ius superveniens e degli effetti dello stesso sul regime sanzionatorio. 2.3. Invero, il giudicato preclude la rilevazione d'ufficio non solo della questione dell'applicabilità al caso di specie dello kis superveníens ma anche della mancanza di presupposti di applicazione delle sanzioni, pur se rilevabile d'ufficio, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui «Qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui al secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ.» (Cass., Sez. U, cit., nonché Cass. n. 14755 del 2006, Cass. n. 22207 del 2017) 3. E' appena il caso di precisare che il motivo è, comunque, infondato atteso «il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a) - "il quale, nel sostituire il secondo comma dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, al beneficio prima casa - sulla base dei parametri di cui al D.M. LL. PP. 2 agosto 1969" - "trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particolare, successivamente al lOgennaio 2014, come espressamente disposto dal d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 5, cit." (ex plurimis Cass. Sez. V, n. 11639/17; nn. 13309- 13318/16)» (Cass. n. 2414 del 2019; conf.. Cass. n. 3360 e n. 3361 del 2017; Cass. n. 14964 del 2018; Cass. n. 30902 del 2019; Cass. n. 10656 del 2021), con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa, stipulato in data 29/03/2012 e registrato il successivo 02/04/2012, continua ad essere disciplinato dalla previgente disciplina. 4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello violato, nella valutazione delle prove, «il canone della logicità ritenendo applicabile contemporaneamente sia il criterio di "utilizzabilità" dei vani, sia il criterio di "abitabilità" degli stessi, ai fini del computo del limite dei mq. 240 della superficie complessiva dell'immobile compravenduto», che il ricorrente desume dal fatto che nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di appello hanno dapprima affermato che «per stabile se un'abitazione sia (o meno) di lusso [...] occorre far riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva, in forza del quale è irrilevante il requisito della "abitabilità" dell'immobile [...1 essendo, invece, rilevante quello della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità» e poi sostenuto che «l'inclusione nel computo di alcuni vani adibiti a cantina in quanto per le loro caratteristiche catastali (altezza, presenze di finestre e sullo stesso piano di altri vani utili) sono idonei alla fruizione per le normali attività della vita quotidiana», così rendendo sul punto anche una motivazione incongrua e solo apparente. 5. Il motivo è manifestamente infondato. 6. La CTR anche quando fa riferimento alla idoneità di alcuni locali «alla fruizione per le normali attività della vita quotidiana» intende chiaramente riferirsi alla loro concreta utilizzabilità e non invece alla loro abitabilità, come sostiene il ricorrente, sicché anche la censura di motivazione incongrua ed apparente, è priva di fondamento. 7. In ogni caso, la pure dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile alla stregua del principio secondo cui «In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., [nella specie invece dedotto come error in iudicando] bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012» (cfr. Cass. n. 23940 del 2017; conf. Cass. n. 3572 del 2021); vizio, quest'ultimo, sussistente solo nell'ipotesi di mancato esame di fatti storici controversi e decisivi per il giudizio, ma nella specie solo enunciato nella rubrica del mezzo di cassazione senza alcun successivo sviluppo argomentativo nel ricorso e, comunque, senza l'indicazione dei fatti storici pretermessi dalla CTR. 8. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Nota 2-bis dell'art. 1, Parte 1^, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 6 del d.m. n. 1072 del 02/08/1969, sostenendo che i giudici di appello, con le sentenze impugnate, in violazione delle norme censurate e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, avevano incluso nel computo della superficie complessiva dell'immobile anche alcuni vani adibiti a cantina ed il vano sottotetto sulla base dell'illegittimo criterio di abitabilità, motivando che detti vani «sarebbero fruibili per le normali attività della vita quotidiana». 9. Il motivo, anche a voler superare la censura di inammissibilità per non aver colto esattamente la ratio decidendi della statuizione d'appello, che ha adottato il criterio della concreta utilizzabilità dei locali inclusi nel computo della superficie complessiva e non quello dell'abitabilità, come invece erroneamente sostenuto dal ricorrente, è manifestamente infondato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata avendo riguardo alla "utilizzabilità degli ambienti", a prescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, in quanto il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione è costituito dalla superficie utile che non può, pertanto, identificarsi restrittivamente con la sola superficie abitabile, in quanto l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, deve essere interpretato nel senso che è "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto auto e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre» (Cass. n. 19186 del 2019). 10. Pertanto, il requisito dell'utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" o meno di una abitazione (Cass. n. 20701 del 2020). 11. Nello stesso senso si era già espressa questa Corte ritenendo legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, potesse computarsi nella superficie "utile" anche un vano deposito di un immobile, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio, assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità abitativa dello stesso (cfr. Cass. n. 25674 del 2013). In senso analogo anche Cass. n. 11556 del 2016, Cass. n. 10807 del 2012, Cass. n. 22279 del 2011 nonché Cass. n. 9529 del 2015, la quale, alla luce dei superiori principi, ha statuito che, al fine di stabilire il carattere di lusso dell'immobile, anche l'ambiente strettamente adibito a cantina, ovvero a soffitta, costituisce comunque elemento da comprendete invece nel calcolo della superficie complessiva, da considerare come facente parte di "casa di lusso", allorquando, in concreto, esse siano strutturate in modo tale da essere abitabili, sì da perderne la tipica caratteristica». 12. Con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte ha affermato che, costituendo parametro idoneo l'"utilizzabilità" degli ambienti (a prescindere dalla loro effettiva abitabilità), a titolo esemplificativo, i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati - come rilevato nel caso di specie dai giudici di appello con accertamento in fatto non contestato - sono computabili nella superficie utile complessiva (Cass. n. 18480 del 2016). Parimenti, rientra nella superficie utile il sottotetto, trattandosi di locale non compreso nella predetta elencazione tassativa (Cass. n. 18483 del 2016). 13. «In definitiva, ciò che assume rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - è la marcata potenzialità abitativa dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012)» (Cass. n. 30902 del 2019), come nella specie accertato dalla CTR. 14. Pertanto, stante la correttezza in diritto dell'argomentazione della CTR, in quanto conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte in materia, il motivo va rigettato. 16. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu
Sentenza Cassazione n. 13547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris