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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11727/2026

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tata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 38C11 G999 Y) eBISORI MARIA (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 43H63 G999 P),rappresentati e difesi, come da procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: MSALRD 70P05 G999 T).- CONTRORICORRENTI – RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] -Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la cassazione della sentenza n. 166/2/2019 della Commissionetributaria regionale della Toscana, depositata in data 4 febbraio 2019,non notificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026, celebratasi da remoto.1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate procedeva a diverso classamento dell’unità immobiliare deicontribuenti, assegnando alla stessa la categoria catastale A/1 inluogo della categoria A/2.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale accoglieval’appello proposto dai contribuenti e dichiarava l’illegittimitàdell’avviso impugnato, premettendo che l’art. 5 d.P.R. n. 138/1998consentiva all’Agenzia di procedere alla revisione delle tariffe d’estimodelle unità immobiliari a destinazione ordinaria e che le previsionidell’art. 1, comma 335 e 336, della legge n. 311/2004 non prevedonolimitazioni al potere ufficioso, aggiungendo che la revisione non erasubordinata ad un previo sopralluogo e contraddittorio tra le parti.Nel merito, poi, il Giudice regionale riteneva che l’accertamentodell’Ufficio avesse erroneamente considerato l’estensione del bene,senza tener conto di quelle parti costitute da superfici non abitabili eche l’attribuzione della categoria non potesse essere effettuatareplicando le stesse valutazioni operate per altri appartamenti delfabbricato, dovendo aver riguardo alle caratteristiche specifichedell’unità immobiliare censita.Nello specifico, il Giudice regionale, pur dando atto che i datidichiarati dai contribuenti nell’anno 2001 non coincidevano con quellidella planimetria allegata, accertava, sulla base degli elementiNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026emergenti dalla suddetta mappa, che il piano superioredell’appartamento non consentiva lo svolgimento della vitaquotidiana, ma solo il suo utilizzo quale deposito, tenuto conto «[…]che gli unici spazi che hanno altezza superiore ai mt 1,26 (ovvero mt0,80 quanto a locale definito sottotetto) sono il wc (altezza mt 2,50)e porzione di quella che è definita mansarda e che, per quel lato chenon ha altezza di mt 1,00, arriva a mt 3» (così nella pronunciaimpugnata).Tutto ciò per concludere nel senso che «[…] all’unità immobiliaredegli attuali appellanti ben potrebbe essere venir attribuita lacategoria A/1, ma occorrerebbe che ciò avvenisse in esito ad unaccertamento garantista dell’effettiva verifica della sussistenza, nelcaso concreto, delle relative caratteristiche» (così nella pronunciaimpugnata).3.

Con atto notificato in data 4 settembre 2019, l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di quattro motivi.4.

I suindicati contribuenti resistevano, notificandocontrodeduzioni in data 14 ottobre 2019, ivi formulando ricorsoincidentale condizionato sulla base di due motivi, poi depositandomemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. in data 13 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale va accolto nei termini che seguono, subitoavvertendo che, come reso esplicito dai contenuti della sentenzaimpugnata nei termini sopra esposti, la ratio decisoria della sentenzaimpugnata non riposa sul difetto di motivazione dell’avvisoimpugnato, avendo il Giudice regionale ritenuto l’atto infondato perragioni di merito attinenti alla ritenuta insussistenza delle condizioniNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026per classificare il bene nella categoria A1, considerandol’accertamento eseguito incapace di accreditare la presenza dellecaratteristiche di un’abitazione signorile.Risulta, quindi, fuori bersaglio l’eccezione di inammissibilitàdell’impugnazione formulata dalla difesa dei contribuenti per nonavere l’Agenzia contestato la sentenza sotto il profilo del difetto dimotivazione dell’avviso.2.

Con la prima censura l’Agenzia ha eccepito, a mente dell’art.360, primo comma, num. 4., c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma1, num. 4, d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, la nullità della sentenza inragione della sua apparente e contradditoria motivazione, non avendospiegato la ragione per la quale ha inteso preferire i dati risultantidalla planimetria rispetto a quelli dichiarati.2.1.

Il motivo non può essere accolto.Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (apartire da Cass., Sez.

U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisatoche deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, in modo tale da nonconsentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando,invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienzadella motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez.

U., n. 19881/2014;Cass., Sez.

U., n. 16599/2016; Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; Cass.Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026n. 9105/2017; Cass., Sez.

U., n. 7667/2017; Cass., Sez.

U., n.14430/2017; Cass., Sez.

U., n. 16159/2018; Cass., Sez.

U., n.9558/2018 e Cass., Sez.

U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019;Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; e da ultimo Cass. n.21174/2024).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez.

T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022,che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).2.2.

Nella specie, il Giudice regionale ha implicitamente, quantochiaramente, ritenuto più attendibile il dato numerico derivante dallaoggettiva rappresentazione grafica della planimetria rispetto a quellodichiarato dai medesimi contribuenti, il che, per la comprensibileragione sottesa alla decisione, basata sulla prevalenza di superfici nonabitabili, vale ad escludere il dedotto radicale vizio di motivazione.3.

Con la seconda doglianza la ricorrente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 53della legge regionale della Toscana n. 478/1978, oltre che delregolamento edilizio del Comune di Prato (adottato con delibera delConsiglio comunale n. 22 del 6 aprile 2016), contestando al GiudiceNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026regionale di aver accertato l’abitabilità del sottotetto sulla base deisoli dati metrici perimetrali (l’altezza di gronda, pari a 1,26 mt),chiaramente inferiori a quelli centrali (altezza di colmo, pari a 3 mt),laddove andava calcolata l’altezza media tra le due misure e, nel casodi mansarda, l’altezza media ponderale (tenendo cioè conto dellasuperficie e dell’altezza di ciascuna porzione).In tale prospettiva, l’Agenzia ha segnalato che la predetta leggeregionale ha previsto, al fine di verificare l’abitabilità dei sottotetti,l’altezza media interna netta, mentre il regolamento edilizio delComune conferisce rilevanza all’altezza media netta ed al rapportoaereo-illuminante, lamentando che, nella specie, il Giudice regionaleavrebbe scambiato una mansarda (abitabile) con un sottotetto (nonabitabile).In buona sostanza, l’Agenzia, con osservazione meglio evidenziatanel quarto motivo, ha lamentato l’erronea valutazione della superficeabitabile, avendola verificata considerando solo le misure perimetralidel bene (di altezza 1,26), cioè il lato più basso della mansarda.3.1.

Con la terza ragione di contestazione l’Agenzia hadenunciato, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 6 d.m. 2 agosto 1969,contestando la sentenza impugnata nella parte in cui «[…] fadiscendere la spettanza della categoria A2 esclusivamente in ragionedelle dimensioni dell’immobile» (v. pagina n. 5 del ricorso), aspettoquesto che invece rileva ad altri fini, osservando, altresì, che lanozione di abitabilità è irrilevante ai fini della determinazione dellasuperfice utile dell’unità immobiliare, contando, invece, il parametrodella utilizzabilità degli ambienti (citando sul punto Cass. n.10807/2012 e n. 15472/2018) e che l’Istruzione II della DirezioneGenerale del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 1942Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026al § 22 «[…] stabilisce che “Per la destinazione e per le altre qualitàintrinseche che determinano la categoria [catastale], si avrà riguardoalle caratteristiche costruttive ed all’uso appropriato dell’unitàimmobiliare”» (v. pagina n. 7 del ricorso).Per tale via, l’Agenzia si è doluta del fatto che la Commissioneregionale avesse escluso dalla superfice utile la mansarda, sebbene sitrattasse di vano utilizzabile, con ricaduta sulla valutazione disignorilità dell’appartamento.3.4.

Con il quarto motivo, l’istante ha dedotto, con riferimento alcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, costituiti dalla sussistenza di unduplice collegamento tra il piano inferiore e quello mansardato,tramite ampia scala a chiocciola ed ascensore, la presenza di un vanowc di altezza pari a 3 metri, l’espressa denominazione in planimetriacome mansarda, censurando la pronuncia impugnata per averfondato la decisione sulla prevalenza della superfice non abitabile,senza tener conto delle caratteristiche costruttive, tecnologiche delbene.4.

Le riepilogate tre censure, connesse sotto vari aspetti sul temadella valutazione del (negato) carattere signorile del bene, in ragionedella sola (ritenuta) inabitabilità di parte della superfice dello stesso,vanno esaminate congiuntamente e risultano fondate.4.1.

Sul piano dei principi questa Corte ha più volte precisato che,mentre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale lasuddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerosecategorie (A1, A2, A3 …), sono assai incerti i criteri in forza dei qualiun immobile rientri nelle diverse categorie, rimarcando che le relativedisposizioni sono connotate dal difetto di un'espressa definizioneNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categorie catastali(v.

Cass. n. 2995/2015; Cass. n. 7329/2024; Cass. n. 22557/2008).Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è tuttaviaun atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferitaalle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazioneordinaria (v.

Cass. n. 24078/2020; Cass. n. 22166/2020; Cass. n.12025/2015); i dati normativi di fattispecie, difatti, evidenziano chel'attribuzione della categoria catastale consegue dalla considerazionedella destinazione ordinaria dell'unità immobiliare, tenuto conto deisuoi caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali(d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, comma. 2; v., altresì, il r.d.l. n.692/1939, art. 8, comma 1, ed il d.p.r. n. 1142/1949, artt. 6, 61 ess.; così Cass. n. 20761/2025).Consegue a tanto che la qualificazione in termini di «signorile»,«civile», «popolare» - di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 delMinistero delle Finanze, esplicativa delle varie categorie catastali diun'abitazione, costituisce il portato di un apprezzamento di fatto dariferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle qualicorrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli neltempo, sia sul piano della percezione dei consociati, sia sul pianooggettivo, per il deperimento dell'immobile o per il degrado dell'areaove lo stesso si trovi (v.

Cass. n. 22557/2008).Così come va ribadito che l'attribuzione della categoria catastaleA/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti afabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive,tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati ditipo residenziale) non implica, necessariamente, che l'immobilecostituisca un'abitazione di lusso (così Cass. n. 18173/2025, cheNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026richiama Cass. n. 2250/2021; Cass. n. 33927/2019; Cass. n.10283/2019; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 9410/2025).Ricorre, quindi, nella riflessione della Corte, l’affermazione delprincipio secondo cui in tema di estimo catastale, in assenza di unaspecifica definizione legislativa delle categorie e classi, laqualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare"corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in undeterminato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è voltoall'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa renditaalle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", aisensi del citato d.m., risponde alla finalità di precludere l'accesso atalune agevolazioni fiscali (v., tra le tante, Cass. n. 2250/2021, cit.;Cass. n. 23235/2014, Cass. n. 33927/2019; Cass. n. 10283/2019;Cass. n. 2836/2022).Pertanto, proprio perché la legge non pone una specificadefinizione delle categorie catastali, la classificazione contenuta nellanota del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]1/1022 del 4 maggio 1994 -contenente le indicazioni per il classamento urbano, in forza dellaquale sarebbe necessario prendere in considerazione, unitamente alladestinazione dell’immobile, anche le caratteristiche tipologiche ecostruttive che ordinariamente determinano l’attribuzione dellacategoria, in particolare con riferimento alle ‘unità tipo’ che leindividuano in modo specifico e per ciascun Comune – offre leindicazioni su cui orientare l‘apprezzamento di fatto, riservato algiudice del merito, da riferire a nozioni presenti nell’opinionegenerale, alle quali corrispondono le specifiche caratteristiche (v., sulprincipio, Cass. n. 31553/2022 in motivazione).Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026Dette caratteristiche, poi, possono con il tempo mutare, sia sulpiano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo cheassume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, lacollocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul pianooggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia postorimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'areaove l'immobile si trovi, per cui può accadere che abitazioni in passatoritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, eviceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore’ (così,Cass. n. 22557/2008, in motivazione).Resta il fatto che l’apprezzamento della corrispondenzadell’immobile alla categoria ‘signorile’ è affidato ad un apprezzamentodi merito, incensurabile in questa sede di legittimità articolatoe tra le tante; Cass. n. 13512/2025; Cass. n. 13530/2025; Cass. n.23079/2025).4.2.

In tali termini, va qui affermato il seguente principio didiritto: «in tema di catasto, ai fini della riconducibilità del bene allacategoria A1, l’accertamento fattuale riservato al giudice del merito inordine alla connotazione di signorilità del bene va riferito allapresenza di elementi di qualificazione dell’unità immobiliare di livellosuperiore alla media, vale a dire rispetto ai canoni costruttiviordinariamente riscontrabili, che coinvolge una valutazionecomplessiva, la quale deve tener conto della collocazione del bene nelcontesto territoriale ove è ubicato, dell’ordinarietà catastale delfabbricato, delle caratteristiche costruttive (qualità dei materialiutilizzati e livello di finiture praticato) e tipologiche (elementiarchitettonici ed altezza del fabbricato, numero dei pianidell’appartamento e loro connessione, distribuzione ed utilizzabilitàNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026dei vani, presenza di locali di servizio, etc.) dell’unità immobiliare,nonché del suo stato manutentivo e del corredo di impianti tecnologiciavanzati e di locali di servizio di cui è dotata, il tuttoindipendentemente dall’estensione della superfice dell’unitàimmobiliare, rilevante invece – al fine non del classamento catastalema dell’accesso alle agevolazioni - ai sensi del d.m. del 2 agosto 1969in relazione alle abitazioni di lusso».4.3.

Alla luce di quanto precede, non può non osservarsi come ilGiudice regionale non si sia ispirato a detti principi, affidando ilproprio convincimento sulla non congruità della classificazione in A1sul solo elemento della superficie abitabile del piano superiore inparte adibito a mansarda.Con ciò ricadendo in altro errore giuridico, non considerando cheanche, ai fini che occupano, può applicarsi il principio di dirittoaffermato in altro ambito (agevolazione prevista per l’acquisto dellaprima casa in tema di imposta di registro e sua esclusione per gliimmobili di lusso, con riferimento al criterio di cui al d.m. 2 agosto1969) da questa Corte secondo cui la superficie utile deve esseredeterminata avendo riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, aprescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, rilevando l’idoneitàdegli stessi allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana(cfr., tra le tante, Cass. n. 13547/2022 e Cass. n. 20701/2020; Cass.n. 30902/2019).5.

In ragione di quanto sopra esposto, i predetti tre motivi vannoaccolti.6.

Vanno invece respinti i due motivi di ricorso incidentale.6.1.

Con il primo di essi i contribuenti hanno dedotto, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 5Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026d.P.R. n. 138/1988 per avere la pronuncia impugnata ritenuto lanorma attributiva di un generale potere di revisione del classamentodelle singole unità immobiliari, lamentando che dopo quindici anni dalconsolidamento della rendita l’Ufficio ex nihilo l’aveva rettificata,senza che fossero intervenuti mutamenti della situazione censuaria equindi al di fuori di ogni termine e procedura.Senonchè, va osservato che l’avviso di accertamento impugnato,per quanto risulta dagli atti e come dedotto dall’Agenzia, si riferiscealla docfa n. 13009/2014 del 22 dicembre 2014.Questa Corte ha chiarito che la procedura di cui al d.m. n.701/1994 (procedura docfa), che consente al titolare di diritti reali suibeni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere piùrapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendoalle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 d.P.R. n. 1142/1949,la funzione di "rendita proposta" fino a quando l'ufficio finanziario nonprovveda alla quantificazione della rendita definitiva.È stato, in particolare, ritenuto che il termine massimo di dodicimesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio perla "determinazione della rendita catastale definitiva", ha naturameramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorioespressamente previsto dalla norma regolamentare, né potendoricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui èassolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione oall'aggiornamento delle rendite catastali, con la conseguenza che ilverificarsi delle scadenze non comporta la decadenza perl'amministrazione dal potere di rettifica (v., tra le tante, Cass. n.4752/2021, Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 11523/2015; Cass. n.6441/2014; Cass. n. 15542/2010).Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026In tali termini, la decisione del Giudice regionale va confermatacon la diversa motivazione sopra svolta.6.2.

Va respinto anche il secondo motivo del ricorso incidentale,con cui i contribuenti hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 54 e 61 d.P.R.1142/1949, nella parte in cui la Commissione ha ritenutoinsussistente l’obbligo del sopralluogo.6.2.a.

Anche in tal caso si ribadiscono principi già espressi daquesta Corte (ai cui contenuti è sufficiente rinviare) secondo cui intema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane inassenza di variazioni edilizie non richiede la previa visita e/osopralluogo dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovoclassamento consegua ad una denuncia di variazione catastalepresentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese alsopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso diaccertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazionidell'immobile (v.

Cass. n. 14630/2025, che richiama Cass. n.374/2017; Cass. n. 2998/2015; Cass. n. 19949/2012; Cass. n.22313/2010).7.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, la sentenzaimpugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia disecondo grado della Toscana – in diversa composizione - perrinnovare il giudizio, alla luce dell’illustrato principio, sul caratteresignorile o meno del bene, nonché per regolare anche le spese delpresente grado di giudizio.8.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parteNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026dei ricorrenti incidentali, in solido tra di loro, di una somma ulteriorepari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorsoprincipale, rigetta il primo motivo del predetto ricorso e quelloincidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana - in diversacomposizione - anche per regolare le spese del presente grado digiudizio.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrentiincidentali, in solido tra di loro, di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026celebratasi da remoto .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 38C11 G999 Y) eBISORI MARIA (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 43H63 G999 P),rappresentati e difesi, come da procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: MSALRD 70P05 G999 T).- CONTRORICORRENTI – RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] -Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026per la cassazione della sentenza n. 166/2/2019 della Commissionetributaria regionale della Toscana, depositata in data 4 febbraio 2019,non notificata.UDITA la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzacamerale del 24 febbraio 2026, celebratasi da remoto.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate procedeva a diverso classamento dell’unità immobiliare deicontribuenti, assegnando alla stessa la categoria catastale A/1 inluogo della categoria A/2.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale accoglieval’appello proposto dai contribuenti e dichiarava l’illegittimitàdell’avviso impugnato, premettendo che l’art. 5 d.P.R. n. 138/1998consentiva all’Agenzia di procedere alla revisione delle tariffe d’estimodelle unità immobiliari a destinazione ordinaria e che le previsionidell’art. 1, comma 335 e 336, della legge n. 311/2004 non prevedonolimitazioni al potere ufficioso, aggiungendo che la revisione non erasubordinata ad un previo sopralluogo e contraddittorio tra le parti.Nel merito, poi, il Giudice regionale riteneva che l’accertamentodell’Ufficio avesse erroneamente considerato l’estensione del bene,senza tener conto di quelle parti costitute da superfici non abitabili eche l’attribuzione della categoria non potesse essere effettuatareplicando le stesse valutazioni operate per altri appartamenti delfabbricato, dovendo aver riguardo alle caratteristiche specifichedell’unità immobiliare censita.Nello specifico, il Giudice regionale, pur dando atto che i datidichiarati dai contribuenti nell’anno 2001 non coincidevano con quellidella planimetria allegata, accertava, sulla base degli elementiNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026emergenti dalla suddetta mappa, che il piano superioredell’appartamento non consentiva lo svolgimento della vitaquotidiana, ma solo il suo utilizzo quale deposito, tenuto conto «[…]che gli unici spazi che hanno altezza superiore ai mt 1,26 (ovvero mt0,80 quanto a locale definito sottotetto) sono il wc (altezza mt 2,50)e porzione di quella che è definita mansarda e che, per quel lato chenon ha altezza di mt 1,00, arriva a mt 3» (così nella pronunciaimpugnata).Tutto ciò per concludere nel senso che «[…] all’unità immobiliaredegli attuali appellanti ben potrebbe essere venir attribuita lacategoria A/1, ma occorrerebbe che ciò avvenisse in esito ad unaccertamento garantista dell’effettiva verifica della sussistenza, nelcaso concreto, delle relative caratteristiche» (così nella pronunciaimpugnata).3. Con atto notificato in data 4 settembre 2019, l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di quattro motivi.4. I suindicati contribuenti resistevano, notificandocontrodeduzioni in data 14 ottobre 2019, ivi formulando ricorsoincidentale condizionato sulla base di due motivi, poi depositandomemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. in data 13 febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale va accolto nei termini che seguono, subitoavvertendo che, come reso esplicito dai contenuti della sentenzaimpugnata nei termini sopra esposti, la ratio decisoria della sentenzaimpugnata non riposa sul difetto di motivazione dell’avvisoimpugnato, avendo il Giudice regionale ritenuto l’atto infondato perragioni di merito attinenti alla ritenuta insussistenza delle condizioniNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026per classificare il bene nella categoria A1, considerandol’accertamento eseguito incapace di accreditare la presenza dellecaratteristiche di un’abitazione signorile.Risulta, quindi, fuori bersaglio l’eccezione di inammissibilitàdell’impugnazione formulata dalla difesa dei contribuenti per nonavere l’Agenzia contestato la sentenza sotto il profilo del difetto dimotivazione dell’avviso.2. Con la prima censura l’Agenzia ha eccepito, a mente dell’art.360, primo comma, num. 4., c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma1, num. 4, d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, la nullità della sentenza inragione della sua apparente e contradditoria motivazione, non avendospiegato la ragione per la quale ha inteso preferire i dati risultantidalla planimetria rispetto a quelli dichiarati.2.1. Il motivo non può essere accolto.Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (apartire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisatoche deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, in modo tale da nonconsentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando,invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienzadella motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. U., n. 19881/2014;Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass.Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026n. 9105/2017; Cass., Sez. U., n. 7667/2017; Cass., Sez. U., n.14430/2017; Cass., Sez. U., n. 16159/2018; Cass., Sez. U., n.9558/2018 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019;Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; e da ultimo Cass. n.21174/2024).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez. T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022,che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).2.2. Nella specie, il Giudice regionale ha implicitamente, quantochiaramente, ritenuto più attendibile il dato numerico derivante dallaoggettiva rappresentazione grafica della planimetria rispetto a quellodichiarato dai medesimi contribuenti, il che, per la comprensibileragione sottesa alla decisione, basata sulla prevalenza di superfici nonabitabili, vale ad escludere il dedotto radicale vizio di motivazione.3. Con la seconda doglianza la ricorrente ha lamentato, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 53della legge regionale della Toscana n. 478/1978, oltre che delregolamento edilizio del Comune di Prato (adottato con delibera delConsiglio comunale n. 22 del 6 aprile 2016), contestando al GiudiceNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026regionale di aver accertato l’abitabilità del sottotetto sulla base deisoli dati metrici perimetrali (l’altezza di gronda, pari a 1,26 mt),chiaramente inferiori a quelli centrali (altezza di colmo, pari a 3 mt),laddove andava calcolata l’altezza media tra le due misure e, nel casodi mansarda, l’altezza media ponderale (tenendo cioè conto dellasuperficie e dell’altezza di ciascuna porzione).In tale prospettiva, l’Agenzia ha segnalato che la predetta leggeregionale ha previsto, al fine di verificare l’abitabilità dei sottotetti,l’altezza media interna netta, mentre il regolamento edilizio delComune conferisce rilevanza all’altezza media netta ed al rapportoaereo-illuminante, lamentando che, nella specie, il Giudice regionaleavrebbe scambiato una mansarda (abitabile) con un sottotetto (nonabitabile).In buona sostanza, l’Agenzia, con osservazione meglio evidenziatanel quarto motivo, ha lamentato l’erronea valutazione della superficeabitabile, avendola verificata considerando solo le misure perimetralidel bene (di altezza 1,26), cioè il lato più basso della mansarda.3.1. Con la terza ragione di contestazione l’Agenzia hadenunciato, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 6 d.m. 2 agosto 1969,contestando la sentenza impugnata nella parte in cui «[…] fadiscendere la spettanza della categoria A2 esclusivamente in ragionedelle dimensioni dell’immobile» (v. pagina n. 5 del ricorso), aspettoquesto che invece rileva ad altri fini, osservando, altresì, che lanozione di abitabilità è irrilevante ai fini della determinazione dellasuperfice utile dell’unità immobiliare, contando, invece, il parametrodella utilizzabilità degli ambienti (citando sul punto Cass. n.10807/2012 e n. 15472/2018) e che l’Istruzione II della DirezioneGenerale del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 1942Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026al § 22 «[…] stabilisce che “Per la destinazione e per le altre qualitàintrinseche che determinano la categoria [catastale], si avrà riguardoalle caratteristiche costruttive ed all’uso appropriato dell’unitàimmobiliare”» (v. pagina n. 7 del ricorso).Per tale via, l’Agenzia si è doluta del fatto che la Commissioneregionale avesse escluso dalla superfice utile la mansarda, sebbene sitrattasse di vano utilizzabile, con ricaduta sulla valutazione disignorilità dell’appartamento.3.4. Con il quarto motivo, l’istante ha dedotto, con riferimento alcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omessoesame di fatti decisivi per il giudizio, costituiti dalla sussistenza di unduplice collegamento tra il piano inferiore e quello mansardato,tramite ampia scala a chiocciola ed ascensore, la presenza di un vanowc di altezza pari a 3 metri, l’espressa denominazione in planimetriacome mansarda, censurando la pronuncia impugnata per averfondato la decisione sulla prevalenza della superfice non abitabile,senza tener conto delle caratteristiche costruttive, tecnologiche delbene.4. Le riepilogate tre censure, connesse sotto vari aspetti sul temadella valutazione del (negato) carattere signorile del bene, in ragionedella sola (ritenuta) inabitabilità di parte della superfice dello stesso,vanno esaminate congiuntamente e risultano fondate.4.1. Sul piano dei principi questa Corte ha più volte precisato che,mentre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale lasuddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerosecategorie (A1, A2, A3 …), sono assai incerti i criteri in forza dei qualiun immobile rientri nelle diverse categorie, rimarcando che le relativedisposizioni sono connotate dal difetto di un'espressa definizioneNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026legislativa in punto di distinzioni tipologiche tra le categorie catastali(v. Cass. n. 2995/2015; Cass. n. 7329/2024; Cass. n. 22557/2008).Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è tuttaviaun atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferitaalle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazioneordinaria (v. Cass. n. 24078/2020; Cass. n. 22166/2020; Cass. n.12025/2015); i dati normativi di fattispecie, difatti, evidenziano chel'attribuzione della categoria catastale consegue dalla considerazionedella destinazione ordinaria dell'unità immobiliare, tenuto conto deisuoi caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali(d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8, comma. 2; v., altresì, il r.d.l. n.692/1939, art. 8, comma 1, ed il d.p.r. n. 1142/1949, artt. 6, 61 ess.; così Cass. n. 20761/2025).Consegue a tanto che la qualificazione in termini di «signorile»,«civile», «popolare» - di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 delMinistero delle Finanze, esplicativa delle varie categorie catastali diun'abitazione, costituisce il portato di un apprezzamento di fatto dariferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle qualicorrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli neltempo, sia sul piano della percezione dei consociati, sia sul pianooggettivo, per il deperimento dell'immobile o per il degrado dell'areaove lo stesso si trovi (v. Cass. n. 22557/2008).Così come va ribadito che l'attribuzione della categoria catastaleA/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti afabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive,tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati ditipo residenziale) non implica, necessariamente, che l'immobilecostituisca un'abitazione di lusso (così Cass. n. 18173/2025, cheNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026richiama Cass. n. 2250/2021; Cass. n. 33927/2019; Cass. n.10283/2019; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 9410/2025).Ricorre, quindi, nella riflessione della Corte, l’affermazione delprincipio secondo cui in tema di estimo catastale, in assenza di unaspecifica definizione legislativa delle categorie e classi, laqualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare"corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in undeterminato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è voltoall'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa renditaalle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini "di lusso", aisensi del citato d.m., risponde alla finalità di precludere l'accesso atalune agevolazioni fiscali (v., tra le tante, Cass. n. 2250/2021, cit.;Cass. n. 23235/2014, Cass. n. 33927/2019; Cass. n. 10283/2019;Cass. n. 2836/2022).Pertanto, proprio perché la legge non pone una specificadefinizione delle categorie catastali, la classificazione contenuta nellanota del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]1/1022 del 4 maggio 1994 -contenente le indicazioni per il classamento urbano, in forza dellaquale sarebbe necessario prendere in considerazione, unitamente alladestinazione dell’immobile, anche le caratteristiche tipologiche ecostruttive che ordinariamente determinano l’attribuzione dellacategoria, in particolare con riferimento alle ‘unità tipo’ che leindividuano in modo specifico e per ciascun Comune – offre leindicazioni su cui orientare l‘apprezzamento di fatto, riservato algiudice del merito, da riferire a nozioni presenti nell’opinionegenerale, alle quali corrispondono le specifiche caratteristiche (v., sulprincipio, Cass. n. 31553/2022 in motivazione).Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026Dette caratteristiche, poi, possono con il tempo mutare, sia sulpiano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo cheassume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, lacollocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul pianooggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia postorimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'areaove l'immobile si trovi, per cui può accadere che abitazioni in passatoritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, eviceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore’ (così,Cass. n. 22557/2008, in motivazione).Resta il fatto che l’apprezzamento della corrispondenzadell’immobile alla categoria ‘signorile’ è affidato ad un apprezzamentodi merito, incensurabile in questa sede di legittimità articolatoe tra le tante; Cass. n. 13512/2025; Cass. n. 13530/2025; Cass. n.23079/2025).4.2. In tali termini, va qui affermato il seguente principio didiritto: «in tema di catasto, ai fini della riconducibilità del bene allacategoria A1, l’accertamento fattuale riservato al giudice del merito inordine alla connotazione di signorilità del bene va riferito allapresenza di elementi di qualificazione dell’unità immobiliare di livellosuperiore alla media, vale a dire rispetto ai canoni costruttiviordinariamente riscontrabili, che coinvolge una valutazionecomplessiva, la quale deve tener conto della collocazione del bene nelcontesto territoriale ove è ubicato, dell’ordinarietà catastale delfabbricato, delle caratteristiche costruttive (qualità dei materialiutilizzati e livello di finiture praticato) e tipologiche (elementiarchitettonici ed altezza del fabbricato, numero dei pianidell’appartamento e loro connessione, distribuzione ed utilizzabilitàNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026dei vani, presenza di locali di servizio, etc.) dell’unità immobiliare,nonché del suo stato manutentivo e del corredo di impianti tecnologiciavanzati e di locali di servizio di cui è dotata, il tuttoindipendentemente dall’estensione della superfice dell’unitàimmobiliare, rilevante invece – al fine non del classamento catastalema dell’accesso alle agevolazioni - ai sensi del d.m. del 2 agosto 1969in relazione alle abitazioni di lusso».4.3. Alla luce di quanto precede, non può non osservarsi come ilGiudice regionale non si sia ispirato a detti principi, affidando ilproprio convincimento sulla non congruità della classificazione in A1sul solo elemento della superficie abitabile del piano superiore inparte adibito a mansarda.Con ciò ricadendo in altro errore giuridico, non considerando cheanche, ai fini che occupano, può applicarsi il principio di dirittoaffermato in altro ambito (agevolazione prevista per l’acquisto dellaprima casa in tema di imposta di registro e sua esclusione per gliimmobili di lusso, con riferimento al criterio di cui al d.m. 2 agosto1969) da questa Corte secondo cui la superficie utile deve esseredeterminata avendo riguardo alla utilizzabilità degli ambienti, aprescindere dalla effettiva abitabilità degli stessi, rilevando l’idoneitàdegli stessi allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana(cfr., tra le tante, Cass. n. 13547/2022 e Cass. n. 20701/2020; Cass.n. 30902/2019).5. In ragione di quanto sopra esposto, i predetti tre motivi vannoaccolti.6. Vanno invece respinti i due motivi di ricorso incidentale.6.1. Con il primo di essi i contribuenti hanno dedotto, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 5Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026d.P.R. n. 138/1988 per avere la pronuncia impugnata ritenuto lanorma attributiva di un generale potere di revisione del classamentodelle singole unità immobiliari, lamentando che dopo quindici anni dalconsolidamento della rendita l’Ufficio ex nihilo l’aveva rettificata,senza che fossero intervenuti mutamenti della situazione censuaria equindi al di fuori di ogni termine e procedura.Senonchè, va osservato che l’avviso di accertamento impugnato,per quanto risulta dagli atti e come dedotto dall’Agenzia, si riferiscealla docfa n. 13009/2014 del 22 dicembre 2014.Questa Corte ha chiarito che la procedura di cui al d.m. n.701/1994 (procedura docfa), che consente al titolare di diritti reali suibeni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere piùrapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendoalle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 d.P.R. n. 1142/1949,la funzione di "rendita proposta" fino a quando l'ufficio finanziario nonprovveda alla quantificazione della rendita definitiva.È stato, in particolare, ritenuto che il termine massimo di dodicimesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio perla "determinazione della rendita catastale definitiva", ha naturameramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorioespressamente previsto dalla norma regolamentare, né potendoricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui èassolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione oall'aggiornamento delle rendite catastali, con la conseguenza che ilverificarsi delle scadenze non comporta la decadenza perl'amministrazione dal potere di rettifica (v., tra le tante, Cass. n.4752/2021, Cass. n. 11844/2017; Cass. n. 11523/2015; Cass. n.6441/2014; Cass. n. 15542/2010).Numero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026In tali termini, la decisione del Giudice regionale va confermatacon la diversa motivazione sopra svolta.6.2. Va respinto anche il secondo motivo del ricorso incidentale,con cui i contribuenti hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 54 e 61 d.P.R.1142/1949, nella parte in cui la Commissione ha ritenutoinsussistente l’obbligo del sopralluogo.6.2.a. Anche in tal caso si ribadiscono principi già espressi daquesta Corte (ai cui contenuti è sufficiente rinviare) secondo cui intema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane inassenza di variazioni edilizie non richiede la previa visita e/osopralluogo dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovoclassamento consegua ad una denuncia di variazione catastalepresentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese alsopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso diaccertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazionidell'immobile (v. Cass. n. 14630/2025, che richiama Cass. n.374/2017; Cass. n. 2998/2015; Cass. n. 19949/2012; Cass. n.22313/2010).7. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, la sentenzaimpugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia disecondo grado della Toscana – in diversa composizione - perrinnovare il giudizio, alla luce dell’illustrato principio, sul caratteresignorile o meno del bene, nonché per regolare anche le spese delpresente grado di giudizio.8. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parteNumero registro generale 25896/2019Numero sezionale 1702/2026Numero di raccolta generale 11727/2026Data pubblicazione 29/04/2026dei ricorrenti incidentali, in solido tra di loro, di una somma ulteriorepari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorsoprincipale, rigetta il primo motivo del predetto ricorso e quelloincidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana - in diversacomposizione - anche per regolare le spese del presente grado digiudizio.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrentiincidentali, in solido tra di loro, di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026celebratasi da remoto .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]